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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo III - Disposizioni particolari per i lavori
Sezione II Disciplina dei lavori di importo complessivo pari o inferiore a 200.000 euro
Articolo 67

(Certificato di regolare esecuzione)

  1. Il certificato di regolare esecuzione attesta che la prestazione dedotta in contratto è stata regolarmente eseguita, secondo le indicazioni fornite nelle clausole negoziali. Ad esso è allegato ogni documento utile alla verifica dell'esecuzione della prestazione, ivi compreso l'eventuale progetto esecutivo.
  2. Il certificato di regolare esecuzione è redatto e sottoscritto, entro e non oltre i tre mesi successivi alla data di ultimazione dei lavori, dal dipendente responsabile dei lavori o dal direttore dei lavori. È sottoscritto altresì dal Capo del Servizio competente la cui firma determina la liquidazione del credito a favore del contraente. Il certificato di regolare esecuzione non necessita della sottoscrizione per accettazione della ditta contraente.
  3. Il pagamento delle relative somme avviene entro i successivi trenta giorni, previa verifica della regolarità del certificato da parte del Servizio per il Controllo amministrativo, che ne riferisce, ove necessario, al Segretario generale o Vice Segretario generale delegato. A tal fine, i Servizi competenti trasmettono al Servizio per il Controllo amministrativo tutti gli atti relativi alla realizzazione dei lavori. La verifica si intende positivamente espletata nel caso in cui il Servizio per il Controllo amministrativo non formuli osservazioni nel termine di venti giorni dalla ricezione degli atti.