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Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati

Art. 3

(Modalità di esercizio del diritto di accesso)

  1. Il diritto di accesso si esercita su richiesta scritta e motivata, mediante visione ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal presente regolamento.
  2. La richiesta è rivolta al responsabile del procedimento di accesso, di cui all'articolo 4. Il richiedente deve: indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione certa; dichiarare la situazione soggettiva che ritenga rilevante ai fini dell'accesso richiesto; far constare della propria identità, ovvero dei propri poteri rappresentativi.
  3. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorsi i quali essa si intende respinta.
  4. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione, entro dieci giorni dalla data di ricevimento, deve dare comunicazione al richiedente dell'irregolarità o dell'incompletezza con mezzi idonei a comprovarne la ricezione. In tal caso il termine del procedimento comincia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta regolarizzata o completata.
  5. Il diritto di accesso si esercita:
    1. con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti dall'Amministrazione;
    2. fino a quando l'Amministrazione ha l'obbligo di detenere, in base alla normativa interna, i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
  6. Non sono accolte le richieste di accesso per soddisfare le quali l'Amministrazione debba elaborare dati in suo possesso.