Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge | Allegato 1 |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 10 |
1. La partecipazione alla vita politica e alle attività di pubblica amministrazione, compresi il diritto di accesso e la partecipazione al procedimento amministrativo, è assicurata a tutti, senza discriminazioni in base alla cittadinanza o alla nazionalità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono, oltre che princìpi fondamentali, princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica per le regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali, provinciali e per le città metropolitane è garantito a chi non sia cittadino italiano quando abbia maturato cinque anni di regolare soggiorno in Italia.
2. Gli statuti e i regolamenti comunali, provinciali e delle città metropolitane disciplinano altre forme di partecipazione degli stranieri alla vita politica e amministrativa.
3. Le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano osservano le norme del presente articolo come princìpi fondamentali e princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.
1. Il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni regionali è garantito a chi
non sia cittadino italiano quando abbia maturato cinque anni di regolare soggiorno in Italia.1. La presente legge non pregiudica la disciplina più favorevole stabilita dalla legge statale o regionale per il diritto di elettorato attivo e passivo e le sue modalità di esercizio, a vantaggio dei cittadini di Stati dell'Unione europea, anche in ottemperanza ad obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
1. Per l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, chi non sia cittadino italiano deve presentare al sindaco del comune di residenza domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali. Per le modalità di iscrizione nelle liste elettorali si applica, in quanto compatibile, la disciplina concernente i cittadini degli Stati dell'Unione europea.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 e resa esecutiva in Italia, limitatamente ai capitoli
A e B, ai sensi della legge 8 marzo 1994, n. 203.