Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 
CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 36


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CIRIELLI
Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e agli articoli 8 e 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di cause di decadenza e di sospensione da cariche presso le regioni, gli enti locali, le loro aziende e consorzi e le aziende sanitarie locali e ospedaliere
Presentata il 15 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, agli articoli 8 e 11 prevede gli istituti giuridici della sospensione e della decadenza di diritto per i soggetti che abbiano riportato una condanna, non definitiva, per uno dei delitti indicati rispettivamente all'articolo 7, comma 1 e 10, comma 1 del medesimo testo unico.
      Si tratta di particolari fattispecie criminose, la cui pericolosità ha indotto il legislatore a comprimere il diritto di elettorato passivo in capo ai soggetti condannati in via definitiva, ovvero a procedere alla sospensione o alla decadenza del loro incarico nel caso di condanne non ancora definitive, al fine di proteggere l'integrità, la trasparenza e l'efficienza dei pubblici uffici da condotte illecite poste in essere da soggetti interni all'amministrazione stessa.
      Accanto ai reati contro la pubblica amministrazione e al delitto di associazione di stampo mafioso, tuttavia, sussistono ulteriori figure delittuose di analoga gravità e pericolosità sociali, nei confronti delle quali non è ancora prevista alcuna sanzione per gli amministratori locali.
      Si fa riferimento, in particolare, ai reati contro la persona che hanno come vittime i minori, quali la violenza sessuale sui minori, la prostituzione e la pornografia minorile, le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, disciplinati dagli articoli 600-bis e seguenti del codice penale e dall'articolo 609-quater del medesimo codice.
      I suddetti reati, pur non presentando una diretta connessione con l'attività amministrativa e con l'interesse pubblico strettamente inteso, assumono comunque un notevole disvalore sociale agli occhi dell'opinione pubblica, in quanto la loro gravità ridimensiona la percezione di affidabilità del cittadino nei riguardi dell'amministratore pubblico.
      Si tratta dei delitti che, più comunemente, vengono ascritti alla categoria dei «reati di pedofilia», nei confronti dei quali il legislatore ha previsto una disciplina ad hoc, attraverso la legge 15 febbraio 1996, n. 66 («Norme contro la violenza sessuale»), che ha aggiunto al codice penale i nuovi reati di atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater) e di corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies) e la legge n. 269 del 1998 («Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù»), che ha introdotto nel nostro codice penale i nuovi reati di prostituzione minorile (articolo 600-bis), di pornografia minorile (articolo 600-ter), detenzione di materiale pornografico (articolo 600-quater) e iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-quinquies).
      La proposta di legge che sottoponiamo alla Vostra attenzione si muove nella direzione di prevedere la sospensione e la decadenza anche per le suddette fattispecie delittuose prevedendo, nelle ipotesi di condanna non definitiva, la sospensione e la decadenza di diritto dalle cariche pubbliche in questione.
      L'estensione applicativa ai delitti di pedofilia avviene novellando gli articoli 8 e 11 del citato testo unico in materia di incandidabilità integrando con i reati di cui sopra l'elenco dei reati già previsti dalla norma.
      Per quanto concerne gli incarichi pubblici di consigliere regionale, di assessore regionale e di presidente della giunta regionale, la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale», prevedeva il medesimo istituto della sospensione dalle cariche di consigliere regionale, presidente della giunta regionale e assessore regionale per coloro i quali avessero ricevuto una condanna non definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 314 e seguenti del codice penale, ovvero per il reato di cui all'articolo 416-bis del medesimo codice e per i reati connessi. Tale normativa è stata successivamente abrogata ma è rimasta in vigore per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e i consiglieri regionali.
      Anche in tale caso, la normativa nulla dispone in ordine alle ipotesi in cui tali soggetti siano oggetto di una sentenza penale di condanna, non definitiva, per un reato attinente alla sfera della pedofilia.
      La proposta di legge interviene, invece, anche su questo aspetto, novellando il comma 4-bis, lettera a), dell'articolo 15 della legge n. 55 del 1990, prevedendo un parallelismo tra la disciplina sanzionatoria applicata agli amministratori locali e quella relativa ai consiglieri regionali e ai componenti degli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55).

      1. All'articolo 15, comma 4-bis, lettera a), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, le parole: «e 320 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «, 320, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-quater del codice penale».

Art. 2.
(Modifiche agli articoli 8 e 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235).

      1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 8, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

              «, o per uno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, e 609-quater, del codice penale»;

          b) all'articolo 11, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

              «, o per uno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, e 609-quater, del codice penale».

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