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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 36 |
1. All'articolo 15, comma 4-bis, lettera a), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, le parole: «e 320 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «, 320, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-quater del codice penale».
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, o per uno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, e 609-quater, del codice penale»;
b) all'articolo 11, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, o per uno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, e 609-quater, del codice penale».