Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 93 |
1. Lo Stato, in attuazione dei princìpi stabiliti dagli articoli 2 e 31 della Costituzione, riconosce e protegge la maternità come valore di primaria rilevanza personale e sociale e tutela e sostiene la vita umana fin dal suo concepimento.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, attuano tutte le iniziative e gli interventi necessari per assistere la gestante, al fine di rimuovere le difficoltà, anche di ordine economico, che possono interferire nel decorso della gravidanza.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, garantiscono alla donna dopo il parto e al neonato gli aiuti che si rendono necessari per superare le difficoltà, anche di ordine economico, in qualunque modo dipendenti dalla nascita del bambino.
1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) sostenere le strutture ospedaliere pubbliche e quelle accreditate che promuovono il parto fisiologico al fine di demedicalizzare l'evento della nascita, tutelando i diritti e la libera scelta della gestante, il benessere del nascituro e quello delle famiglie nell'esperienza della genitorialità;
b) assicurare adeguati livelli di assistenza in tutte le situazioni di gravidanza
e di parto a rischio dal punto di vista medico, psicologico e sociale;c) promuovere una più puntuale conoscenza delle modalità di assistenza e delle pratiche socio-sanitarie raccomandate, con particolare riferimento agli incontri di accompagnamento alla nascita, anche al fine dell'apprendimento delle pratiche farmacologiche e non farmacologiche, per il controllo del dolore durante il travaglio e il parto, ivi comprese le tecniche che prevedono il ricorso ad anestesie locali e di tipo epidurale;
d) rafforzare gli strumenti per la salvaguardia della salute del neonato, individuando i livelli dell'assistenza ospedaliera che devono essere garantiti;
e) favorire il parto fisiologico e promuovere le modalità per l'appropriatezza degli interventi al fine di ridurre in modo consistente il ricorso al parto cesareo e incentivare l'allattamento al seno, secondo le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF);
f) promuovere la continuità assistenziale per tutta la durata della gravidanza, nel periodo della nascita e dopo la nascita, garantendo l'integrazione tra territorio e strutture ospedaliere.
1. La gestante che durante la gravidanza è afflitta da gravi difficoltà di carattere medico, economico, sociale o familiare ovvero nutre timori per le condizioni del nascituro o per il proprio avvenire, ove tali difficoltà non possano essere superate mediante le prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie offerte dalle strutture pubbliche presenti nel territorio, ha diritto a fruire di interventi sanitari e socio-assistenziali straordinari.
1. Il neonato è tutelato attraverso la notifica del ricovero presso i presìdi ospedalieri, pubblici e privati, e la compilazione della cartella clinica e attraverso le modalità che le singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano adottano nell'ambito di programmi di attivazione e di attuazione del parto a domicilio.
2. Le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali (ASL) coordinano appositi incontri di accompagnamento alla maternità e alla nascita, nel corso dei quali sono fornite informazioni sul percorso della nascita, sui luoghi presso i quali partorire, sulle metodiche di assistenza al travaglio e al parto, comprese le tecniche per la gestione del dolore, e sull'allattamento al seno.
3. Le ASL provvedono a garantire, anche nell'ambito delle prestazioni dei servizi consultoriali e ambulatoriali e con la dotazione del personale necessario, il potenziamento degli interventi per l'assistenza alla donna durante tutto il periodo della gravidanza.
4. A ogni nato, nell'ambito della struttura ospedaliera, deve essere assicurata l'assistenza da parte di personale con competenze specifiche mediche e infermieristiche nonché la conformità ai requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici stabiliti dai progetti obiettivo in materia materno-infantile individuati dal Piano sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
5. Tutti gli ospedali pubblici e privati accreditati dotati di un punto nascita, anche se privi di unità operative autonome di neonatologia e di terapia intensiva neonatale, devono disporre di posti letto per cure minime e intermedie nell'ambito delle unità operative di pediatria o di neonatologia. Di norma le unità operative di ostetricia e le unità operative di neonatologia
1. Al fine di rendere non traumatici il travaglio e il parto e per favorire la partecipazione attiva della donna al parto, nei reparti ospedalieri compatibilmente con le indicazioni mediche, deve essere evitata l'imposizione di procedure e di tecniche non rispondenti alla volontà della partoriente.
2. La donna deve essere messa in condizione di scegliere le posizioni da assumere durante il travaglio e il parto.
3. In base alle indicazioni dell'OMS, le modalità assistenziali garantiscono:
a) il pieno rispetto delle esigenze biologiche e fisiologiche della donna e del nascituro;
b) l'assecondamento dei ritmi fisiologici del travaglio e l'eliminazione di ogni pratica routinaria non supportata da precise indicazioni cliniche, per ognuna delle quali deve essere fornita una corretta informazione al fine di favorire decisioni consapevoli da parte della partoriente;
c) la promozione e la diffusione di diversi metodi e tecniche naturali e farmacologiche per la gestione del dolore durante il travaglio, il parto e dopo il parto. L'uso di farmaci analgesici deve essere limitato e garantito in forma gratuita alle donne che lo scelgono come metodo di gestione del dolore essendo state informate delle possibili conseguenze;
d) la modalità di assistenza che assicuri un ambiente confortevole e rispettoso dell'intimità;
e) la possibilità di avere accanto il sanitario di fiducia, nel rispetto della continuità
dell'assistenza e per il potenziamento dell'integrazione assistenziale. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è disposta la progressiva chiusura dei punti nascita con un numero di parti inferiore a mille l'anno.
2. Nelle strutture ospedaliere sono previsti posti letto di terapia intensiva neonatale per l'assistenza dei neonati con elevati fattori di rischio.
1. Nei corsi di formazione degli specializzandi in ostetricia e ginecologia, nella laurea magistrale del corso per ostetricia e ginecologia e nella laurea magistrale del corso per ostetricia è previsto l'aumento delle ore di insegnamento relativo all'assistenza al parto.
2. Nei reparti di ostetrica e ginecologia è incentivato il ricorso al parto fisiologico, compatibilmente con le indicazioni mediche.