Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 103


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BINETTI, BUTTIGLIONE
Disposizioni per la valorizzazione delle tifoserie e la partecipazione delle famiglie alle manifestazioni sportive del calcio
Presentata il 15 marzo 2013


      

torna su
Onorevoli Colleghi! Nel clima generale in cui viviamo, caratterizzato spesso da un'esasperata competizione che mira più a delegittimare l'avversario che non a stabilire con lui un confronto leale e coraggioso, appare evidente il bisogno di riscoprire il valore dei rapporti personali, improntati alla collaborazione più che alla competizione, nello sport come nella scuola, nella famiglia come nella società, nel mondo del lavoro come nel mondo politico.
      C’è bisogno di ricostituire una solida piattaforma di valori condivisi, su cui innestare la ricerca dell'eccellenza in tutti i campi, puntando su quelli che ognuno preferisce. Tra i valori più interessanti c’è sicuramente la fatica dell'allenamento. Guardare una squadra che si allena può essere tanto e più istruttivo che guardare una squadra che gioca e comunque solo se si parte dalla tenacia apparentemente monotona e routinaria degli allenamenti si coglie la bellezza del gioco e si apprezza la qualità dei risultati. A questo proposito, lo sport appare uno strumento privilegiato per dare alle nuove generazioni un messaggio di ottimismo: occorre partire sempre da se stessi, per migliorare le proprie performance. Questa è la prima vittoria, sempre possibile. Non si possono cercare scorciatoie per vincere, non si può e non si deve barare, perché una vittoria rubata è una sconfitta sicura. Per uscire dall'emergenza educativa che appesantisce il mondo dei giovani e dei meno giovani, esponendoli a una violenza sempre in agguato, occorre trasmettere una sana mentalità sportiva per aiutarli ad affrontare la vita mettendosi in gioco. Occorre ricordare che è necessario allenarsi tanto più, quanto più alta è la vittoria cui si aspira ma, allo stesso tempo, che in ogni sfida occorre riconoscere i talenti degli altri concorrenti e accettare i risultati, salvo poi imparare dall'avversario e impegnarsi con allenamenti ancora più seri ed esigenti per poi batterlo in un'occasione successiva.
      Questi sono i valori rappresentati nel mondo dello sport e questa realtà dovrebbe insegnarci anche il gioco del calcio, vero sport nazionale, e a modo suo metafora della nostra società.
      Com’è noto l'Italia non ha una legge quadro sullo sport. L'autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive è demandata dallo Stato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), emanazione del Comitato olimpico internazionale (CIO). L'attribuzione di tali funzioni al CONI risale alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, ed è attualmente regolata dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che, all'articolo 2, comma 1, riguardo i compiti del CONI, recita: «Il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport». Ma ancora recentemente in Italia abbiamo assistito sia a episodi di cori razzisti, sia a fatti di concreta violenza. A distanza di oltre dieci anni, il documento della Commissione europea del 1998, recante «Evoluzioni e prospettive dell'azione comunitaria nel settore sport» è largamente inapplicato, eppure esso definisce in modo molto chiaro il ruolo dello sport e le sue specificità:

          1) una funzione educativa: l'attività sportiva è un ottimo strumento per equilibrare la formazione individuale e lo sviluppo umano a qualunque età;

          2) una funzione di sanità pubblica: l'attività fisica rappresenta un'occasione per migliorare la salute dei cittadini e può contribuire a preservare la salute e la qualità di vita fino a un'età avanzata;

          3) una funzione sociale: lo sport è uno strumento appropriato per promuovere una società più solidale, per lottare contro l'intolleranza il razzismo e la violenza e può contribuire all'integrazione di persone escluse dal mercato del lavoro;

          4) una funzione culturale: la pratica sportiva permette ai cittadini di radicarsi meglio nel proprio territorio, di conoscerlo, valorizzarlo e tutelarlo;

          5) una funzione ludica: la pratica sportiva è una componente importante del tempo libero e dei divertimenti a livello sia individuale che collettivo.

      La presente proposta di legge nasce dalla volontà di restituire dignità e considerazione alle tifoserie storiche del gioco del calcio, ma anche di garantire alle famiglie italiane la possibilità di vivere le manifestazioni sportive come luogo di aggregazione, spazio privilegiato di incontro sociale e sportivo, parte integrante e viva della loro quotidianità. Giocare è bello ed è sano: far giocare i propri figli e veder giocare i propri figli è un'occasione formidabile per aiutarli a sviluppare talenti e capacità, per aumentare la loro capacità di integrazione con i compagni e per cementare una solida alleanza tra genitori e figli, accumunati da una stessa passione. Ma le cose non stanno propriamente così.
      Accade a volte che proprio i genitori che hanno accompagnato i bambini al campo sportivo si mostrino litigiosi e pretendano a tutti i costi una vittoria, che non ha più il senso del gioco tra amici. Invece di entusiasmarsi per il modo in cui i figli «giocano» a pallone, mettendosi in gioco con tutte le loro capacità sportive, ma anche con la loro naturale goffaggine, con le loro ansie e le loro paure, con i loro entusiasmi e a volte con il loro incerto rispetto delle regole, proiettano su di loro ambizioni e rabbia, un agonismo malato e violento. È il calcio malato che rivela, anche quando non ce ne sarebbe alcun bisogno, quanti interessi sono in gioco in una semplice partita e come si debba vincere a ogni costo.


      Il calcio dei piccoli e dei giovani è lo specchio del calcio degli adulti e dei professionisti.
      Il calcio sta attraversando uno dei periodi più complessi della sua storia, una fase che speriamo sia solo di passaggio, perché desta preoccupazione e allarme per le istituzioni che, non a caso, stanno cercando di fronteggiare il problema della violenza negli stadi garantendo una maggiore sicurezza, anche attraverso una legislazione molto severa. I provvedimenti adottati hanno portato a un'effettiva diminuzione di esplosioni di quella violenza che ha contaminato i valori e gli ideali di questo sport, ma sembrano indirizzare il problema verso una soluzione parziale, perché contestualmente hanno provocato un generale impoverimento del sistema sportivo e un inesorabile calo della partecipazione alle manifestazioni sportive.
      Le autorità dello Stato hanno dimostrato di voler affrontare il problema con realismo e con determinazione. Una volontà assai meno presente negli organi preposti a gestire il fenomeno sportivo, nei club e nei gruppi del tifo. A nostro avviso il punto di partenza è ancora poco a fuoco.
      Qualsiasi intervento in materia, infatti, deve considerare, oltre ai necessari strumenti di controllo e di prevenzione della violenza, anche alcune linee di comportamento fondamentali che permettano di reinventare lo stadio come spazio pubblico e, quindi, di valorizzare la comunità degli sportivi. Occorre riscoprire per intero il senso dello spettacolo sportivo, anche al di là dell'evento calcistico; mettendo maggiore attenzione alla figura del tifoso, come spettatore di un evento in cui desidera anche lui, a modo suo, sentirsi protagonista. L'approccio, come si vede, deve essere quello di investire sul fenomeno calcistico come qualcosa a cui si possa partecipare in piena sicurezza, mettendo in gioco da protagonisti emozioni e valori. Anche perché spesso chi assiste o è lui stesso un giocatore, che sperimenta la stessa attività di gioco, sia pure con minori capacità, oppure, presume di avere le competenze di un tecnico e si ritiene esperto del gioco in questione.
      È necessario riportare al centro del dibattito il ruolo del tifoso con le sue caratteristiche e con le sue peculiarità, sia nella fase di chi pratica lo sport che in quella di spettatore, in modo tale che si ristabilisca l'equilibrio tra il piacere e la passione e si ritorni a una dimensione aggregativa e sportiva del calcio, eliminando gli elementi di violenza.
      Questa proposta di legge vuole abbandonare la logica della contrapposizione tra istituzioni e tifosi per sposare la logica della condivisione e della concertazione, proponendo norme che siano frutto della mediazione e del rispetto delle esigenze dei tifosi, senza tralasciare la necessità di repressione degli episodi di violenza legati a questa realtà.
      Le tifoserie sono le depositarie della storia e delle tradizioni sportive delle squadre che risalgono, in molti casi, a epoche passate. Ci sono racconti di campioni e di squadre, di partite vinte e perse, di campionati migliori e peggiori, di allenatori più o meno brillanti, dei loro valori, delle loro storie e delle loro passioni che, una volta condivise, diventano parte della storia della grande maggioranza degli spettatori e dei tifosi, che a loro volta ne diventano testimoni e portatori.
      L'obiettivo è restituire completamente, come lo era un tempo, il gioco del calcio e gli stadi alla fruibilità dei veri tifosi, alle loro famiglie ma anche, più in generale, a tutti coloro che vivono la partita della loro squadra come un festa, attraverso la condivisione di una passione solidamente connotata da princìpi etici e da valori di fair play, che condannano in modo assoluto ogni espressione di violenza e che ne sostengono l'emarginazione e la repressione.
      La sicurezza è un obiettivo difficile da realizzare e richiede sia interventi di tipo autoritario, con una funzione di controllo e di regolamentazione, sia interventi che nascono dalla base; cioè della comunità dei tifosi che si vogliono riappropriare dei loro spazi e che lo fanno attraverso le rispettive tifoserie di riferimento. Un bilanciamento di questo tipo è assolutamente necessario per stemperare la rigidità di un sistema che potrebbe essere, o almeno sembrare, troppo autoritario.
      Il problema di integrare tutti gli aspetti educativi, sociali e culturali con la sicurezza negli stadi è sentito anche negli altri Paesi. Il Governo tedesco, così come quello inglese, ha varato un progetto volto a incoraggiare l'autodisciplina nonché il senso di autoresponsabilità degli stessi tifosi, in un'ottica preventiva ed educativa. I due modelli sono diversi ma rispondono alle stesse esigenze.
      La presente proposta di legge risponde a questa logica e richiede la sottoscrizione di una carta dei diritti e dei doveri del tifoso: il protagonismo dei tifosi comincia nel momento in cui essi si dotano di una sorta di codice etico che riconosce loro dei diritti strettamente collegati ai rispettivi doveri. È così che nasce la tessera: «Io sono un tifoso leale». L'assunzione di responsabilità comincia con il pronome «Io», senza nascondersi dietro scuse che rigettano sul contesto sociale le relative responsabilità di un eventuale andamento negativo della vita degli stadi. Sono un tifoso: l'atteggiamento del tifoso è quello di chi guarda con simpatia la sua squadra, ne condivide le battaglie, la incoraggia nell'impegno, la sostiene nelle difficoltà e non esita a schierarsi dalla sua parte, qualsiasi cosa accada. Egli forma un corpo unito con gli altri tifosi e con i giocatori, facendo del senso di appartenenza un punto di forza che rilancia l'entusiasmo quando viene meno e chiede – pretendendola se fosse necessario – dignità nello stile di gioco, a prescindere dalla vittoria o dalla sconfitta. Il perno intorno a cui ruota la tessera resta però la lealtà, a tutto campo. Lealtà negli spalti e lealtà in campo, lealtà con le parole e con i gesti, lealtà quando si gioca e quando si parla del gioco, quando si valutano i propri giocatori e quelli delle altre squadre. Insomma, uno stile di comportamento sportivo nuovo, positivo, aperto ad accogliere i risultati così come ce li consegna un arbitraggio competente e leale.
      Tutto questo può e deve iniziare nella famiglia: i giovani devono iniziare fin da piccoli ad andare allo stadio con i genitori e devono imparare dalla famiglia lo stile sportivo con cui affrontare la loro vita, accettando di vincere e di perdere, riconoscendo un bel gioco da un altro che non lo è o, comunque, che lo è di meno. E poi devono poter riscoprire il piacere di andare allo stadio con gli amici con cui giocano abitualmente, magari con quello del proprio club sportivo o della propria associazione sportiva. Sarà successivamente che l'iscrizione a tifoserie storiche li proietterà nel mondo della valutazione agonistica più rigorosa, quello in cui accanto al gioco bello da vedere e da giocare si analizzano le strategie di gioco, le tattiche, si valutano gli errori della propria squadra o quelli della squadra avversaria. Un lungo itinerario che potrebbe durare tutta la vita, coinvolgendo in tempi e in fasi successive i propri figli e i propri nipoti.
      Si tratta di restituire lo stadio e lo sport nello stadio alle famiglie in forma associata e associativa; nello stesso tempo occorre riportare la prevenzione della violenza tra le responsabilità classiche delle tifoserie e stimolare l'orgoglio della violenza zero, in tutti i sottoscrittori della tessera: «Io sono un tifoso leale». Ma si può anche fare qualcosa di più puntando a incrementare i livelli festosi delle manifestazioni sportive, coinvolgendo prima e dopo i loro tifosi, con una serie di manifestazioni a cui può concorrere la creatività di ciascun gruppo, ribaltando totalmente questa pesante atmosfera di antisport.
      Entrando nel dettaglio dell'articolato, all'articolo 1 sono espresse le finalità della presente proposta di legge, che incoraggiano lo sviluppo di una cultura popolare del gioco del calcio attraverso forme di autoregolamentazione delle tifoserie.
      Si vuole promuovere, allo stesso tempo, la partecipazione delle famiglie alle manifestazioni sportive, ma anche l'impegno concreto e responsabile di ogni partecipante alle manifestazioni sportive con la sottoscrizione di una carta dei diritti e dei doveri del tifoso, istituita all'articolo 2.
      La carta dei diritti e dei doveri del tifoso, stabilita in collaborazione con la Federazione italiana sostenitori squadre di calcio, prevede la sottoscrizione personale del singolo tifoso per garantire un suo impegno responsabile nel promuovere il valore sociale ed educativo del gioco del calcio, stabilendo i diritti, di cui all'articolo 4, le agevolazioni di cui all'articolo 7, e rispettando i doveri, di cui all'articolo 5.
      Inoltre, al fine di riconoscere i tifosi aderenti ai princìpi della carta e per poter valorizzare l'impegno nella promozione di un tifo leale e ispirato ai valori sociali, al comma 3 dell'articolo 2 è istituita la tessera «Io sono un tifoso leale», il cui rilascio segue le modalità indicate dall'articolo 3.
      Agli articoli 4 e 5 sono poi stabiliti i diritti e i doveri spettanti a ogni tifoso aderente alla carta. In particolare, all'articolo 4, comma 1, è stabilito che il tifoso ha diritto:

          a) di manifestare, utilizzando i normali canali di comunicazione, i propri sostegno, ammirazione e supporto alla squadra di riferimento senza insultare o provocare danni alle cose o alle persone;

          b) esprimere il tifo nello stadio con manifesti, striscioni e altri mezzi di comunicazione senza degenerare in espressioni offensive della dignità dei giocatori della squadra avversaria o in espressioni di intolleranza razzista o classista;

          c) avere un canale privilegiato per dialogare, avvalendosi dell'associazione di cui all'articolo 6, con la dirigenza della squadra di riferimento al fine di esprimere critiche, impressioni e suggerimenti alla stessa dirigenza senza assumere atteggiamenti lesivi o inappropriati.

      Infine, al comma 2 viene sancito che il rispetto di questi diritti è tutelato da un accordo tra le associazioni dei tifosi, istituite all'articolo 6, e le competenti autorità locali, di concerto con le società sportive.
      Nell'articolo 5 sono definiti i doveri ai quali il tifoso, responsabilmente e secondo il suo desiderio, vuole impegnarsi per dare testimonianza dei valori, per affermare l'identità della sua squadra e per manifestare una chiara avversione agli episodi di violenza. Il tifoso si impegna quindi:

          a) a mantenere, durante le trasferte della squadra di riferimento, un atteggiamento rispettoso e improntato al senso di civiltà negli stadi, sui mezzi pubblici e durante il percorso per accedere allo stadio;

          b) a scoraggiare e a non assecondare nessun episodio di violenza da parte delle tifoserie durante le competizioni sportive, all'entrata e all'uscita dello stadio o durante le trasferte della propria squadra di riferimento;

          c) in occasione dei festeggiamenti per la vittoria della squadra di riferimento, ad astenersi da atteggiamenti contrari alle norme di civiltà e di convivenza pacifica, che possono provocare danni a cose o a persone.

      Sono inoltre indicate, al comma 2, secondo la normativa vigente, le sanzioni previste qualora non siano rispettati tali impegni.
      L'articolo 6 indica l'obbligatorietà per i club e i gruppi di tifosi di costituirsi in associazione per garantire il rispetto della carta dei diritti dei doveri del tifoso, per migliorare la trasparenza ma, soprattutto, per rafforzare lo spirito di solidarietà e di responsabilità nonché per scoraggiare episodi di violenza che allontanano la partecipazione delle famiglie e in particolare dei bambini.
      Sono inoltre indicate le finalità di tali associazioni come, ad esempio, l'impegno nel creare occasioni di pratica sportiva sia per i propri soci che per il territorio, con la finalità di promuovere i valori del calcio, nonché l'inserimento nei loro programmi di azioni di volontariato nel sociale per riscattare l'immagine spesso riduttiva dei tifosi nell'opinione pubblica.
      All'articolo 7, inoltre, al fine di promuovere la sottoscrizione della carta, sono

previste per i tifosi soci delle associazioni alcune agevolazioni, le cui modalità di concessione, come indicato al comma 2, sono stabilite dalle società sportive entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      All'articolo 8, per incoraggiare la partecipazione e per avvicinare sempre più le famiglie agli eventi che manifestano l'appartenenza alle tifoserie, come espressione dei valori rappresentati nel gioco del calcio, è istituita la Giornata nazionale dei tifosi.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a incentivare lo sviluppo di una cultura popolare del tifo nel gioco del calcio attraverso forme di autoregolamentazione che garantiscano la conservazione della memoria storica delle squadre di calcio e la partecipazione delle famiglie alle manifestazioni sportive mediante:

          a) l'impegno concreto e responsabile nella promozione dei valori nel mondo del calcio da parte dei tifosi con la sottoscrizione della carta dei diritti e dei doveri del tifoso di cui all'articolo 3;

          b) l'organizzazione delle tifoserie attraverso l'istituzione delle associazioni di cui all'articolo 6, i cui statuti siano improntati ai princìpi stabiliti nella carta dei diritti e dei doveri del tifoso;

          e) la possibilità di usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 7, allo scopo di ristabilire un contatto diretto con le squadre di riferimento;

          d) l'istituzione della Giornata nazionale dei tifosi, di cui all'articolo 8.

Art. 2.
(Istituzione della carta dei diritti e dei doveri del tifoso e della tessera «Io sono un tifoso leale»).

      1. Al fine di diffondere e di sostenere una pratica sportiva del gioco del calcio che favorisca la partecipazione attiva e pacifica di ciascun soggetto alle manifestazioni sportive, con particolare riferimento alla partecipazione delle famiglie, sentita la Federazione italiana sostenitori

squadre di calcio, è istituita la carta dei diritti e dei doveri del tifoso, di seguito denominata «carta».
      2. Il tifoso sottoscrive personalmente la carta. Con la sottoscrizione della carta il tifoso beneficia delle agevolazioni di cui all'articolo 7, acquisisce i diritti di cui all'articolo 4, e si impegna a rispettare i doveri di cui all'articolo 5.
      3. Al fine di riconoscere i tifosi aderenti ai princìpi della carta, a garanzia dei loro diritti e doveri e ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 6, è istituita la tessera «Io sono un tifoso leale», di seguito denominata «tessera».
      4. Il rispetto della carta è garantito dalle associazioni dei tifosi istituite ai sensi dell'articolo 6.
Art. 3.
(Rilascio della tessera).

      1. La tessera è rilasciata dalle società sportive ai singoli tifosi attraverso le associazioni istituite ai sensi dell'articolo 6.
      2. Le associazioni forniscono all'autorità di pubblica sicurezza la lista dei nominativi di coloro a cui è stata rilasciata la tessera.

Art. 4.
(Diritti del tifoso).

      1. La carta, in conformità alla finalità di diffondere una cultura dello sport ispirata alla lealtà e ai valori di partecipazione e di condivisione, nel rispetto e nella promozione delle tradizioni della squadra di riferimento, garantisce al tifoso il diritto di:

          a) manifestare, utilizzando i normali canali di comunicazione, il proprio sostegno, ammirazione e supporto alla squadra di riferimento, senza insultare o provocare danni alle cose o alle persone;

          b) esprimere il tifo nello stadio con manifesti, striscioni e altri mezzi di comunicazione senza degenerare in espressioni

offensive della dignità dei giocatori della squadra avversaria o in espressioni di intolleranza razzista o classista;

          c) avere un canale privilegiato per dialogare, avvalendosi dell'associazione di cui all'articolo 6, con la dirigenza della squadra di riferimento al fine di esprimere critiche, impressioni e suggerimenti alla stessa dirigenza senza assumere atteggiamenti lesivi o inappropriati.

      2. Il rispetto dei diritti di cui al comma 1 è tutelato da un accordo tra le associazioni dei tifosi di cui all'articolo 6 e le competenti autorità locali, di concerto con le società sportive.

Art. 5.
(Doveri del tifoso).

      1. Il tifoso, per testimoniare i valori, l'identità e la storia della squadra di riferimento, nonché per manifestare la propria avversione agli episodi di violenza contrari ai princìpi e agli ideali dello sport, si impegna:

          a) a mantenere, durante le trasferte delle squadre di riferimento, un atteggiamento rispettoso e improntato al senso di civiltà negli stadi, sui mezzi pubblici e durante il percorso per accedere allo stadio;

          b) a scoraggiare e a non assecondare alcun episodio di violenza da parte delle tifoserie durante le competizioni sportive, all'entrata e all'uscita dello stadio o durante le trasferte della squadra di riferimento;

          c) in occasione dei festeggiamenti per la vittoria della squadra di riferimento, ad astenersi da atteggiamenti contrari alle norme di civiltà e di convivenza pacifica, che possono provocare danni a cose o a persone.

      2. Le violazioni delle disposizioni di cui alle lettera a), b) e c) del comma 1, accertate dall'associazione competente di

cui all'articolo 6, sono comunicate alla società sportiva e prevedono l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.
Art. 6.
(Associazioni dei tifosi).

      1. Per garantire il rispetto della carta e per rafforzare lo spirito di solidarietà e di controllo reciproco dei propri membri i club e i gruppi delle tifoserie hanno l'obbligo di costituirsi in associazioni.
      2. Le associazioni dei tifosi si impegnano a creare occasioni di pratica sportiva attiva per i propri soci per il territorio di competenza, mettendo a disposizione le loro risorse umane e finanziarie.
      3. Le associazioni dei tifosi si impegnano a inserire nei loro programmi azioni di volontariato destinate a interventi nel sociale e a tutela dell'ambiente, sensibilizzando i propri aderenti.
      4. Le associazioni dei tifosi organizzano le trasferte per i propri soci e individuano un responsabile del gruppo, quale referente della trasferta.
      5. Il referente della trasferta collabora con le autorità locali competenti al fine di consentire l'identificazione dei tifosi che si sono resi responsabili di comportamenti perseguibili ai sensi della legge.
      6. I soci delle associazioni dei tifosi usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 7.

Art. 7.
(Agevolazioni per il tifoso).

      1. Ai fine di promuovere la sottoscrizione della carta, sono previste per i tifosi soci delle associazioni di cui all'articolo 6 le seguenti agevolazioni:

          a) il rilascio, a titolo gratuito, della tessera nominale;

          b) l'acquisto di titoli di accesso alle partite ufficiali giocate in casa dalla squadra di riferimento, attraverso un sistema di prelazione esclusivo da concordare con la società sportiva;

          c) la partecipazione alle trasferte organizzate dalle associazioni dei tifosi;

          d) l'accesso a condizioni agevolate per l'acquisto dei titoli di accesso alle partite ufficiali della squadra di riferimento per i propri familiari, anche se non associati, con le garanzie di cui al comma 2, stabilite dalle società sportive;

          e) l'abbonamento gratuito alla rivista ufficiale della società sportiva della squadra di riferimento;

          f) un contatto diretto con la società sportiva della squadra di riferimento mediante l'istituzione di un portale telematico dedicato agli associati e aperto a ciascuna associazione dei tifosi;

          g) l'acquisto a condizioni agevolate della maglia, del cappellino e della sciarpa ufficiali della squadra di riferimento;

          h) l'acquisto, a condizioni agevolate e attraverso il sistema di prelazione stabilito ai sensi della lettera b), dell'abbonamento per l'intera stagione sportiva, sia per le gare di campionato italiano, che per le eventuali gare di manifestazioni europee.

      2. Le società sportive stabiliscono le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Giornata nazionale dei tifosi).

      1. Al fine di incoraggiare la partecipazione delle famiglie a eventi che manifestino l'appartenenza alle tifoserie come espressione dei valori rappresentati nel gioco del calcio, è istituita la Giornata nazionale dei tifosi, da celebrare il 29 maggio di ogni anno.


      2. La ricorrenza di cui al comma 1 è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
      3. Il Governo, anche in coordinamento con le associazioni dei tifosi di cui all'articolo 6 e con gli organismi operanti nel settore, determina le modalità di svolgimento della Giornata nazionale dei tifosi senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser