Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 103 |
1) una funzione educativa: l'attività sportiva è un ottimo strumento per equilibrare la formazione individuale e lo sviluppo umano a qualunque età;
2) una funzione di sanità pubblica: l'attività fisica rappresenta un'occasione per migliorare la salute dei cittadini e può contribuire a preservare la salute e la qualità di vita fino a un'età avanzata;
3) una funzione sociale: lo sport è uno strumento appropriato per promuovere una società più solidale, per lottare contro l'intolleranza il razzismo e la violenza e può contribuire all'integrazione di persone escluse dal mercato del lavoro;
4) una funzione culturale: la pratica sportiva permette ai cittadini di radicarsi meglio nel proprio territorio, di conoscerlo, valorizzarlo e tutelarlo;
5) una funzione ludica: la pratica sportiva è una componente importante del tempo libero e dei divertimenti a livello sia individuale che collettivo.
La presente proposta di legge nasce dalla volontà di restituire dignità e considerazione alle tifoserie storiche del gioco del calcio, ma anche di garantire alle famiglie italiane la possibilità di vivere le manifestazioni sportive come luogo di aggregazione, spazio privilegiato di incontro sociale e sportivo, parte integrante e viva della loro quotidianità. Giocare è bello ed è sano: far giocare i propri figli e veder giocare i propri figli è un'occasione formidabile per aiutarli a sviluppare talenti e capacità, per aumentare la loro capacità di integrazione con i compagni e per cementare una solida alleanza tra genitori e figli, accumunati da una stessa passione. Ma le cose non stanno propriamente così.
Accade a volte che proprio i genitori che hanno accompagnato i bambini al campo sportivo si mostrino litigiosi e pretendano a tutti i costi una vittoria, che non ha più il senso del gioco tra amici. Invece di entusiasmarsi per il modo in cui i figli «giocano» a pallone, mettendosi in gioco con tutte le loro capacità sportive, ma anche con la loro naturale goffaggine, con le loro ansie e le loro paure, con i loro entusiasmi e a volte con il loro incerto rispetto delle regole, proiettano su di loro ambizioni e rabbia, un agonismo malato e violento. È il calcio malato che rivela, anche quando non ce ne sarebbe alcun bisogno, quanti interessi sono in gioco in una semplice partita e come si debba vincere a ogni costo.
a) di manifestare, utilizzando i normali canali di comunicazione, i propri sostegno, ammirazione e supporto alla squadra di riferimento senza insultare o provocare danni alle cose o alle persone;
b) esprimere il tifo nello stadio con manifesti, striscioni e altri mezzi di comunicazione senza degenerare in espressioni offensive della dignità dei giocatori della squadra avversaria o in espressioni di intolleranza razzista o classista;
c) avere un canale privilegiato per dialogare, avvalendosi dell'associazione di cui all'articolo 6, con la dirigenza della squadra di riferimento al fine di esprimere critiche, impressioni e suggerimenti alla stessa dirigenza senza assumere atteggiamenti lesivi o inappropriati.
Infine, al comma 2 viene sancito che il rispetto di questi diritti è tutelato da un accordo tra le associazioni dei tifosi, istituite all'articolo 6, e le competenti autorità locali, di concerto con le società sportive.
Nell'articolo 5 sono definiti i doveri ai quali il tifoso, responsabilmente e secondo il suo desiderio, vuole impegnarsi per dare testimonianza dei valori, per affermare l'identità della sua squadra e per manifestare una chiara avversione agli episodi di violenza. Il tifoso si impegna quindi:
a) a mantenere, durante le trasferte della squadra di riferimento, un atteggiamento rispettoso e improntato al senso di civiltà negli stadi, sui mezzi pubblici e durante il percorso per accedere allo stadio;
b) a scoraggiare e a non assecondare nessun episodio di violenza da parte delle tifoserie durante le competizioni sportive, all'entrata e all'uscita dello stadio o durante le trasferte della propria squadra di riferimento;
c) in occasione dei festeggiamenti per la vittoria della squadra di riferimento, ad astenersi da atteggiamenti contrari alle norme di civiltà e di convivenza pacifica, che possono provocare danni a cose o a persone.
Sono inoltre indicate, al comma 2, secondo la normativa vigente, le sanzioni previste qualora non siano rispettati tali impegni.
L'articolo 6 indica l'obbligatorietà per i club e i gruppi di tifosi di costituirsi in associazione per garantire il rispetto della carta dei diritti dei doveri del tifoso, per migliorare la trasparenza ma, soprattutto, per rafforzare lo spirito di solidarietà e di responsabilità nonché per scoraggiare episodi di violenza che allontanano la partecipazione delle famiglie e in particolare dei bambini.
Sono inoltre indicate le finalità di tali associazioni come, ad esempio, l'impegno nel creare occasioni di pratica sportiva sia per i propri soci che per il territorio, con la finalità di promuovere i valori del calcio, nonché l'inserimento nei loro programmi di azioni di volontariato nel sociale per riscattare l'immagine spesso riduttiva dei tifosi nell'opinione pubblica.
All'articolo 7, inoltre, al fine di promuovere la sottoscrizione della carta, sono
1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a incentivare lo sviluppo di una cultura popolare del tifo nel gioco del calcio attraverso forme di autoregolamentazione che garantiscano la conservazione della memoria storica delle squadre di calcio e la partecipazione delle famiglie alle manifestazioni sportive mediante:
a) l'impegno concreto e responsabile nella promozione dei valori nel mondo del calcio da parte dei tifosi con la sottoscrizione della carta dei diritti e dei doveri del tifoso di cui all'articolo 3;
b) l'organizzazione delle tifoserie attraverso l'istituzione delle associazioni di cui all'articolo 6, i cui statuti siano improntati ai princìpi stabiliti nella carta dei diritti e dei doveri del tifoso;
e) la possibilità di usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 7, allo scopo di ristabilire un contatto diretto con le squadre di riferimento;
d) l'istituzione della Giornata nazionale dei tifosi, di cui all'articolo 8.
1. Al fine di diffondere e di sostenere una pratica sportiva del gioco del calcio che favorisca la partecipazione attiva e pacifica di ciascun soggetto alle manifestazioni sportive, con particolare riferimento alla partecipazione delle famiglie, sentita la Federazione italiana sostenitori
squadre di calcio, è istituita la carta dei diritti e dei doveri del tifoso, di seguito denominata «carta». 1. La tessera è rilasciata dalle società sportive ai singoli tifosi attraverso le associazioni istituite ai sensi dell'articolo 6.
2. Le associazioni forniscono all'autorità di pubblica sicurezza la lista dei nominativi di coloro a cui è stata rilasciata la tessera.
1. La carta, in conformità alla finalità di diffondere una cultura dello sport ispirata alla lealtà e ai valori di partecipazione e di condivisione, nel rispetto e nella promozione delle tradizioni della squadra di riferimento, garantisce al tifoso il diritto di:
a) manifestare, utilizzando i normali canali di comunicazione, il proprio sostegno, ammirazione e supporto alla squadra di riferimento, senza insultare o provocare danni alle cose o alle persone;
b) esprimere il tifo nello stadio con manifesti, striscioni e altri mezzi di comunicazione senza degenerare in espressioni
offensive della dignità dei giocatori della squadra avversaria o in espressioni di intolleranza razzista o classista;c) avere un canale privilegiato per dialogare, avvalendosi dell'associazione di cui all'articolo 6, con la dirigenza della squadra di riferimento al fine di esprimere critiche, impressioni e suggerimenti alla stessa dirigenza senza assumere atteggiamenti lesivi o inappropriati.
2. Il rispetto dei diritti di cui al comma 1 è tutelato da un accordo tra le associazioni dei tifosi di cui all'articolo 6 e le competenti autorità locali, di concerto con le società sportive.
1. Il tifoso, per testimoniare i valori, l'identità e la storia della squadra di riferimento, nonché per manifestare la propria avversione agli episodi di violenza contrari ai princìpi e agli ideali dello sport, si impegna:
a) a mantenere, durante le trasferte delle squadre di riferimento, un atteggiamento rispettoso e improntato al senso di civiltà negli stadi, sui mezzi pubblici e durante il percorso per accedere allo stadio;
b) a scoraggiare e a non assecondare alcun episodio di violenza da parte delle tifoserie durante le competizioni sportive, all'entrata e all'uscita dello stadio o durante le trasferte della squadra di riferimento;
c) in occasione dei festeggiamenti per la vittoria della squadra di riferimento, ad astenersi da atteggiamenti contrari alle norme di civiltà e di convivenza pacifica, che possono provocare danni a cose o a persone.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui alle lettera a), b) e c) del comma 1, accertate dall'associazione competente di
cui all'articolo 6, sono comunicate alla società sportiva e prevedono l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. 1. Per garantire il rispetto della carta e per rafforzare lo spirito di solidarietà e di controllo reciproco dei propri membri i club e i gruppi delle tifoserie hanno l'obbligo di costituirsi in associazioni.
2. Le associazioni dei tifosi si impegnano a creare occasioni di pratica sportiva attiva per i propri soci per il territorio di competenza, mettendo a disposizione le loro risorse umane e finanziarie.
3. Le associazioni dei tifosi si impegnano a inserire nei loro programmi azioni di volontariato destinate a interventi nel sociale e a tutela dell'ambiente, sensibilizzando i propri aderenti.
4. Le associazioni dei tifosi organizzano le trasferte per i propri soci e individuano un responsabile del gruppo, quale referente della trasferta.
5. Il referente della trasferta collabora con le autorità locali competenti al fine di consentire l'identificazione dei tifosi che si sono resi responsabili di comportamenti perseguibili ai sensi della legge.
6. I soci delle associazioni dei tifosi usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 7.
1. Ai fine di promuovere la sottoscrizione della carta, sono previste per i tifosi soci delle associazioni di cui all'articolo 6 le seguenti agevolazioni:
a) il rilascio, a titolo gratuito, della tessera nominale;
b) l'acquisto di titoli di accesso alle partite ufficiali giocate in casa dalla squadra di riferimento, attraverso un sistema di prelazione esclusivo da concordare con la società sportiva;
c) la partecipazione alle trasferte organizzate dalle associazioni dei tifosi;
d) l'accesso a condizioni agevolate per l'acquisto dei titoli di accesso alle partite ufficiali della squadra di riferimento per i propri familiari, anche se non associati, con le garanzie di cui al comma 2, stabilite dalle società sportive;
e) l'abbonamento gratuito alla rivista ufficiale della società sportiva della squadra di riferimento;
f) un contatto diretto con la società sportiva della squadra di riferimento mediante l'istituzione di un portale telematico dedicato agli associati e aperto a ciascuna associazione dei tifosi;
g) l'acquisto a condizioni agevolate della maglia, del cappellino e della sciarpa ufficiali della squadra di riferimento;
h) l'acquisto, a condizioni agevolate e attraverso il sistema di prelazione stabilito ai sensi della lettera b), dell'abbonamento per l'intera stagione sportiva, sia per le gare di campionato italiano, che per le eventuali gare di manifestazioni europee.
2. Le società sportive stabiliscono le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Al fine di incoraggiare la partecipazione delle famiglie a eventi che manifestino l'appartenenza alle tifoserie come espressione dei valori rappresentati nel gioco del calcio, è istituita la Giornata nazionale dei tifosi, da celebrare il 29 maggio di ogni anno.