Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 463 |
necessità di attendere il compimento del diciottesimo anno di età;
possibilità di richiedere la cittadinanza entro e non oltre il compimento del diciannovesimo anno;
obbligo di dimostrare di aver vissuto ininterrottamente sul territorio italiano. La norma prevede che la residenza sia regolare per diciotto anni, pertanto se i genitori stranieri erano irregolari al momento della nascita, ovvero durante tale lasso di tempo hanno vissuto, anche per un breve periodo, in condizione di «clandestinità», poiché l'irregolarità dello status dei genitori si riflette su quello dei figli la cittadinanza non viene concessa.
Condividendo i contenuti di una proposta di legge (atto camera n. 5030) di iniziativa popolare, presentata alla Camera dei deputati nel corso della XVI legislatura, da parte del comitato promotore «l'Italia sono anch'io», promosso da 19 associazioni della società civile, si vuole introdurre un regime più favorevole per l'acquisto della cittadinanza da parte di chi nasca nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, che siano a loro volta nati in Italia ovvero regolarmente residenti sul territorio della Repubblica da almeno cinque anni. Questo per garantire uno stabile collegamento tra il nuovo cittadino e l'Italia, ed evitare che coloro che nascano nel nostro territorio «casualmente» possano accedere a tale diritto. Poiché l'acquisto della cittadinanza non deve essere imposto, perché è ben possibile che i nati in Italia vogliano conservare come esclusiva cittadinanza quella
del Paese di origine, è prevista una dichiarazione di volontà espressa dei genitori (con la specificazione che entro due anni dal raggiungimento della maggiore età il soggetto possa rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana). In mancanza di dichiarazione dei genitori è previsto l'acquisto della cittadinanza a richiesta dell'interessato, da proporre entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.
Occorre poi prendere atto della situazione dei minori che essendo nati in Italia da genitori «clandestini» (seppur tali per un breve lasso di tempo), ovvero di minori che pur non essendo nati nel nostro Paese vi abbiano vissuto gran parte della loro vita, frequentando la scuola e crescendo in questo contesto culturale, vogliano avere una prospettiva di appartenenza. Anche per loro è prevista la possibilità di acquistare la cittadinanza italiana quando abbiano compiuto in Italia un ciclo di istruzione o di formazione professionale. In questo modo l'investimento nella loro istruzione non sarà «perduto», perché sarà servito a creare dei nuovi italiani. Per superare il possibile nodo critico derivante dall'acquisto della cittadinanza italiana da parte di coloro che, provenendo da Paesi che abbiamo tradizioni culturali diverse, non aderiscano ai valori fondamentali del nostro Paese e delle
Convenzioni internazionali in materia di parità di diritti e divieto di discriminazioni, è prevista da parte dei genitori, che formulino l'elezione di cittadinanza per i figli, una dichiarazione di impegno a educarli nel rispetto di tali valori e princìpi fondamentali.
Con l'introduzione dell'articolo 1-bis, nella vigente legge sulla cittadinanza (legge n. 91 del 1992) si ampliano i presupposti per l’«elezione di cittadinanza», prevedendo che possa acquistare la cittadinanza italiana chi nasca in Italia
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana».
La disposizione transitoria di cui al comma 1 dell'articolo 3 è necessaria per chiarire che anche coloro che alla data di entrata in vigore della nuova legge siano nati in Italia ovvero abbiano fatto ingresso sul territorio italiano prima dei dieci anni di età possano compiere l'elezione di cittadinanza secondo le nuove regole. In questo modo si evitano disparità di trattamento a danno di minori.
Nel comma 2 viene introdotta una disposizione transitoria che tutela la posizione giuridica di coloro che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della legge, i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 4, oggetto di abrogazione. Si tratta di una norma di chiusura, che tutela ipotesi statisticamente marginali, quelle cioè in cui un soggetto nato in Italia da genitori stranieri e regolarmente soggiornante sul nostro territorio per diciotto anni, non abbia conseguito alcun titolo di studio (neppure di scuola dell'obbligo). Tuttavia appare opportuno prevedere che anche una tale aspettativa, per un lasso limitato di tempo (due anni dall'entrata in vigore della legge), sia tutelata.
1. Dopo l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. – 1. Può acquistare la cittadinanza italiana:
a) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia e vi risiede legalmente senza interruzioni da non meno di un anno;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno vi risiede legalmente senza interruzioni da non meno di cinque anni;
c) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri o vi ha fatto ingresso entro il decimo anno di età a condizione che abbia frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado o superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale.
2. Il minore, che risiede legalmente in Italia alla data della dichiarazione, ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, diviene cittadino a seguito di dichiarazione espressa di entrambi i genitori, ovvero di chi esercita la responsabilità genitoriale, di voler fare acquistare al minore la cittadinanza italiana, e di impegnarsi ad educarlo nel rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato; si
applicano gli articoli 316 e 317 del codice civile.1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a chi è nato, o ha fatto ingresso nel territorio della Repubblica entro il decimo anno di età, prima della data di entrata in vigore della legge medesima.
2. Chi alla data di entrata in vigore della presente legge, ha maturato i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nel testo vigente prima di tale data, acquista la cittadinanza italiana se, entro due anni dalla medesima data, rende la dichiarazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-bis della legge 5 febbraio 1992 n. 91, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.