Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 463


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BERSANI, CHAOUKI, SPERANZA, KYENGE, ROBERTA AGOSTINI, AMODDIO, ASCANI, BARUFFI, BASSO, BELLANOVA, BENI, BERRETTA, BIFFONI, BINI, BIONDELLI, BLAZINA, BOBBA, BOCCI, BOCCIA, BOLOGNESI, BONOMO, MICHELE BORDO, BRAGA, BRUNO BOSSIO, CAPODICASA, CARRA, CARROZZA, CENNI, COCCIA, COPPOLA, COSCIA, DAL MORO, DAMIANO, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, GIANNI FARINA, FEDI, FERRANTI, FIANO, CINZIA MARIA FONTANA, GADDA, GASBARRA, GASPARINI, GHIZZONI, GINEFRA, GIORGIS, GIULIETTI, GNECCHI, GRASSI, LORENZO GUERINI, IACONO, TINO IANNUZZI, LENZI, LEONORI, LODOLINI, MADIA, MAESTRI, MANZI, MARANTELLI, MARCHI, MARIANI, MARIANO, MARTELLA, MARTELLI, MARZANO, MICCOLI, MOGHERINI, MOGNATO, MONACO, MONGIELLO, MURA, MURER, NACCARATO, PASTORINO, PATRIARCA, SALVATORE PICCOLO, GIUDITTA PINI, PISTELLI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RACITI, RAMPI, REALACCI, RICHETTI, ROCCHI, ROSATO, ROSTAN, SANI, SCANU, SCUVERA, SERENI, TARANTO, TENTORI, TIDEI, TULLO, VELO, VERINI, ZAMPA, ZAPPULLA, ZARDINI, ZOGGIA

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza
Presentata il 21 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presenza di più di mezzo milione di minori nati in Italia da genitori stranieri impone la modifica delle leggi in materia di acquisto della cittadinanza.
      I «nuovi italiani» sono una risorsa per il nostro Paese che investe e si impegna per la loro crescita e la loro formazione scolastica e professionale.
      Occorre assicurare a questi giovani un futuro, nel quale sia chiara la loro appartenenza al Paese che li ha visti nascere e che ha garantito la loro istruzione.
      I criteri ispiratori della normativa vigente in materia di cittadinanza prevedono che l'acquisto della cittadinanza italiana sia basato principalmente sullo «ius sanguinis» (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
      Secondo la normativa vigente il minore, nato in Italia da genitori stranieri (quando non ricorrano particolari condizioni, come genitori ignoti o apolidi), può acquistare la cittadinanza per la cosiddetta «elezione di cittadinanza» che ha come presupposto la residenza legale, senza interruzioni, fino al raggiungimento della maggiore età, e richiede che la dichiarazione di voler eleggere la cittadinanza italiana sia resa entro un anno dal compimento dei diciotto anni.
      Questa normativa presenta rilevanti criticità quali:

          necessità di attendere il compimento del diciottesimo anno di età;

          possibilità di richiedere la cittadinanza entro e non oltre il compimento del diciannovesimo anno;

          obbligo di dimostrare di aver vissuto ininterrottamente sul territorio italiano. La norma prevede che la residenza sia regolare per diciotto anni, pertanto se i genitori stranieri erano irregolari al momento della nascita, ovvero durante tale lasso di tempo hanno vissuto, anche per un breve periodo, in condizione di «clandestinità», poiché l'irregolarità dello status dei genitori si riflette su quello dei figli la cittadinanza non viene concessa.

      Condividendo i contenuti di una proposta di legge (atto camera n. 5030) di iniziativa popolare, presentata alla Camera dei deputati nel corso della XVI legislatura, da parte del comitato promotore «l'Italia sono anch'io», promosso da 19 associazioni della società civile, si vuole introdurre un regime più favorevole per l'acquisto della cittadinanza da parte di chi nasca nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, che siano a loro volta nati in Italia ovvero regolarmente residenti sul territorio della Repubblica da almeno cinque anni. Questo per garantire uno stabile collegamento tra il nuovo cittadino e l'Italia, ed evitare che coloro che nascano nel nostro territorio «casualmente» possano accedere a tale diritto. Poiché l'acquisto della cittadinanza non deve essere imposto, perché è ben possibile che i nati in Italia vogliano conservare come esclusiva cittadinanza quella del Paese di origine, è prevista una dichiarazione di volontà espressa dei genitori (con la specificazione che entro due anni dal raggiungimento della maggiore età il soggetto possa rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana). In mancanza di dichiarazione dei genitori è previsto l'acquisto della cittadinanza a richiesta dell'interessato, da proporre entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.
      Occorre poi prendere atto della situazione dei minori che essendo nati in Italia da genitori «clandestini» (seppur tali per un breve lasso di tempo), ovvero di minori che pur non essendo nati nel nostro Paese vi abbiano vissuto gran parte della loro vita, frequentando la scuola e crescendo in questo contesto culturale, vogliano avere una prospettiva di appartenenza. Anche per loro è prevista la possibilità di acquistare la cittadinanza italiana quando abbiano compiuto in Italia un ciclo di istruzione o di formazione professionale. In questo modo l'investimento nella loro istruzione non sarà «perduto», perché sarà servito a creare dei nuovi italiani. Per superare il possibile nodo critico derivante dall'acquisto della cittadinanza italiana da parte di coloro che, provenendo da Paesi che abbiamo tradizioni culturali diverse, non aderiscano ai valori fondamentali del nostro Paese e delle Convenzioni internazionali in materia di parità di diritti e divieto di discriminazioni, è prevista da parte dei genitori, che formulino l'elezione di cittadinanza per i figli, una dichiarazione di impegno a educarli nel rispetto di tali valori e princìpi fondamentali.
      Con l'introduzione dell'articolo 1-bis, nella vigente legge sulla cittadinanza (legge n. 91 del 1992) si ampliano i presupposti per l’«elezione di cittadinanza», prevedendo che possa acquistare la cittadinanza italiana chi nasca in Italia

da genitori stranieri, di cui almeno uno sia nato in Italia [comma 1, lettera a)], ovvero sia regolarmente residente in Italia da almeno cinque anni prima della nascita del figlio [comma 1, lettera b)]. Le disposizioni del comma 1, lettera c), permettono al minore nato in Italia, qualora non sussistano le condizioni di cui alle lettere precedenti (per esempio nel caso di genitori «clandestini», ovvero regolarmente soggiornati da meno di cinque anni), oppure al minore che sia entrato in Italia prima dei dieci anni di età di ottenere la cittadinanza italiana, a condizione che abbia concluso, nel nostro Paese, un ciclo di studi ovvero di formazione professionale. Il tetto dei dieci anni è stato individuato al fine di evitare che, nella prospettiva di poter ottenere la cittadinanza, minori stranieri, che abbiano un'età tale da consentire loro di affrontare il viaggio senza i genitori, siano inviati «clandestinamente» nel nostro Paese (dove vige la regola dell'inespellibilità dei minori stranieri non accompagnati), esponendoli in tal modo a rischi per la loro incolumità e per la loro crescita. La dichiarazione per l'acquisto della cittadinanza può essere proposta, in caso di minore età del figlio, dai genitori che contestualmente dovranno impegnarsi ad educarlo nel rispetto della Costituzione e delle leggi italiane (come previsto dall'articolo 10 della legge n. 91 del 1992 per il giuramento di cittadinanza). In considerazione del principio della bigenitorialità è previsto che l'elezione di cittadinanza per il figlio minore venga resa da entrambi i genitori (o da coloro che esercitino la responsabilità genitoriale, per esempio tutore); il richiamo agli articoli 316 e 317 del codice civile è necessario per disciplinare i casi di conflitto tra genitori ovvero di lontananza o impedimento di uno dei due (non si richiama il secondo comma dell'articolo 317-bis del codice civile preso atto della sentenza della Cassazione 10 maggio 2011, n. 10265, che ne ha affermato l'abrogazione tacita). Nel caso in cui i genitori non compiano le dichiarazioni richieste per permettere al minore l'acquisto della cittadinanza, sarà il figlio, quando ricorrano i presupposti previsti dalla norma, a poter compiere la dichiarazione entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. Nel pieno rispetto della volontà dell'individuo, il nuovo cittadino, per il quale l'elezione di cittadinanza sia stata compiuta dai genitori, potrà una volta divenuto maggiorenne, e per i due anni successivi, rinunciare alla cittadinanza italiana (se in possesso di un altra).
      È prevista l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, che regola l'attuale elezione di cittadinanza.
      La norma che si intende abrogare prevede: «Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno da suddetta data».
      Intervenendo sui presupposti per l'elezione di cittadinanza, al fine di renderli più favorevoli per i nati sul territorio italiano, la norma non ha più ragione di permanere nell'ordinamento. Al fine di salvaguardare la posizione giuridica di coloro che alla data di entrata in vigore della legge avessero maturato i requisiti previsti nell'abrogato comma (e non quelli previsti dalla presente novella), viene introdotta la disposizione transitoria di cui all'articolo 3, comma 2, che consente di eleggere la cittadinanza sulla base dei previgenti requisiti entro due anni dall'approvazione della proposta di legge in esame.
      Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge n. 91 del 1992, come risultante dalle modifiche apportate:
      «4. – 1. – Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

          a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

          b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

          c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana».

      La disposizione transitoria di cui al comma 1 dell'articolo 3 è necessaria per chiarire che anche coloro che alla data di entrata in vigore della nuova legge siano nati in Italia ovvero abbiano fatto ingresso sul territorio italiano prima dei dieci anni di età possano compiere l'elezione di cittadinanza secondo le nuove regole. In questo modo si evitano disparità di trattamento a danno di minori.
      Nel comma 2 viene introdotta una disposizione transitoria che tutela la posizione giuridica di coloro che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della legge, i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 4, oggetto di abrogazione. Si tratta di una norma di chiusura, che tutela ipotesi statisticamente marginali, quelle cioè in cui un soggetto nato in Italia da genitori stranieri e regolarmente soggiornante sul nostro territorio per diciotto anni, non abbia conseguito alcun titolo di studio (neppure di scuola dell'obbligo). Tuttavia appare opportuno prevedere che anche una tale aspettativa, per un lasso limitato di tempo (due anni dall'entrata in vigore della legge), sia tutelata.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza italiana).

      1. Dopo l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
      «Art. 1-bis. – 1. Può acquistare la cittadinanza italiana:

          a) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia e vi risiede legalmente senza interruzioni da non meno di un anno;

          b) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno vi risiede legalmente senza interruzioni da non meno di cinque anni;

          c) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri o vi ha fatto ingresso entro il decimo anno di età a condizione che abbia frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado o superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale.

      2. Il minore, che risiede legalmente in Italia alla data della dichiarazione, ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, diviene cittadino a seguito di dichiarazione espressa di entrambi i genitori, ovvero di chi esercita la responsabilità genitoriale, di voler fare acquistare al minore la cittadinanza italiana, e di impegnarsi ad educarlo nel rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato; si

applicano gli articoli 316 e 317 del codice civile.
      3. Quando i soggetti legittimati non hanno reso la dichiarazione di cui al comma 2 lo straniero, che risiede legalmente in Italia alla data della dichiarazione, ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.
      4. Colui che ha acquistato la cittadinanza italiana, ai sensi del comma 2, può rinunciarvi, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, se in possesso di altra cittadinanza».
Art. 2.
(Abrogazione del comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

      1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.

Art. 3.
(Disposizioni transitorie).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a chi è nato, o ha fatto ingresso nel territorio della Repubblica entro il decimo anno di età, prima della data di entrata in vigore della legge medesima.
      2. Chi alla data di entrata in vigore della presente legge, ha maturato i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nel testo vigente prima di tale data, acquista la cittadinanza italiana se, entro due anni dalla medesima data, rende la dichiarazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-bis della legge 5 febbraio 1992 n. 91, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

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