Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 574 |
1. Ai fini della presente legge, per «giochi» si intendono tutti i giochi che prevedono vincite in denaro e rispetto ai quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli svolge attività di regolazione e controllo.
1. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sostituito dal seguente:
«4. È vietata la propaganda pubblicitaria, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, dei giochi che prevedono vincite in denaro. Sia il committente del messaggio pubblicitario sia il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da centomila a cinquecentomila euro».
1. I commi 5 e 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono sostituiti dai seguenti:
«5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità
1. L'apertura di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l'installazione degli apparecchi
idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio, rilasciata previo parere del questore. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 86 e 88 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni. 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 non è concessa qualora il locale o l'esercizio per cui è richiesta sia ubicato entro un raggio di 300 metri, misurati secondo la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani ovvero da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette. L'autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere rinnovata alla scadenza. Per le autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni decorre dalla medesima data di entrata in vigore.
2. Le regioni e i comuni possono stabilire altri luoghi sensibili in relazione ai quali può essere negata l'autorizzazione di cui all'articolo 4, tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica.
3. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.
1. Le disposizioni dei commi 4, 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come sostituiti dagli articoli 2 e 3 della presente legge, acquistano efficacia dal 1 gennaio 2014. A decorrere dalla medesima data sono abrogati i commi 4-bis e 6 del citato articolo 7. Fino al 31 dicembre 2013, continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi 4, 4-bis, 5, 5-bis e 6 del medesimo articolo 7, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.