Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 664 |
1) il calcolo delle circostanze attenuanti;
2) la possibilità del patteggiamento (consentito quando la pena detentiva, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi i cinque anni);
3) l'applicazione (attualmente in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013) della detenzione domiciliare ai condannati a pena non superiore a diciotto mesi, anche se residuo di maggior pena;
4) le misure alternative alla detenzione in carcere per i casi di pena detentiva
non superiore a tre anni, anche se residuo di maggior pena, ovvero a sei anni per fattispecie di reati relativi ad uso, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, le modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 39 del 2010 prevedono in primo luogo l'aggravante specifica per la fattispecie di falsità che abbia cagionato un danno patrimoniale. Si propone che la pena, già oggi prevista, della reclusione da uno a quattro anni sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile dei partiti e movimenti politici.
Inoltre, viene prevista un'ulteriore ipotesi che aumenta (dal minimo di due al massimo di sette anni di reclusione per i responsabili della revisione dei bilanci dei partiti) nel caso di partiti o movimenti politici la pena già riferita alla fattispecie commessa dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, oggi sanzionata con la reclusione da uno a cinque anni.
Anche alle nuove ipotesi proposte si applica l'ulteriore aggravante, con aumento della pena fino alla metà, attualmente prevista se il fatto è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società (nel caso di specie, il partito) assoggettata a revisione.
Viene modificato per coordinamento anche il comma 5 dell'articolo 27 sull'applicabilità delle pene a chi dà o promette l'utilità ovvero ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione o dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico. Viene precisato che le pene si applicano anche agli amministratori del partito o movimento politico.
Le modificazioni proposte all'articolo 28 del decreto legislativo n. 39 del 2010, in relazione alle ipotesi di corruzione dei revisori, già previste e punite con la reclusione sino a tre anni ovvero, se per denaro o altre utilità, da uno a cinque anni, aggiungono specifiche aggravanti – con aumento della pena fino al doppio – nei riguardi di chi effettua il controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici.
È poi introdotto nel decreto legislativo n. 39 del 2010 un nuovo articolo 28-bis, in base al quale la condanna per uno dei delitti previsti negli articoli 27 e 28, commessi nell'attività di revisione dei bilanci dei partiti e movimenti politici, comporta comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
L'articolo 8 conferisce al Governo la delega per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di agevolazioni a favore dei partiti e movimenti politici, dei candidati e dei titolari di cariche pubbliche elettive, nonché in materia di controlli e sanzioni previste dalla legge.
Con l'articolo 9 viene reintrodotta l'imposta sulle successioni e sulle donazioni per i trasferimenti a favore dei partiti.
L'articolo 10 ripristina la quota di detraibilità delle erogazioni liberali in favore dei partiti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura vigente prima della legge n. 96 del 2012, che ha elevato tale quota di detraibilità dal 19 al 24 per cento per l'anno 2013 e al 26 per cento dall'anno 2014, riducendo peraltro il limite massimo dell'importo annualmente detraibile da 103.291,38 a 10.000 euro. Resta salvo l'innalzamento della quota di detraibilità al 26 per cento per le donazioni a favore delle ONLUS, disposto dall'articolo 15, comma 3, della stessa legge n. 96 del 2012.
L'articolo 11 istituisce presso la gestione separata della società Cassa depositi e prestiti Spa un apposito fondo rotativo, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle microimprese e alle piccole imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, singole o associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tali finanziamenti agevolati assumono
a) si propone l'abrogazione dei residui articoli 4, 5 e 6 della legge n. 195 del 1974, che riguardano alcuni aspetti del procedimento di corresponsione dei contributi elettorali: rimane in vigore il solo articolo 7, che riguarda il divieto di finanziamenti ai partiti da parte di organi della pubblica amministrazione;
b) oltre all'abrogazione dell'articolo 17 della legge n. 515 del 1993, che prevede tariffe postali agevolate a beneficio dei candidati alle elezioni politiche, si propone di abrogarne anche gli articoli 9 (modalità di ripartizione dei contributi per le elezioni della Camera e del Senato), 9-bis (ripartizione dei medesimi contributi in caso di elezioni suppletive) e 16 (istituzione del fondo per l'erogazione dei contributi e procedura per la ripartizione del fondo per le elezioni europee), ad eccezione del comma 5, che rinvia all'articolo 12 riguardante il controllo della Corte dei conti sui rendiconti delle spese elettorali;
c) si propone l'abrogazione dell'articolo 6 della legge n. 43 del 1995, che regola l'erogazione del fondo per i contributi alle spese per le elezioni regionali;
d) si propone l'abrogazione dell'intera legge n. 157 del 1999;
e) si propone l'abrogazione delle disposizioni della legge n. 96 del 2012 incompatibili con la presente proposta di legge.
Il comma 2, infine, stabilisce che l'abolizione dei contributi abbia efficacia anche con riferimento ai rimborsi relativi alle elezioni politiche e regionali svolte nello scorso mese di febbraio 2013.
1. Il rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e i contributi a titolo di cofinanziamento, di cui all'articolo 2 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono aboliti.
1. Allo scopo di ridurre le spese elettorali dei partiti politici e dei candidati, alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «euro 52.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 26.000»;
b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «euro 1,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01» ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'importo non può comunque essere superiore a un milione di euro». 2. All'articolo 14, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: «euro 1» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01».
3. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 19.000 incrementata di un'ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 19.000. Per coloro che si candidano in più liste provinciali, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 5 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 15 per
cento»;
b) al comma 3, le parole: «euro 1,00», sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01».
4. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «euro 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 12.500»;
b) al comma 2, le parole: «euro 125.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 62.500»;
c) al comma 3, le parole: «euro 250.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 125.000»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 2.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 6.250 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono
superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali»;
e) al comma 5, le parole: «euro 1» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01».
1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «mille».
1. All'articolo 8 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Uso di locali e occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di attività politiche»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata non superiore a trenta giorni, effettuate da partiti e movimenti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis Il rendiconto di esercizio evidenzia tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato»;
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «effettua il controllo» sono inserite le seguenti: «con metodo analitico ed esaustivo,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e accertando tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato
nella loro interezza, con esclusione del ricorso a metodi di campionamento per la revisione». 1. Al comma 2 dell'articolo 140-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante ai cittadini dall'irregolare certificazione dei bilanci di partiti e movimenti politici ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, da parte delle società di revisione iscritte nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;».
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera a), è da tremila a cinquecentomila euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è
2. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione della società di revisione o del responsabile della revisione legale dal Registro dei revisori legali quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater».
3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero ad attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96».
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera a), è da ventimila euro a un milione di euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento
5. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: «indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo».
6. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: «indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo».
7. Al comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo le parole: «previsti dal comma 1, lettere d) ed e)» sono aggiunte le seguenti: «, e dal comma 1-quater».
10. Il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
«5. Le pene previste dai commi 3 e 4 si applicano a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale ovvero agli amministratori del partito o movimento politico, che abbiano concorso a commettere il fatto.
11. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Ai partiti e ai movimenti politici, i cui amministratori abbiano concorso
12. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni».
13. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:
«Art. 28-bis. – (Pene accessorie). – 1. La condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 27 e 28, ove commessi nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico compilativo, redatto ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1998, n. 400, con le modificazioni necessarie al coordinamento normativo, nel quale devono essere
riunite e coordinate le disposizioni della presente legge nonché le altre disposizioni legislative in materia di:a) agevolazioni in favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;
b) controlli e sanzioni previsti dalla legge.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, è trasmesso alle Camere, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro trenta giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il decreto può essere comunque emanato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.
1. Il comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è abrogato.
1. Il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, è sostituito dal seguente:1. È istituito, presso la gestione separata della società Cassa depositi e prestiti Spa, un Fondo rotativo finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati, nella forma dell'anticipazione, rimborsabile in base a un piano di rientro pluriennale, in favore delle microimprese e delle piccole imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, singole o associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La dotazione iniziale del Fondo è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge e nei limiti delle medesime. Nel Fondo confluiscono
altresì le maggiori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 9 e 10 della presente legge, il cui ammontare è accertato annualmente con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) gli articoli 4, 5, 6 e 10 e l'allegato della legge 2 maggio 1974, n. 195;
b) gli articoli 9, 9-bis, 16, ad eccezione del comma 5, e 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
c) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43
d) la legge 3 giugno 1999, n. 157;
e) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9, commi da 8 a 19 e commi 21, 22 e 29, della legge 6 luglio 2012, n. 96.
2. Le erogazioni a titolo di cofinanziamento e le rate dei rimborsi per le spese elettorali da erogare dopo la data di entrata
in vigore della presente legge, anche se relative a consultazioni elettorali precedenti, non sono corrisposte.1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.