Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 159 |
1. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero della difesa è autorizzato a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato già vincitore di concorsi pubblici conclusi entro l'anno 2007.
1. Le assunzioni di cui all'articolo 1 sono effettuate, in deroga alle normative in vigore, direttamente dal Ministero della difesa, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal risparmio dovuto alle cessazioni di personale presso il Ministero della difesa durante gli anni 2012 e 2013.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.