Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 566 |
1. All'articolo 128-quater del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. È comunque vietato l'esercizio esclusivo dell'attività di prestazione di servizi di pagamento da parte delle persone fisiche e giuridiche che non siano intermediari bancari e finanziari autorizzati o istituti di pagamento o imprese non bancarie autorizzate, ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, alla prestazione di servizi di pagamento».
1. Le strutture che esercitano attività di prestazione di servizi di pagamento e che non ottemperano al divieto previsto dal comma 8-bis dell'articolo 128-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, sono soggette alla sospensione dell'attività secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio regolamento, sentita la Banca d'Italia, adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per l'attuazione del comma 8-bis dell'articolo 128-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, introdotto dall'articolo 1 della medesima legge.
3. Al fine di intensificare la sua azione, il Corpo della guardia di finanza, fermo restando l'espletamento delle ordinarie attività ispettive nell'ambito delle proprie