Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 552 |
1. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove ogni forma di prevenzione, diagnosi anche precoce e cura della sordità e la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.
2. In attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica:
a) promuove l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta;
b) riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e ne promuove l'acquisizione e l'uso;
c) promuove la ricerca scientifica e tecnologica in funzione di un impiego sempre più diffuso ed efficace delle tecnologie e degli impianti acustici necessari per la comunicazione, favorendo l'accesso materiale a questi ultimi da parte delle persone sorde e l'accesso all'informazione;
d) promuove la ricerca scientifica e tecnologica in ambito linguistico, psicologico,
neuropsicologico, pedagogico e ambientale-architettonico, relativa alla sordità e alla LIS e al suo uso nella comunicazione, nell'educazione e nell'accesso all'informazione;e) promuove la diffusione degli interventi diagnostici precoci e l'attivazione conseguente e immediata degli interventi riabilitativi per la sordità congenita o acquisita, riconoscendoli quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
3. Nell'interazione con la pubblica amministrazione, con le strutture sanitarie e in sede di giudizio penale, civile, amministrativo e tributario, alle persone sorde deve essere garantita a richiesta la piena comprensione e l'espressione della propria volontà attraverso idonei mezzi tecnici e informatici e l'uso della LIS.
1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge. I regolamenti di cui al presente comma:
a) recano disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e
logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;b) disciplinano le modalità e i tempi per l'organizzazione di corsi gratuiti per l'apprendimento della lingua italiana orale e scritta per giovani e adulti non udenti italiani ed immigrati residenti in Italia;
c) promuovono e disciplinano le modalità di utilizzo della LIS e delle tecniche, anche informatiche, idonee a favorire l'accesso all'informazione e la comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde in ambito scolastico, universitario e post-universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;
d) recano disposizioni volte a promuovere in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l'uso della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde;
e) prevedono e disciplinano l'utilizzo della LIS e di tutte le tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, agli eventi ed ai luoghi aperti al pubblico, della cultura e del tempo libero;
f) disciplinano la possibilità, per il cittadino riconosciuto non udente ai sensi della normativa vigente, di essere dotato, in alternativa al dispositivo medico DTS (dispositivo telefonico per sordi), di un dispositivo fax e di avvalersi di un numero gratuito per le emergenze attivo su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare situazioni di pericolo o emergenza;
g) favoriscono la possibilità di effettuare progetti di ricerca anche attraverso convenzioni e protocolli di ricerca, a livello nazionale ed internazionale, per realizzare le finalità di cui alla presente legge;
h) dispongono circa i metodi di verifica sull'attuazione della presente legge.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dall'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.