Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 552


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato FRANCESCO SAVERIO ROMANO
Riconoscimento della lingua italiana dei segni
Presentata il 26 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Celebrato nel 2003 l'anno europeo dei disabili, non possiamo sottrarci a riproporre all'attenzione delle Aule parlamentari l'annoso problema della piena integrazione dei sordi attraverso il riconoscimento della lingua italiana dei segni (LIS).
      L'articolo 3 del dettato costituzionale, proclamando la pari dignità sociale e l'uguaglianza di fronte alla legge di ogni cittadino senza distinzione, tra l'altro, di condizioni personali e sociali, sancisce solennemente l'obbligo della Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Tali princìpi, peraltro, sono rintracciabili nelle legislazioni di tutti i Paesi civili; in Italia hanno trovato man mano attuazione – seppure ancora non completa – in una serie di leggi che costituiscono riferimenti fondamentali per l'inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone portatrici di handicap. Tra queste, ricordiamo, il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, che, in particolare alla parte II, titolo VII, capo IV, sezione I, paragrafo I, tratta del diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato nonché dell'obbligo scolastico per gli alunni sordi. È, in particolare, in riferimento a tale ultima categoria che si rende necessaria una ulteriore riflessione e un'attenzione particolare. I sordi in Italia sono circa 960.000, includendo in tale cifra sia coloro che sono nati sordi o che lo sono diventati nei primi anni di vita (e che quindi non hanno potuto acquisire il linguaggio parlato come i bambini udenti, a causa della sordità), sia le persone che sono diventate sorde dopo aver appreso il linguaggio parlato o in conseguenza di cause acquisite per effetto di incidenti o malattie. Le difficoltà per una piena integrazione sono evidentemente molto più grandi per i primi, che possono imparare la lingua parlata solo dopo un lungo iter di riabilitazione. Nasce allora l'esigenza di uno strumento che consenta, in primo luogo, ai bambini sordi un pieno sviluppo cognitivo nell'ambito della propria comunità che includa sia persone sorde che udenti, sviluppo che costituisce la base per un pieno accesso all'istruzione, alla cultura e all'inserimento lavorativo e sociale. Tale strumento è rappresentato dalla LIS, che è una vera e propria lingua, avente una propria specifica morfologia, sintattica e lessicale, e non soltanto una modalità di espressione della lingua italiana. La lingua dei segni infatti è la lingua naturale delle persone sorde perché per la sua modalità visivo-gestuale può essere acquisita in modo spontaneo dai bambini sordi con le stesse tappe del linguaggio parlato.
      In Europa la lingua dei segni ha avuto un riconoscimento al più alto livello con due risoluzioni del Parlamento europeo, del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998, sulla lingua dei segni dei sordi e con la risoluzione dell'Unesco resa a Salamanca il 15 maggio 2001, in cui all'articolo 21 si legge che «le politiche educative devono tener conto delle differenze individuali e delle diversità delle situazioni. L'importanza del linguaggio dei segni come mezzo di comunicazione per i sordi ad esempio, dovrà essere riconosciuta e bisognerà assicurare l'accesso a tutti i sordi all'istruzione per mezzo di questo linguaggio. In considerazione dei bisogni particolari delle persone sorde in materia di comunicazione, può essere più appropriato provvedere alla loro istruzione in scuole specializzate o in classi o unità speciali in seno a istituti ordinari». I sordi utilizzano figure professionali quali l'interprete LIS e gli operatori (assistenti alla comunicazione) garantendo attraverso l'uso della LIS risultati ottimali per la formazione di soggetti affetti da sordità.
      La creazione di un Segretariato regionale per i Paesi della Comunità europea, l'interesse e gli aiuti forniti a tutt'oggi dalla Commissione delle Comunità europee alle organizzazioni che rappresentano i non udenti nella Comunità costituiscono i presupposti migliori per un riconoscimento ufficiale in ogni Stato membro della lingua dei segni e un invito agli Stati membri ad abolire gli ostacoli che ancora si frappongono al suo uso.
      L'Unione europea dei sordi (EUD – European Union of the Deaf, con sede in Bruxelles) creata nel 1985 e che rappresenta attualmente le associazioni di venticinque Stati membri dell'Unione europea come membri a pieno titolo e di tre Stati come membri affiliati, ha più volte sollecitato, con atti formali, tutti gli Stati membri dell'Unione europea «ad accettare legalmente la lingua dei segni di ciascun Paese nell'ambito della struttura della Carta europea delle lingue minoritarie».
      Sembra quindi giunto il momento per l'Italia di procedere in tale senso, dando alla LIS pieno riconoscimento, e ciò nel quadro non solo dell'attenzione ai problemi delle persone svantaggiate, che costituisce adempimento dei princìpi di cui all'articolo 3 della nostra Carta costituzionale, ma superando in certo modo la visione limitata di assistenza delle persone handicappate, con il riconoscimento fattivo delle peculiarità e delle potenzialità che tali persone, considerate non solo in quanto isolate ma come comunità, hanno. In questa ottica si pone la presente proposta di legge, che prevede il riconoscimento della LIS quale lingua propria della comunità dei sordi, equiparandola pertanto a una qualsiasi lingua di minoranza linguistica, degna anch'essa, come le altre finora considerate che traggono la loro origine su base etnica, della tutela prevista dall'articolo 6 della Costituzione. È in questo senso che la LIS deve essere considerata «lingua non territoriale» della comunità dei sordi, equiparando tale definizione a quella della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 [articolo 1, lettera c)].
      La presente proposta di legge prevede, pertanto, con il riconoscimento della LIS, che di essa sia consentito e agevolato l'uso nei procedimenti giudiziari civili e penali e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni e con gli enti locali. Peraltro, per dare effettiva attuazione a tale disposizione si è ritenuto preferibile ricorrere allo strumento del regolamento previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per i risvolti tecnici che tale normativa comporta e per l'esigenza di coinvolgere in qualche modo nella elaborazione di essa l'ente preposto istituzionalmente alla tutela dei sordomuti, giovandosi concretamente delle esperienze e competenze di tutti coloro che si sono dedicati a tali problemi. Le norme regolamentari previste si pongono nelle linee tracciate dalla citata legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e coinvolgendo le regioni, competenti in materia di assistenza, e in generale gli enti locali, è opportuno siano emanate previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Una particolare sottolineatura si vuole dare alle disposizioni relative all'uso e all'insegnamento della LIS nelle scuole, che si pongono nell'ambito non solo di quanto già previsto dalla citata legge-quadro n. 104 del 1992, ma anche di quanto previsto dal ricordato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni.
      Nel corso della XVI legislatura il provvedimento in titolo è stato esaminato dalla Commissione affari sociali della Camera nell'arco di una quindicina di sedute tra l'aprile 2011 e l'aprile 2012. Si è addivenuti ad un testo condiviso, che ripresentiamo integralmente nella speranza di una sollecita approvazione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Diritti delle persone sorde e riconoscimento della lingua dei segni italiana).

      1. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove ogni forma di prevenzione, diagnosi anche precoce e cura della sordità e la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.
      2. In attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica:

          a) promuove l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta;

          b) riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e ne promuove l'acquisizione e l'uso;

          c) promuove la ricerca scientifica e tecnologica in funzione di un impiego sempre più diffuso ed efficace delle tecnologie e degli impianti acustici necessari per la comunicazione, favorendo l'accesso materiale a questi ultimi da parte delle persone sorde e l'accesso all'informazione;

          d) promuove la ricerca scientifica e tecnologica in ambito linguistico, psicologico,

neuropsicologico, pedagogico e ambientale-architettonico, relativa alla sordità e alla LIS e al suo uso nella comunicazione, nell'educazione e nell'accesso all'informazione;

          e) promuove la diffusione degli interventi diagnostici precoci e l'attivazione conseguente e immediata degli interventi riabilitativi per la sordità congenita o acquisita, riconoscendoli quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

      3. Nell'interazione con la pubblica amministrazione, con le strutture sanitarie e in sede di giudizio penale, civile, amministrativo e tributario, alle persone sorde deve essere garantita a richiesta la piena comprensione e l'espressione della propria volontà attraverso idonei mezzi tecnici e informatici e l'uso della LIS.

Art. 2.
(Regolamenti).

      1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge. I regolamenti di cui al presente comma:

          a) recano disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e

logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

          b) disciplinano le modalità e i tempi per l'organizzazione di corsi gratuiti per l'apprendimento della lingua italiana orale e scritta per giovani e adulti non udenti italiani ed immigrati residenti in Italia;

          c) promuovono e disciplinano le modalità di utilizzo della LIS e delle tecniche, anche informatiche, idonee a favorire l'accesso all'informazione e la comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde in ambito scolastico, universitario e post-universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;

          d) recano disposizioni volte a promuovere in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l'uso della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde;

          e) prevedono e disciplinano l'utilizzo della LIS e di tutte le tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, agli eventi ed ai luoghi aperti al pubblico, della cultura e del tempo libero;

          f) disciplinano la possibilità, per il cittadino riconosciuto non udente ai sensi della normativa vigente, di essere dotato, in alternativa al dispositivo medico DTS (dispositivo telefonico per sordi), di un dispositivo fax e di avvalersi di un numero gratuito per le emergenze attivo su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare situazioni di pericolo o emergenza;

          g) favoriscono la possibilità di effettuare progetti di ricerca anche attraverso convenzioni e protocolli di ricerca, a livello nazionale ed internazionale, per realizzare le finalità di cui alla presente legge;

          h) dispongono circa i metodi di verifica sull'attuazione della presente legge.

Art. 3.
(Neutralità finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dall'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

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