Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 393 |
1. La presente legge reca misure organiche di sostegno e di finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica e del mercato delle locazioni, promuovendo, altresì, politiche di recupero e di riqualificazione urbani, nonché di incentivazione all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in un quadro di integrazione ed equilibrio sociale dei nuovi insediamenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge prevede agevolazioni in favore delle amministrazioni locali, delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica e di altri soggetti pubblici comunque interessati a promuovere interventi di edilizia residenziale pubblica che prevedono la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, finanziari e imprenditoriali, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica e limitando l'occupazione di territorio.
3. La presente legge si applica ai soggetti economicamente svantaggiati e pertanto non in grado di accedere alla locazione o all'acquisto di un immobile ad uso di residenza e in particolare a: nuclei familiari a basso reddito, monoparentali o monoreddito, anziani che vivono da soli e che si trovano in condizioni economiche svantaggiate, giovani coppie a basso reddito, studenti fuori sede, dipendenti delle Forze dell'ordine e dell'Esercito, dell'Aeronautica militare e della Marina militare, stranieri immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno, soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio di immobili, soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9; famiglie con doppio reddito ma escluse dal mercato privato e non in possesso dei requisiti per l'assegnazione di
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti istituisce, presso il Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per l'edilizia residenziale pubblica a cui è affidato il compito di definire annualmente, in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e con i comuni capoluogo delle aree metropolitane di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il fabbisogno abitativo di ciascuna regione.
2. La Direzione generale per l'edilizia residenziale pubblica definisce inoltre, d'intesa con le regioni, con le province e con i comuni, tenendo conto delle specifiche prescrizioni legislative regionali, i criteri minimi per garantire la sostenibilità ambientale ed energetica e la qualità architettonica degli interventi da svolgere, al fine di soddisfare il bisogno abitativo di ciascuna regione.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la Direzione generale per l'edilizia residenziale pubblica si avvale di un organismo di consulenza denominato «Comitato per la qualità dell'edilizia sociale». Il Comitato è istituito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel quale si prevede che il 50 per cento dei membri del medesimo Comitato sia nominato mediante
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il Governo e gli enti locali promuovono la costituzione su base nazionale e locale di fondi immobiliari e di altri strumenti finanziari destinati all'incremento dell'offerta abitativa di edilizia residenziale pubblica tramite l'acquisto o la realizzazione di immobili a tale fine destinati.
2. Le risorse finanziarie dei fondi e degli strumenti finanziari di cui al comma 1 sono posti a disposizione dei soggetti privati attraverso la costituzione di società o, nel caso di risorse provenienti da soggetti finanziari pubblici, attraverso procedure di evidenza pubblica, con rendimenti e con tempi di ammortamento commisurati alle finalità sociali degli interventi finalizzati a ridurre i costi per l'acquisto o per la locazione da parte dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 3, della presente legge.
3. Le amministrazioni e gli altri soggetti pubblici, interessati ad avvalersi delle risorse dei fondi immobiliari e degli altri strumenti finanziari di cui al comma 1, mettono a disposizione terreni o immobili di loro proprietà da destinare all'edilizia residenziale pubblica.
1. La disponibilità di terreni e di immobili di proprietà pubblica è componente essenziale dei programmi di edilizia residenziale pubblica promossi dalle amministrazioni pubbliche.
2. L'acquisizione di terreni o di immobili alla proprietà pubblica è conseguita attraverso esproprio o, al fine di acquisire i terreni senza oneri, tramite l'applicazione di procedure perequative e compensative.
3. Le modalità di applicazione delle procedure perequative e compensative di cui al comma 2 sono regolate secondo princìpi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, comunque garantendo alle amministrazioni il conseguimento di valori immobiliari e patrimoniali commisurato ed adeguato nonché un effettivo vantaggio pubblico.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati con le modalità della finanza di progetto di cui alla parte II, titolo III, capo III, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
5. In caso di variante allo strumento urbanistico generale vigente le amministrazioni pubbliche promuovono accordi di programma secondo quanto stabilito all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al fine di garantire piene pubblicità e partecipazione delle comunità locali interessate alle trasformazioni urbane di cui al presente articolo è esclusa l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, il
Fondo rotativo per l'edilizia residenziale pubblica, di seguito denominato «Fondo», finalizzato al rilancio di iniziative dirette delle amministrazioni pubbliche nel settore dell'edilizia residenziale pubblica di tipo sovvenzionato ed alla riqualificazione del patrimonio esistente. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. 1. L'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ridotta del 50 per cento nei confronti degli enti di edilizia residenziale pubblica, comprese le amministrazioni locali titolari di patrimonio abitativo pubblico.
2. L'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non si applica agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, alle cooperative ed alle imprese edilizie che operano nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica e che si avvalgono dei relativi contributi pubblici.
3. L'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta del 50 per cento per le transazioni relative alla
1. Entro il 31 dicembre 2013 l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) conclude il processo di cartolarizzazione degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, e all'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
2. Le condizioni di vendita e il trattamento dei conduttori non in grado di pervenire all'acquisto dell'alloggio sono stabiliti secondo quanto previsto dalla normativa di settore richiamata al comma 1.
1. La convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, prevede i criteri generali per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati ai sensi della presente legge tenendo conto anche degli eventuali contributi pubblici per la loro realizzazione.
1. La scadenza annuale in materia di termini per la esecuzione degli sfratti è prorogata fino all'emanazione dei decreti attuativi della presente legge.