Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 475 |
1. Lo Stato, ai fini della tutela ambientale, della difesa del territorio e del suolo e della conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti dei territori collinari e montani di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio di dissesto idrogeologico, nonché interventi di recupero del patrimonio edilizio rurale a servizio dei castagneti.
1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:
a) a individuare i territori nei quali sono situati i castagneti;
b) alla definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi previsti dalla presente
legge ammessi ai contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5. Ai fini della concessione dei contributi è data comunque priorità ai castagneti con presenza del cinipide del castagno (Dryocosmus kuriphilus Yatsumatsu);c) alla determinazione della percentuale di contributi erogabili.
1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo dei castagneti individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per il triennio 2013-2015, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei castagneti medesimi.
1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo dei castagneti individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per il triennio 2013-2015, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino dei castagneti abbandonati.
1. Ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo dei castagneti individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per il triennio 2013-2015, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero di strutture edilizie rurali da utilizzare per lo stoccaggio e per la lavorazione dei frutti di castagno.
1. Al fine di contenere il diffondersi del cinipide del castagno, è concesso al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) un contributo straordinario di 1.500.000 euro per il biennio 2013-2015, destinato al finanziamento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto di ricerca «Emergenze fitosanitarie: strategie di contenimento – STRATECO».
2. Il contributo di cui al comma 1 può essere utilizzato esclusivamente per l'avanzamento del progetto di ricerca di cui al medesimo comma 1 riguardante il cinipide del castagno (Dryocosmus kuriphilus Yatsumatsu).
1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, sono eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2 e alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. I contributi previsti dalla presente legge sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per gli interventi per la salvaguardia e il recupero dei castagneti, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.a) definiscono, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5;
b) stabiliscono le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi;
c) provvedono alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi, sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.
1. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi
per i quali sono stati erogati i contributi previsti dagli articoli 3, 4 e 5. Le regioni provvedono altresì allo svolgimento dei controlli medesimi, anche avvalendosi dei comuni competenti per territorio.1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10.750 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.