Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 475


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
OLIVERIO, ANTEZZA, BOCCI, BURTONE, D'INCECCO, FONTANELLI, RUBINATO, SANI
Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti
Presentata il 21 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! L'Italia è tra i principali produttori ed esportatori mondiali di castagne. In particolare, è il primo esportatore mondiale per valori degli scambi e il secondo per quantità scambiate, dopo la Cina. Inoltre, le castagne prodotte in Italia (Castanea sativa Miller) hanno proprietà organolettiche diverse e spesso superiori rispetto alla specie di castagno di produzione asiatica (Castanea crenata Siebold e Zucc. – castagno giapponese, Castanea mollissima Blume). Tuttavia, la produzione italiana in termini di quota sulla produzione mondiale è passata dall'11 per cento al 4 per cento a causa dell'aumento della produzione cinese. Tale andamento si riflette inevitabilmente, ed è anche concausa, nella drastica riduzione sia del numero delle aziende agricole, sia della superficie investita. Nel giro di circa trenta anni, le aziende si sono ridotte del 75 per cento e la superficie investita in castagneto da frutto del 62 per cento. In particolare, tra il 2000 e il 2003 vi è stata una drastica ristrutturazione dei castagneti coltivati che ha portato alla riduzione del 50 per cento del numero delle aziende e del 30 per cento delle superfici. Malgrado ciò, nel 2007 i castanicoltori erano ancora circa 34.000. Secondo dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) del 2007, la superficie coltivata a castagneti è concentrata soprattutto nelle regioni centro-meridionali e, in particolare, in Campania (13.300 ettari), Calabria (10.700 ettari), Toscana (7.800 ettari) e Lazio (5.200 ettari), mentre le regioni del nord maggiormente interessate dalla castanicoltura sono il Piemonte e l'Emilia-Romagna.
      La finalità della presente proposta di legge è quella di sostenere e di valorizzare una delle coltivazioni più antiche del territorio collinare e montano, in considerazione anche del ruolo che la castanicoltura ha svolto in passato, e continua a svolgere, sia dal punto di vista produttivo che della difesa del territorio e del paesaggio. La coltivazione del castagno, infatti, oltre a rappresentare una fondamentale fonte di reddito per gli agricoltori e per gli operatori della filiera, è anche un fattore strutturale a forte valenza ambientale, in quanto concorre a preservare l'integrità del territorio e l'equilibrio naturale del delicato ecosistema delle aree interne.
      Oltre ai problemi di concorrenza estera, le coltivazioni castanicole realizzate nelle zone interne, in territori quasi inaccessibili, pur conferendo a queste zone particolare pregio paesaggistico, presentano delle problematiche dovute all'obiettiva asperità dei luoghi, difficilmente accessibili con mezzi meccanici; da ciò consegue la necessità di fare ricorso al lavoro prevalentemente manuale, sia per le operazioni colturali, sia per il trasporto dei prodotti stessi. Si è così verificato un imponente processo di abbandono da parte dei sempre meno numerosi e, al tempo stesso, più anziani coltivatori, che trovano antieconomica tale attività, continuando a praticarla solo per amore della terra. Tale abbandono determina il degrado del tessuto sociale degli insediamenti umani, con la perdita di attività e di forme di lavoro che erano diventate con il tempo una parte fondamentale della cultura di questi territori, nonché una progressiva alterazione del paesaggio con la crescente e vistosa presenza di zone incolte o, meglio, abbandonate a se stesse. Il fenomeno produce inoltre gravi danni all'assetto del territorio che, privato della costante manutenzione da parte degli agricoltori, risulta più vulnerabile agli incendi e al dissesto idrogeologico. Infatti, considerata la funzione che i terreni curati o lavorati svolgono nell'opera di regimentazione delle acque e di imbrigliamento delle stesse, si comprende come il loro degrado finisca per causare l'inaridimento dei suoli e un crescente rischio idrogeologico.
      Le operazioni colturali per la castanicoltura iniziano nel mese di aprile con la potatura e continuano con la pulitura dei fondi e con la sistemazione per la raccolta del frutto, terminando nel mese di dicembre con l'essiccazione del frutto non commercializzato fresco, garantendo con la presenza continua dell'uomo la salvaguardia del territorio.
      Alla fine del raccolto, da ottobre a novembre, nei castagneti sono fatti pascolare suini allo stato brado e mandrie di ovini, caprini, eccetera. Così facendo si consuma il frutto non raccolto, garantendo una produzione qualitativamente migliore l'anno successivo perché i parassiti non trovano l'ambiente adatto per nutrirsi.
      Da queste constatazioni nasce l'iniziativa di un intervento legislativo, ai fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti dei territori collinari e montani di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio idrogeologico (articolo 1).
      La disciplina degli interventi (articolo 2) è rimessa a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, per la cui adozione è prescritta l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al contenuto del decreto è rimessa l'individuazione dei territori nei quali sono situati i castagneti, la definizione dei criteri e le tipologie degli interventi ammessi ai contributi previsti e la determinazione della percentuale dei contributi erogabili. L'unico criterio dettato dalla presente proposta di legge è quello di dare comunque la priorità, nell'assegnazione dei contributi, ai castagneti infestati dal cinipide del castagno, un parassita che sta mettendo a rischio centinaia di ettari di castagni.
      Lo strumento operativo proposto (articoli 3, 4 e 5) è quello della concessione di contributi diretti ai proprietari o ai conduttori dei castagneti per la copertura parziale delle spese per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei castagneti medesimi, per il ripristino dei castagneti abbandonati e per il recupero delle strutture edilizie rurali da utilizzare per lo stoccaggio e per la lavorazione dei frutti del castagno.
      Un contributo straordinario di 1.500.000 euro è concesso al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura proprio in ragione dell'emergenza creata dagli attacchi del cinipide del castagno che sta mettendo a rischio i castagneti di molte parti d'Italia. Il contributo (articolo 6) è destinato a potenziare il finanziamento del progetto di ricerca STRATECO.
      Gli interventi finanziati con i contributi concessi dalla presente proposta di legge dovranno essere conformi non solo a quanto previsto dal decreto ministeriale, ma anche al codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n.42 del 2004 e alla normativa europea in materia di sviluppo rurale. I contributi dovranno inoltre essere preventivamente dichiarati compatibili con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato (articolo 7).
      La procedura per l'assegnazione e per l'erogazione dei contributi prevede la partecipazione dei diversi livelli di governo interessati, lo Stato, le regioni e i comuni. A livello statale, è istituito un Fondo per gli interventi per la salvaguardia e il recupero dei castagneti che può essere rifinanziato anche negli anni successivi al 2013. Le risorse del Fondo saranno ripartite tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti entro il 30 aprile di ogni anno. Sempre le regioni definiranno l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare ai vari interventi, le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi e provvederanno, inoltre, alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio (articolo 8).
      Per quanto riguarda i controlli, le regioni definiscono le modalità e provvedono ai controlli sulla realizzazione degli interventi che hanno beneficiato dei contributi. Sono previste inoltre sanzioni differenziate a seconda che il beneficiario dei contributi abbia realizzato in modo carente o parziale ovvero non abbia realizzati affatto gli interventi finanziati dai contributi di cui alla presente proposta di legge (articolo 9).
      L'ultimo articolo reca la copertura finanziaria (articolo 10).
      Siamo ben consapevoli che la presente proposta di legge non interviene su tutti quegli aspetti che il castagno, per sua natura, implica: produttivi, protettivi, naturalistici, paesaggistici, ricreativi e didattici. Tenuto conto del forte legame tra il castagno e l'identità territoriale, la valorizzazione delle produzioni non dovrebbe, infatti, prescindere dal considerare i diversi aspetti di questa multifunzionalità. Le proposte del Piano di rilancio del settore castanicolo, approvate recentemente anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, meritano infatti la massima attenzione: migliorare la competitività della filiera castanicola italiana nel lungo periodo, rendere la politica agricola europea consapevole dell'importante valenza del castagno europeo (Castanea sativa Miller), riconoscere il ruolo di sostenibilità economica, sociale e ambientale della castanicoltura nelle aree rurali, promuovere un approccio integrato e partecipato, fornire coordinamento alla filiera e comunicazione/promozione del prodotto. Tuttavia, nelle more dell'individuazione di risorse finanziarie adeguate all'ambizione del Piano di rilancio del settore castanicolo, auspichiamo una celere approvazione della presente proposta di legge, come primo passo concreto e urgente per il recupero e per la salvaguardia dei castagneti italiani.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato, ai fini della tutela ambientale, della difesa del territorio e del suolo e della conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti dei territori collinari e montani di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio di dissesto idrogeologico, nonché interventi di recupero del patrimonio edilizio rurale a servizio dei castagneti.

Art. 2.
(Disciplina degli interventi).

      1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:

          a) a individuare i territori nei quali sono situati i castagneti;

          b) alla definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi previsti dalla presente

legge ammessi ai contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5. Ai fini della concessione dei contributi è data comunque priorità ai castagneti con presenza del cinipide del castagno (Dryocosmus kuriphilus Yatsumatsu);

          c) alla determinazione della percentuale di contributi erogabili.

Art. 3.
(Contributo per gli interventi di recupero,
manutenzione e salvaguardia dei castagneti).

      1.    Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo dei castagneti individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per il triennio 2013-2015, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei castagneti medesimi.

Art. 4.
(Contributo per le spese di ripristino dei castagneti abbandonati).

      1.    Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo dei castagneti individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per il triennio 2013-2015, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino dei castagneti abbandonati.

Art. 5.
(Contributo per il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente).

      1. Ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo dei castagneti individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per il triennio 2013-2015, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero di strutture edilizie rurali da utilizzare per lo stoccaggio e per la lavorazione dei frutti di castagno.

Art. 6.
(Contributo al progetto di ricerca «Emergenze fitosanitarie: strategie di contenimento – STRATECO»).

      1. Al fine di contenere il diffondersi del cinipide del castagno, è concesso al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) un contributo straordinario di 1.500.000 euro per il biennio 2013-2015, destinato al finanziamento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto di ricerca «Emergenze fitosanitarie: strategie di contenimento – STRATECO».
      2. Il contributo di cui al comma 1 può essere utilizzato esclusivamente per l'avanzamento del progetto di ricerca di cui al medesimo comma 1 riguardante il cinipide del castagno (Dryocosmus kuriphilus Yatsumatsu).

Art. 7.
(Attuazione degli interventi).

      1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, sono eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2 e alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
      2. I contributi previsti dalla presente legge sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 8.
(Assegnazione dei contributi).

      1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per gli interventi per la salvaguardia e il recupero dei castagneti, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
      2. Il Fondo può essere rifinanziato per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2 e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti individuati ai sensi del medesimo articolo 2.
      4. Le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, sentiti i comuni competenti per territorio:

          a)    definiscono, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5;

          b)    stabiliscono le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi;

          c)     provvedono alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi, sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.

Art. 9.
(Controlli e sanzioni).

      1. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi

per i quali sono stati erogati i contributi previsti dagli articoli 3, 4 e 5. Le regioni provvedono altresì allo svolgimento dei controlli medesimi, anche avvalendosi dei comuni competenti per territorio.
      2. Le regioni possono predisporre ulteriori sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali vigenti in materia. Le regioni disciplinano altresì le modalità per l'applicazione delle sanzioni e provvedono alla medesima applicazione.
      3.    Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente all'attuazione delle disposizioni della presente legge, secondo le modalità determinate da ciascuna regione.
      4. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore del castagneto al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti del contributo erogato. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3, 4 e 5.
      5. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore del castagneto al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Al proprietario o al conduttore di cui al periodo precedente è revocata l'assegnazione dei contributi concessi.
Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1.    All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10.750 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede

mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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