Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 440


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MONGIELLO, BELLANOVA, BIONDELLI, CAPONE, CASSANO, CERA, DECARO, D'OTTAVIO, GINEFRA, GOZI, IORI, LAURICELLA, LODOLINI, MARIANO, MARTELLI, MARZANO, MOGHERINI, MONACO, MONTRONI, MORANI, PICIERNO, REALACCI, SCANU, VALIANTE, VENTRICELLI, VILLECCO CALIPARI
Disposizioni per il ripristino, il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere
Presentata il 21 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! L'obiettivo della presente proposta di legge è sostenere e valorizzare una delle coltivazioni caratteristiche del nostro territorio costiero e insulare di ambito mediterraneo, in considerazione del ruolo che la conduzione degli agrumeti tradizionali svolge sia dal punto di vista produttivo sia dal punto di vista della difesa del territorio e del paesaggio.
      Infatti, in determinati contesti territoriali del nostro Mezzogiorno, quali l'area del Gargano, la costa d'Amalfi e le vaste superfici della Calabria e della Sicilia, la conduzione degli agrumeti, oltre a rappresentare una fondamentale fonte di reddito per gli agricoltori e gli operatori della filiera agrumicola, è anche un fattore strutturale a forte valenza ambientale in quanto concorre a preservare l'integrità di quei territori e l'equilibrio naturale del delicato ecosistema delle coste mediterranee.
      È però da rilevare, purtroppo, che l'agrumicoltura italiana attraversa da alcuni anni uno stato di profonda crisi, nonostante siano ovunque presenti produzioni tipiche di pregio o a denominazione di origine e siano stati promossi nel tempo, attraverso la politica europea, nazionale e regionale, interventi per l'ammodernamento strutturale e la riconversione varietale.
      Le cause della crisi possono essere ricondotte ai crescenti costi di produzione, alle ridotte dimensioni delle aziende, allo scarso raccordo con l'industria di trasformazione e con la distribuzione, all'assenza di strategie di promozione e di commercializzazione, fattori che non consentono di fronteggiare la sempre più forte concorrenza estera.
      Tra i diversi esempi che si possono portare per comprendere il malessere in cui versa l'agrumicoltura, ne citiamo due: quello della costiera amalfitana e quello del comprensorio agrumicolo del Gargano; le problematiche presenti in tali zone riguardano infatti anche altre realtà mediterranee quali l'area del bergamotto in Calabria, o le colture di pregio autoctone della Sicilia.
      La costa d'Amalfi da sempre incanta i propri visitatori per l'armonia con la quale l'intervento dei suoi abitanti ha saputo modificarne, migliorarne e mantenerne il meraviglioso paesaggio; l'equilibrio tra i diversi elementi che la compongono ha ottenuto nel corso degli anni innumerevoli riconoscimenti, non ultima la dichiarazione dell'UNESCO che nel 1997 ha inserito la costiera tra i siti da salvaguardare del patrimonio culturale mondiale.
      Inoltre, occorre ricordare che il «limone costa d'Amalfi» ha ottenuto il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta (IGP) dall'Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1356/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001 e che il relativo Consorzio di tutela è ormai pienamente operativo. Il caratteristico limone, lo «sfusato amalfitano», viene prodotto in tutti i comuni della costiera: Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti e Vietri sul Mare.
      Tuttavia non mancano problemi gravissimi, connessi alla rilevante pressione delle attività umane e alla modifica degli stili di vita degli abitanti della zona.
      Un motivo di degrado del territorio costiero e di crescente preoccupazione è il costante declino della limonicoltura, dovuto anch'esso a più fattori concomitanti.
      Il calo della produzioni è ininterrotto ormai da più di trent'anni e le percentuali di abbandono dei coltivatori sfiorano il 50 per cento, soprattutto per la mancanza di un ricambio generazionale: gli occupati in questo settore nella fascia compresa tra i 25 e i 40 anni di età sono infatti solo il 9 per cento.
      A questo fattore generale di crisi si aggiungano ulteriori elementi problematici dovuti all'obiettiva asperità dei luoghi, difficilmente accessibili con mezzi meccanici; da ciò consegue la necessità di fare ricorso al lavoro prevalentemente manuale sia per le operazioni colturali sia per il trasporto dei mezzi di produzione e degli stessi prodotti. Si sta verificando, pertanto, un imponente processo di abbandono da parte dei sempre meno numerosi e, al tempo stesso più anziani coltivatori, che trovano antieconomica tale attività. Tale abbandono determina il degrado del tessuto sociale degli insediamenti umani, con la perdita di attività e forme di lavoro che sono diventate con il tempo una parte fondamentale della cultura di quei territori, nonché una progressiva alterazione del paesaggio, con la crescente e vistosa presenza di zone incolte tra il verde curato degli agrumeti.
      Il fenomeno produce inoltre gravi danni all'assetto del territorio che, privato della costante manutenzione da parte degli agricoltori, risulta più vulnerabile agli incendi e al dissesto idrogeologico. Infatti, considerata la funzione che i terrazzamenti svolgono nell'opera di irreggimentazione delle acque e di imbrigliamento dei terreni, si comprende come il loro degrado finisca per causare l'inaridimento dei suoli e un crescente rischio idrogeologico, dovuto alla perdita delle capacità di sostegno dei muretti a secco e al dilavamento dei ripidi pendii. Per quanto riguarda poi l'agrumicoltura del Gargano, in particolare quella dei comuni di Vico del Gargano, Rodi ed Ischitella, da alcuni anni sta subendo una costante ed inarrestabile crisi, sia di carattere produttivo sia commerciale, provocando danni ingenti non solo all'economia agricola, ma anche al patrimonio culturale e paesaggistico del territorio con conseguenze che potrebbero risultare devastanti nell'immediato futuro.
      Gli agrumi del Gargano sono stati per più di un secolo, un caratteristico tassello dei paesaggi agrari storici dell'Italia: uomini di cultura e dell'arte di tutta l'Europa, viaggiatori e storici di tutto il mondo sono rimasti colpiti profondamente dai rilevanti ritorni economici e paesaggistici della piccola superficie produttiva del Gargano. I primi riferimenti storici sull'esistenza della coltivazione degli agrumi sul territorio risalgono all'anno 1003, quando ci furono le prime spedizioni di «pomi citrini» in Normandia. Nel Seicento si intensificò un notevole traffico di agrumi dei comuni di Vico del Gargano e di Rodi Garganico con i veneziani. Questi intensi scambi commerciali continuarono anche nell'ottocento e la fama dell’«Arancia del Gargano» raggiunse persino gli altri Stati europei e gli Stati Uniti. A ragione si può affermare, quindi, che il recupero produttivo e la promozione culturale della tradizione agrumaria di questo territorio, unico al mondo, rappresentano l'unica risposta positiva per mantenere in vita e per tutelare il paesaggio e gli insediamenti umani che ne derivano.
      Con la presente proposta di legge s'intende offrire una risposta alle problematiche descritte, soprattutto attraverso incentivi mirati, che puntano a favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio idrogeologico, a fini di tutela ambientale, difesa del territorio, del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali.
      Nel merito la proposta di legge prevede all'articolo 1 le finalità e collega tali finalità a quanto disposto dall'articolo 9, secondo comma, e dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione e all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione europea del paesaggio, stipulata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14: si tratta delle norme che individuano il bene protetto nel paesaggio e nella sua valenza ambientale e culturale, determinano la competenza legislativa dello Stato e la possibilità di adottare un regime di aiuti per i coltivatori.
      Per quanto riguarda i territori interessati, si è ritenuto preferibile prospettare, all'articolo 2, un intervento riferibile potenzialmente a tutto il territorio nazionale, demandando a un decreto ministeriale l'individuazione dei comuni nel cui territorio potranno essere realizzati gli interventi che beneficeranno dei contributi previsti dalla legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini dell'individuazione dei comuni, si terrà conto, in particolare, delle produzioni di agrumi a denominazione protetta.
      Le misure di sostegno proposte consistono in contributi ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti, articolati in due tipologie:

          1) un contributo annuale per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti, entro il limite di importo di 10 euro per ogni albero di agrumi, destinato all'ordinaria manutenzione dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione di opere di potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale del terreno e delle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni, disciplinato dall'articolo 3;

          2) un contributo unico, entro il limite di importo di 100 euro per ogni albero di agrumi per le spese di ripristino di agrumeti abbandonati, destinato alla manutenzione straordinaria dei terrazzamenti, effettuata mediante realizzazione o ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante obbligatoriamente dell'ecotipo presente nelle zone oggetto di intervento, acquisto di reti di copertura di legno di castagno per le impalcature di

sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo, messa a dimora o ripristino di alberi a foglie persistenti sviluppati a forma di alta spalliera per costituire frangivento, previsto all'articolo 4.
      L'articolo 5 prevede che i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi registrati ai sensi della normativa europea o ai quali è stata accordata una protezione in via transitoria a livello nazionale, predispongano un progetto volto ad ampliare le aree di produzione tutelata di qualità, a individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque e a favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in particolare per gli agrumeti abbandonati dei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale. In concorso con i comuni e con le comunità montane interessati, i consorzi di tutela effettueranno, inoltre, un censimento delle aree terrazzate in stato di abbandono, allo scopo di valutare lo stato di dissesto idrogeologico e i costi per il ripristino colturale. È fatta salva la facoltà per le regioni di finanziare i progetti predisposti dai consorzi situati nel proprio territorio.
      L'articolo 6 stabilisce che gli interventi siano eseguiti in conformità alla legislazione vigente e in particolare alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
      Per quanto riguarda gli aspetti finanziari l'articolo 7 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un apposito fondo con la dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 rifinanziabile. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      Ciascuna regione destinataria dei finanziamenti stabilisce successivamente l'entità delle risorse da assegnare ai singoli comuni facenti parte del proprio territorio e, nell'ambito della quota spettante a ciascun comune, l'ammontare delle risorse da destinare ai contributi di cui agli articoli 3 e 4. Può altresì stabilire ulteriori requisiti ai fini dell'assegnazione dei contributi. Il comune, entro il limite dei finanziamenti ricevuti, provvede all'assegnazione e all'erogazione dei contributi a coloro che ne fanno domanda secondo modalità e tempi stabiliti dalla regione di appartenenza. A tutti gli aventi diritto, distintamente per ciascuna tipologia di contributi, è assegnato un contributo determinato in proporzione al numero di alberi di agrumi per cui è stata fatta richiesta, per un importo calcolato in base all'ammontare delle risorse disponibili e al numero di alberi di agrumi indicato nelle domande.
      In base all'articolo 8, i comuni provvedono a controllare l'effettiva e puntuale realizzazione, da parte degli assegnatari dei contributi, degli interventi indicati nella domanda di contributo. Nel caso in cui gli interventi siano stati realizzati in modo parziale o carente, si applica una sanzione pecuniaria da un terzo a quattro quinti dei contributi erogati e il proprietario o il conduttore è escluso dall'assegnazione dei contributi per un periodo di tempo non inferiore a tre anni. Nel caso in cui gli interventi indicati nella domanda non siano stati realizzati affatto, si applica una sanzione pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo, salva diversa determinazione della regione e il proprietario o il conduttore sono definitivamente esclusi dall'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge. È infine demandata alle regioni la definizione delle modalità per l'effettuazione dei controlli, per l'applicazione delle sanzioni e per il reimpiego delle somme derivanti dalle sanzioni medesime alla realizzazione delle finalità della legge.
      Per quanto sopra esposto, i promotori auspicano un esame ed un'approvazione in tempi rapidi della proposta di legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, difesa del territorio e del suolo e conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul finanziamento dell'Unione europea, alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico di seguito denominato «agrumeto».

Art. 2.
(Territori interessati).

      1. Per le finalità dell'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i comuni nel cui territorio sono previsti gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, tenendo conto, in particolare, delle produzioni di agrumi registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.


      2. Sullo schema di decreto di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dall'assegnazione.
Art. 3.
(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia).

      1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 2, è concesso, per il triennio 2013-2015, un contributo unico, a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti, entro il limite di importo di 10 euro per ogni albero di agrumi.
      2. Le spese di recupero, manutenzione e salvaguardia previste dal comma 1, riguardano l'ordinaria manutenzione dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale dei terreno e delle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni.

Art. 4.
(Contributo per le spese di ripristino di agrumeti abbandonati).

      1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 2, è concesso, per il triennio 2013-2015, un contributo unico, a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati, entro il limite di importo di 100 euro per ogni albero di agrumi.
      2. Le spese di ripristino di funzionalità degli agrumeti abbandonati riguardano la manutenzione straordinaria dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: realizzazione o ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a

dimora di piante obbligatoriamente dell'ecotipo presente nelle zone oggetto di intervento, acquisto e messa in opera di palo tutore e triangolo di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo.
      3. I contributi previsti dal presente articolo sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio a decorrere dall'inizio delle attività di ripristino.
Art. 5.
(Attività dei consorzi di tutela).

      1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, commi 15 e seguenti, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispongono un progetto volto a:

          a) ampliare le aree di produzione tutelata di qualità;

          b) individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque;

          c) favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in particolare per gli agrumeti abbandonati dei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale.

      2. In concorso con i comuni e con le comunità montane interessate, i consorzi di tutela effettuano un censimento delle aree terrazzate in stato di abbandono, allo scopo di valutare lo stato di dissesto idrogeologico e i costi di ripristino colturale.
      3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È fatta salva la facoltà per le regioni di finanziare i progetti di cui

al comma 1 predisposti dai consorzi situati nel proprio territorio.
Art. 6.
(Attuazione degli interventi).

      1. Gli interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 della presente legge sono eseguiti in conformità alla legislazione vigente e in particolare alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 7.
(Assegnazione dei contributi).

      1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito fondo, con una dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
      2. Il fondo di cui al comma 1 può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del fondo di cui al comma 1.
      4. Ciascuna regione destinataria dei finanziamenti di cui al comma 3 determina l'entità delle risorse da assegnare ai singoli comuni di cui all'articolo 2 facenti parte del proprio territorio e, nell'ambito della quota spettante a ciascun comune, definisce l'ammontare delle risorse da destinare ai contributi di cui all'articolo 3 e ai contributi di cui all'articolo 4. Può altresì stabilire ulteriori requisiti ai fini dell'assegnazione dei contributi.


      5. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti presentano domanda al comune nel quale gli agrumeti sono situati entro il 31 maggio di ciascun anno. Nella domanda sono indicati, oltre al titolo di proprietà o al titolo di locazione, fitto, conduzione, la consistenza catastale, con indicazione delle particelle coltivate ad agrumeto, il numero degli alberi di agrumi per cui è richiesto il contributo e gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che si intendono effettuare, corredati da idonea documentazione tecnica.
      6. Il comune, entro il limite dei finanziamenti di cui al comma 4, provvede all'assegnazione e all'erogazione dei contributi secondo modalità e tempi stabiliti dalla regione di appartenenza. A tutti gli aventi diritto, distintamente per ciascuna tipologia di contributi di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, è assegnato un contributo determinato in proporzione al numero di alberi di agrumi per cui è stata fatta richiesta, per un importo calcolato in base all'ammontare delle risorse disponibili e al numero di alberi di agrumi indicato nelle domande valide presentate entro il termine di cui al comma 5.
Art. 8.
(Controlli).

      1. I comuni provvedono a controllare l'effettiva e puntuale realizzazione, da parte degli assegnatari dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, degli interventi indicati nella domanda di contributo.
      2. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto, al quale sono stati erogati contributi ai sensi degli articoli 3 e 4 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di un importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti dei contributi erogati. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente e altresì escluso dall'assegnazione

dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4 per un periodo non inferiore a tre anni.
      3. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto, al quale sono stati erogati contributi ai sensi degli articoli 3 e 4, non realizzi gli interventi indicati nella domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo del contributo erogato, aumentato di un terzo, salvo diversa determinazione della regione. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso in via definitiva dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.
      4. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.
      5. I comuni provvedono ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 2 e 3 e destinano le somme derivanti alle finalità previste dalla presente legge, secondo modalità determinate dalla regione di appartenenza.
Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del Fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

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