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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 440 |
1) un contributo annuale per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti, entro il limite di importo di 10 euro per ogni albero di agrumi, destinato all'ordinaria manutenzione dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione di opere di potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale del terreno e delle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni, disciplinato dall'articolo 3;
2) un contributo unico, entro il limite di importo di 100 euro per ogni albero di agrumi per le spese di ripristino di agrumeti abbandonati, destinato alla manutenzione straordinaria dei terrazzamenti, effettuata mediante realizzazione o ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante obbligatoriamente dell'ecotipo presente nelle zone oggetto di intervento, acquisto di reti di copertura di legno di castagno per le impalcature di
sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo, messa a dimora o ripristino di alberi a foglie persistenti sviluppati a forma di alta spalliera per costituire frangivento, previsto all'articolo 4.1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, difesa del territorio e del suolo e conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul finanziamento dell'Unione europea, alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico di seguito denominato «agrumeto».
1. Per le finalità dell'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i comuni nel cui territorio sono previsti gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, tenendo conto, in particolare, delle produzioni di agrumi registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.
1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 2, è concesso, per il triennio 2013-2015, un contributo unico, a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti, entro il limite di importo di 10 euro per ogni albero di agrumi.
2. Le spese di recupero, manutenzione e salvaguardia previste dal comma 1, riguardano l'ordinaria manutenzione dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale dei terreno e delle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni.
1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 2, è concesso, per il triennio 2013-2015, un contributo unico, a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati, entro il limite di importo di 100 euro per ogni albero di agrumi.
2. Le spese di ripristino di funzionalità degli agrumeti abbandonati riguardano la manutenzione straordinaria dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: realizzazione o ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a
1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, commi 15 e seguenti, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispongono un progetto volto a:
a) ampliare le aree di produzione tutelata di qualità;
b) individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque;
c) favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in particolare per gli agrumeti abbandonati dei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale.
2. In concorso con i comuni e con le comunità montane interessate, i consorzi di tutela effettuano un censimento delle aree terrazzate in stato di abbandono, allo scopo di valutare lo stato di dissesto idrogeologico e i costi di ripristino colturale.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È fatta salva la facoltà per le regioni di finanziare i progetti di cui
1. Gli interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 della presente legge sono eseguiti in conformità alla legislazione vigente e in particolare alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito fondo, con una dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
2. Il fondo di cui al comma 1 può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del fondo di cui al comma 1.
4. Ciascuna regione destinataria dei finanziamenti di cui al comma 3 determina l'entità delle risorse da assegnare ai singoli comuni di cui all'articolo 2 facenti parte del proprio territorio e, nell'ambito della quota spettante a ciascun comune, definisce l'ammontare delle risorse da destinare ai contributi di cui all'articolo 3 e ai contributi di cui all'articolo 4. Può altresì stabilire ulteriori requisiti ai fini dell'assegnazione dei contributi.
1. I comuni provvedono a controllare l'effettiva e puntuale realizzazione, da parte degli assegnatari dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, degli interventi indicati nella domanda di contributo.
2. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto, al quale sono stati erogati contributi ai sensi degli articoli 3 e 4 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di un importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti dei contributi erogati. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente e altresì escluso dall'assegnazione
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del Fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.