Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 162 |
1. Dopo l'articolo 1 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. – 1. Limitatamente all'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2».
2. Agli articoli 7, primo comma, e 33, primo comma, del testo unico, dopo le parole: «diciottesimo anno di età» sono inserite le seguenti: «, ovvero il sedicesimo anno di età, ai fini dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale».
3. Agli articoli 8, primo comma, lettere a) e b), e 10, comma 1, del testo unico, dopo le parole: «diciottesimo anno di età» sono inserite le seguenti: «, ovvero il sedicesimo anno di età, ai fini dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale,».
4. All'articolo 32, primo comma, numero 5), del testo unico, dopo le parole: «dal compimento del 18 anno di età» sono inserite le seguenti: «, ovvero del 16° anno di età, ai fini dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale,».