Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 167 |
1. Al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 è inserita la seguente:
«a-bis) alle modalità di rappresentazione del prodotto e all'uso di tecniche informatiche digitali per alterare l'apparenza fisica delle persone rappresentate»;
b) dopo il comma 2 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:
«2-bis. È considerata altresì ingannevole la pubblicità, suscettibile di raggiungere bambini, adolescenti o comunque minori, recante la fotografia o l'immagine di persone il cui aspetto fisico è stato modificato attraverso un software di elaborazione dell'immagine o comunque attraverso una tecnologia informatica, che non è accompagnata dalla dicitura, proporzionale all'immagine e ben leggibile: “Foto ritoccata per modificare l'aspetto fisico di una persona”»;
c) dopo il comma 4 dell'articolo 8 è inserito il seguente:
«4-bis. Il mancato rispetto della disposizione del comma 2-bis dell'articolo 7 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di 37.500 euro; l'importo della sanzione può essere aumentato fino al 50 per cento della spesa effettuata per la pubblicità relativa all'immagine».