Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 501


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato VACCARO
Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di disciplina dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e di risarcimento in forma specifica e riparazione dei danni nei sinistri con soli danni alle cose
Presentata il 25 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Il codice civile, all'articolo 1882, disciplina il contratto di assicurazione come il «contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana».
      La presente proposta di legge interviene per rimuovere essenzialmente una delle principali cause che incide sull'aumento dei prezzi delle polizze per la responsabilità civile per i veicoli che, in Italia, sono tra le più care d'Europa. Tale intervento legislativo è tanto più necessario e urgente, in considerazione del fatto che tali polizze sono obbligatorie, ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e comportano perciò, ad ogni intervento e aumento tariffario, un aggravio di costi che incide inesorabilmente su tutte le famiglie italiane. La presente proposta di legge, al fine di contribuire al contenimento delle frodi nel campo dei risarcimenti assicurativi, prende in esame e apporta talune modifiche alla disciplina dell'assicurazione contro i danni che copre i rischi cui sono esposti i beni o, più in generale, i diritti patrimoniali dell'assicurato. Alle assicurazioni contro i danni si applica il cosiddetto «principio indennitario», per effetto del quale l'indennizzo dovuto dall'assicuratore non può mai superare l'entità del danno sofferto dall'assicurato. Inoltre è bene ricordare come l'assicurazione sia regolata dal legislatore come un atto di previdenza, cioè come un mezzo di conservazione del patrimonio e non possa, quindi, diventare una fonte di arricchimento o di speculazione. È su tale ratio che poggia esplicitamente la presente proposta di legge, la quale modifica il citato codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, nella parte in cui trova giusta regolamentazione l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge introduce, al fine di garantire una maggiore trasparenza e una più adeguata pubblicità alle condizioni contrattuali, l'obbligo, da parte delle imprese di assicurazione, di esibire l'elenco delle imprese certificate esercenti le attività di autoriparazione – i criteri di certificazione saranno individuati e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, insieme alle modalità per la definizione delle convenzioni tra imprese assicuratrici e autofficine – presso le quali, in caso di sinistro dell'assicurato, sarà attivata la procedura di risarcimento, anche se la scelta dell'impresa certificata resterà sempre esclusivamente all'assicurato. È noto, infatti, come talvolta il sinistro stradale e il conseguente danno occorso al veicolo costituiscano un'occasione di frode che determina un ingiustificato profitto da parte del danneggiato. Spesso tale soggetto coinvolge nella procedura officine compiacenti per una sproporzionata valutazione preventiva del danno, ovvero il danneggiato, una volta accettata e ricevuta la somma a lui spettante – dopo la valutazione del perito assicurativo per la stima dei danni – non si rivolge agli esercenti le attività di autoriparazione per procedere all'opportuna riparazione del danno. La presente proposta di legge, al fine di sottolineare il carattere strettamente indennitario dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, modifica la procedura vigente di risarcimento e prevede che, qualora il danneggiato abbia manifestato la propria volontà di procedere alla riparazione del danno occorso al veicolo a causa del sinistro, le imprese assicuratrici che hanno comunicato l'autorizzazione a procedere alla reintegrazione in forma specifica debbano trasferire le somme erogate a titolo di risarcimento, presso le imprese esercenti le attività di autoriparazione, per procedere alla riparazione dello stesso danno, affinché l'alea di rischio del contratto possa effettivamente trovare una concreta applicazione risarcitoria. Con le disposizioni proposte si persegue anche un'opportuna lotta all'evasione fiscale: alle casse dello Stato saranno così garantite le entrate derivanti dalla necessaria fatturazione dei lavori eseguiti dalle autofficine. Inoltre la ratio ispiratrice della proposta di legge sarà adeguatamente perseguita tramite un'adeguata politica tariffaria diminutiva del premio – articolo 3 – per coloro che optino, al momento della stipulazione del contratto, per il risarcimento in forma specifica del danno. Si prevedono, in ultimo, sanzioni amministrative per i soggetti che non ottemperano o che comunque commettano irregolarità nella procedura di risarcimento: le autofficine saranno soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 500 a euro 2.000 e, inoltre, alla chiusura dell'attività per un periodo non inferiore a dieci giorni lavorativi; i danneggiati, se correi, decadranno dal diritto al pagamento della somma erogata loro a titolo di risarcimento e saranno, poi, soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma corrispondente all'ammontare della somma accettata in precedenza.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
      «1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione ai soggetti che devono adempiere all'obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese di assicurazione mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota informativa, le condizioni di contratto praticate nel territorio della Repubblica e, altresì, l'elenco delle imprese certificate esercenti l'attività di autoriparazione presso le quali attivano la procedura di risarcimento di cui all'articolo 148. La scelta dell'impresa certificata esercente l'attività di autoriparazione spetta esclusivamente all'assicurato».

Art. 2.

      1. Al comma 3 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
      «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni di attuazione e sono, altresì, determinati i criteri di certificazione e le modalità per la definizione delle convenzioni regolanti i rapporti tra imprese di assicurazione e imprese certificate esercenti l'attività di autoriparazione».

Art. 3.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:
      «1-bis. I contratti di assicurazione prevedono clausole diminutive del premio da applicare ai medesimi contratti qualora il danneggiato manifesti la propria volontà di procedere alla riparazione del danno occorso al veicolo secondo le modalità di cui all'articolo 148. Tali condizioni devono essere esplicitate in termini di valore assoluto e di valore percentuale rispetto al premio altrimenti applicato».

Art. 4.

      1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento, del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta volta ad accertare l'entità del danno. È fatto, altresì, obbligo al danneggiato, contestualmente alla presentazione della richiesta di risarcimento, di manifestare la propria volontà di procedere o meno alla riparazione del danno occorso al veicolo a causa del sinistro. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione comunica al danneggiato l'autorizzazione a procedere alla riparazione del danno presso l'impresa certificata esercente l'attività di autoriparazione scelta ai sensi

dell'articolo 131, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Nel caso di autorizzazione alla riparazione del danno, l'impresa assicuratrice comunica al danneggiato gli eventuali ulteriori oneri accessori da risarcire separatamente alla riparazione del veicolo. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta giorni quando il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro»;

          b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
      «6-bis. Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione a procedere alla riparazione del danno, l'impresa di assicurazione trasferisce il pagamento presso le imprese certificate esercenti le attività di autoriparazione, disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, e individuate ai sensi dell'articolo 131, comma 1, del presente codice, al fine di procedere alla riparazione del danno occorso alle cose.
      6-ter. È facoltà delle imprese di assicurazione accedere, nelle fasi di riparazione, presso le imprese esercenti le attività di autoriparazione prescelte, al fine di accertare il rispetto dei tempi di lavorazione e l'esecuzione dei lavori preventivati. Le imprese esercenti le attività di autoriparazione che, nelle condizioni di cui al comma 6-bis, non ottemperano all'obbligo della riparazione del danno occorso alle cose o che comunque, anche con la partecipazione del danneggiato, commettono irregolarità nella procedura di risarcimento, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000 e alla chiusura dell'attività per un periodo non inferiore a dieci giorni lavorativi, salvo che il fatto non costituisca reato.
      6-quater. Il danneggiato che partecipa alla commissione di irregolarità ai sensi del comma 6-ter decade dal diritto al pagamento della somma erogata da parte dell'impresa di assicurazione ed è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento

di una somma corrispondente all'ammontare della somma accettata, salvo che il fatto non costituisca reato».
Art. 5.

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:
      «4-bis. Le imprese esercenti attività di autoriparazione che, nell'ipotesi di cui al comma 4, non ottemperano all'obbligo della riparazione del danno occorso alle cose o che comunque, anche con la partecipazione del danneggiato, commettono irregolarità sulla procedura di risarcimento, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000 e alla chiusura dell'attività per un periodo non inferiore a dieci giorni lavorativi, salvo che il fatto non costituisca reato.
      4-ter. Il danneggiato che partecipa alla commissione di irregolarità ai sensi del comma 4-bis decade dal diritto al pagamento della somma erogata da parte dell'impresa di assicurazione ed è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma corrispondente all'ammontare della somma accettata, salvo che il fatto non costituisca reato».

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