Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 501 |
1. Il comma 1 dell'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione ai soggetti che devono adempiere all'obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese di assicurazione mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota informativa, le condizioni di contratto praticate nel territorio della Repubblica e, altresì, l'elenco delle imprese certificate esercenti l'attività di autoriparazione presso le quali attivano la procedura di risarcimento di cui all'articolo 148. La scelta dell'impresa certificata esercente l'attività di autoriparazione spetta esclusivamente all'assicurato».
1. Al comma 3 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni di attuazione e sono, altresì, determinati i criteri di certificazione e le modalità per la definizione delle convenzioni regolanti i rapporti tra imprese di assicurazione e imprese certificate esercenti l'attività di autoriparazione».
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:
«1-bis. I contratti di assicurazione prevedono clausole diminutive del premio da applicare ai medesimi contratti qualora il danneggiato manifesti la propria volontà di procedere alla riparazione del danno occorso al veicolo secondo le modalità di cui all'articolo 148. Tali condizioni devono essere esplicitate in termini di valore assoluto e di valore percentuale rispetto al premio altrimenti applicato».
1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento, del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta volta ad accertare l'entità del danno. È fatto, altresì, obbligo al danneggiato, contestualmente alla presentazione della richiesta di risarcimento, di manifestare la propria volontà di procedere o meno alla riparazione del danno occorso al veicolo a causa del sinistro. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione comunica al danneggiato l'autorizzazione a procedere alla riparazione del danno presso l'impresa certificata esercente l'attività di autoriparazione
scelta ai sensi
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione a procedere alla riparazione del danno, l'impresa di assicurazione trasferisce il pagamento presso le imprese certificate esercenti le attività di autoriparazione, disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, e individuate ai sensi dell'articolo 131, comma 1, del presente codice, al fine di procedere alla riparazione del danno occorso alle cose.
6-ter. È facoltà delle imprese di assicurazione accedere, nelle fasi di riparazione, presso le imprese esercenti le attività di autoriparazione prescelte, al fine di accertare il rispetto dei tempi di lavorazione e l'esecuzione dei lavori preventivati. Le imprese esercenti le attività di autoriparazione che, nelle condizioni di cui al comma 6-bis, non ottemperano all'obbligo della riparazione del danno occorso alle cose o che comunque, anche con la partecipazione del danneggiato, commettono irregolarità nella procedura di risarcimento, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000 e alla chiusura dell'attività per un periodo non inferiore a dieci giorni lavorativi, salvo che il fatto non costituisca reato.
6-quater. Il danneggiato che partecipa alla commissione di irregolarità ai sensi del comma 6-ter decade dal diritto al pagamento della somma erogata da parte dell'impresa di assicurazione ed è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Le imprese esercenti attività di autoriparazione che, nell'ipotesi di cui al comma 4, non ottemperano all'obbligo della riparazione del danno occorso alle cose o che comunque, anche con la partecipazione del danneggiato, commettono irregolarità sulla procedura di risarcimento, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000 e alla chiusura dell'attività per un periodo non inferiore a dieci giorni lavorativi, salvo che il fatto non costituisca reato.
4-ter. Il danneggiato che partecipa alla commissione di irregolarità ai sensi del comma 4-bis decade dal diritto al pagamento della somma erogata da parte dell'impresa di assicurazione ed è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma corrispondente all'ammontare della somma accettata, salvo che il fatto non costituisca reato».