Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 587


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DANIELE FARINA, MIGLIORE, VENDOLA, AIELLO, AIRAUDO, BOCCADUTRI, FRANCO BORDO, COSTANTINO, DI SALVO, DURANTI, CLAUDIO FAVA, FERRARA, FRATOIANNI, GIANCARLO GIORDANO, KRONBICHLER, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIAZZONI, PILOZZI, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, SCOTTO, SMERIGLIO, ZAN
Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione
Presentata il 28 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge risponde all'esigenza di ripristinare una disciplina della recidiva e della prescrizione del reato che sia conforme alla normativa costituzionale e ai princìpi del diritto penale, materia che è stata stravolta a seguito dell'approvazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, la cosiddetta «legge ex-Cirielli».
      La riforma avviata nel 2005, infatti, ha profondamente alterato i princìpi costitutivi della recidiva, accentuandone i profili antigarantistici e creando un «doppio binario» nel diritto penale: mite sino ai limiti dell'indulgenzialismo per i rei «primari» incensurati (che le statistiche dimostrano appartenere alle classi agiate, quelle dei cosiddetti «colletti bianchi»); escludente, discriminatorio, antigarantista per i cosiddetti «outsider sociali». Le nuove norme hanno peraltro drammaticamente incrementato il numero dei detenuti in nome della demagogica e illusoria «tolleranza zero», che prevede la assoluta centralità della pena detentiva, quale strumento risolutorio dei casi di devianza sociale.
      In particolare, la legge n. 251 del 2005 ha introdotto la figura del recidivo reiterato, destinatario di pene molto più lunghe, a prescindere dalla gravità del reato e dalla personalità dell'autore, e la riduzione dei tempi di prescrizione non in relazione alla tipologia del reato, bensì al trascorso dell'imputato, con l'immediato effetto di una dura repressione dei comportamenti penali legati, spesso, a reati minori, con ulteriore incremento della popolazione detenuta.
      La nuova disciplina, dunque, ha portato al paradosso per il quale reati anche molto gravi commessi da incensurati possono cadere in prescrizione, mentre reati minori compiuti da autori recidivi soggiacciono a pene molto più severe.
      Non ultimo, la legge n. 251 del 2005 ha collegato alla dichiarazione della recidiva una serie di effetti pregiudizievoli per il reo (primo fra tutti l'aumento del termine prescrizionale) e preclusivi della possibilità di fruire delle misure alternative alla detenzione e dei benefìci previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, cosiddetta «legge Gozzini». Si è in tal modo prefigurato un sottosistema speciale di diritto penale per i soli recidivi, privo di garanzie e ispirato a una concezione della pena come segregazione e neutralizzazione, priva dei necessari contenuti rieducativi e, in particolare, contraria ai princìpi costituzionali in materia penale, come peraltro ha ribadito la Corte Costituzionale nelle sentenze n. 257 e n. 393 del 2006.
      La legge n. 251 del 2005 ha infatti previsto un netto inasprimento degli aumenti di pena (con conseguente aumento del termine prescrizionale), una pesante restrizione all'accesso ai benefìci penitenziari e ai permessi premio, l'inammissibilità dell'automatica sospensione dell'ordine di esecuzione della pena nei confronti dei recidivi. Nell'ipotesi di recidivi reiterati, si è precluso il giudizio di prevalenza delle attenuanti e, ove si tratti dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, si è eliminata la possibilità di ricondurre la concessione delle attenuanti generiche alla valutazione discrezionale del giudice, prescrivendosi peraltro per gli autori dei medesimi reati (oltre che per i plurirecidivi) l'obbligatorietà dell'aumento di pena per la recidiva, in aperta violazione dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione e dei princìpi della personalità della responsabilità penale e della individualizzazione della pena: in tali casi, il giudice non può valutare i criteri di cui ai commi primo, n. 3), e secondo, dell'articolo 133 del codice penale, ai fini della determinazione della pena.
      Si è confermato così un regime speciale, di tolleranza zero, per tipi di autore, per i quali la pena – necessariamente afflittiva e tendenzialmente carceraria, viste le restrizioni previste all'accesso alle misure alternative – disancorata dal parametro della colpevolezza per il fatto, non rappresenta che una stigmatizzazione che preclude ogni finalità risocializzante.
      Alla luce di tali considerazioni, i proponenti sottopongono quindi al Parlamento la presente proposta di legge, tesa all'abrogazione della legge n. 251 del 2005, con l'auspicio che si proceda, e in tempi brevi, all'approvazione definitiva.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. La legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogata.
      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, le disposizioni degli articoli 62-bis, 69, 81, 99, 157, 158, 159, 160, 161, 416-bis, 418 e 644 del codice penale, dell'articolo 656, comma 9, del codice di procedura penale e degli articoli 47-ter e 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354.
      3. Il comma 2-bis dell'articolo 671 del codice di procedura penale e gli articoli 30-quater e 50-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono abrogati.

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del codice penale, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti e ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero ai procedimenti non ancora pendenti, ma relativi a reati commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, soltanto qualora siano più favorevoli al reo.

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