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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 587 |
1. La legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogata.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, le disposizioni degli articoli 62-bis, 69, 81, 99, 157, 158, 159, 160, 161, 416-bis, 418 e 644 del codice penale, dell'articolo 656, comma 9, del codice di procedura penale e degli articoli 47-ter e 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354.
3. Il comma 2-bis dell'articolo 671 del codice di procedura penale e gli articoli 30-quater e 50-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono abrogati.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del codice penale, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti e ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero ai procedimenti non ancora pendenti, ma relativi a reati commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, soltanto qualora siano più favorevoli al reo.