Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 307 |
1. La presente legge ha lo scopo di promuovere il riconoscimento e la salvaguardia dei diritti degli animali su tutto il territorio nazionale, attraverso il potenziamento e il coordinamento delle azioni svolte dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonché da associazioni anche di volontariato.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Garante dei diritti degli animali, di seguito denominato «Garante», che esercita le funzioni e i compiti a esso assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato il Garante scelto tra persone provenienti dal volontariato in possesso di competenze specifiche in materia, di un comprovato amore per gli animali e di consolidata esperienza.
4. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere nuovamente nominato una sola volta.
5. Al Garante non compete alcuna remunerazione o indennità.
6. Per tutta la durata dell'incarico, il Garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, nel settore degli animali, né rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività di protezione animale. Il Garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi al
1. È istituito l'ufficio del Garante dei diritti degli animali, con sede in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il personale dell'Ufficio del Garante è composto da dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche in numero idoneo per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 3 e comunque non superiore a dieci unità.
3. Il Garante, nella propria attività, si avvale di associazioni di tutela degli animali costituite da almeno cinque anni e di soggetti prestatori d'opera a carattere volontario, scelti dallo stesso Garante sulla base di requisiti pubblicati nel sito istituzionale della Presidenza dei Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Il Garante:
a) vigila sulla corretta applicazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela dei diritti degli animali;
b) monitora l'attività degli enti e delle associazioni di tutela degli animali operanti sul territorio nazionale a ogni livello istituzionale ed interviene in caso di necessità;
c) riceve le segnalazioni dei privati cittadini concernenti casi di violazione dei diritti degli animali;
d) denuncia o segnala all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
e) promuove eventi per la sensibilizzazione della popolazione in materia di tutela dei diritti degli animali;
f) partecipa alla diffusione della conoscenza delle norme statali, regionali, dell'Unione europea e internazionali che regolano la materia della tutela dei diritti degli animali e delle relative finalità e promuove campagne di sensibilizzazione presso la popolazione sulla medesima materia;
g) segnala a tutti gli organi competenti situazioni meritevoli di attenzione o di intervento, anche immediato;
h) segnala al Governo e alle regioni l'opportunità di adottare provvedimenti normativi anche ai fini dell'adeguamento alle norme dettate dall'Unione europea;
i) coordina le attività della pubblica amministrazione a livello nazionale per le materie che incidono sulla tutela, il benessere e i diritti degli animali.
2. Nello svolgimento dei propri compiti il Garante può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei e internazionali operanti nell'ambito della tutela dei diritti degli animali.
3. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere ai dati e alle informazioni in loro possesso.
4. Il Governo, le regioni e le altre pubbliche amministrazioni sono tenuti a consultare il Garante su ogni materia che incida sulla tutela, il benessere e i diritti degli animali, adeguandosi alle sue indicazioni.
1. Il Garante può costituirsi parte civile, nei modi e nelle forme previste dalla legge, nei giudizi riguardanti il maltrattamento, il benessere e i diritti degli animali.
2. L'assistenza legale al Garante è assicurata mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 5.
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per la tutela dei diritti degli animali, alimentato da una quota pari al 5 per cento delle vincite non riscosse dei concorsi pronostici denominati totocalcio e gioco del lotto, da finanziamenti dell'Unione europea nonché da donazioni, lasciti ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, le cui risorse sono destinate alla copertura delle spese di funzionamento del Garante e dell'Ufficio di cui all'articolo 2.