Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 620 |
1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento, anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto e che abbiano prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni, con le seguenti modalità:
a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,15 fino a cinque anni di esposizione;
b) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 dai cinque ai dieci anni di esposizione»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per i lavoratori che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,5»;
d) il comma 3 è abrogato;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui ai commi
1-bis e 2-bis sono accertate e certificate dall'INAIL oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, avvalendosi dei dati di letteratura scientifica in materia, nonché di prove testimoniali e di relazioni tecniche stilate da esperti, anche in considerazione dell'esistenza di casi analoghi, nonché degli eventuali cambiamenti avvenuti nelle aziende, nei cantieri navali e nel naviglio mercantile. Gli eventuali periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria fruiti non interrompono il computo della durata dell'esposizione»;f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I lavoratori già esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1, in riferimento al comma 6-bis, devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione e all'estrazione di minerale non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1»;
g) dopo il comma 6-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«6-sexies. I benefìci di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate e sono cumulabili, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, con gli altri benefìci previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei trattamenti relativi al personale militare.
6-septies. I benefìci di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori addetti alla nautica da diporto, nonché ai titolari di piccole imprese che producano idonea documentazione atta a comprovare che il lavoro che ha comportato esposizione all'amianto sia stato svolto per conto terzi.
6-octies. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione
2. La domanda di cui al comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dal comma 2, lettera f), del presente articolo, può essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I lavoratori già esposti all'amianto, che hanno presentato domanda, prima della data di entrata in vigore della presente legge, agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e la cui richiesta è stata respinta, possono presentare una nuova domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Avverso l'eventuale diniego degli enti previdenziali è ammesso ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionali.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annuale di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
1. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 1, comma 4, pari a 100 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2 del presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione
a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla Commissione di cui all'alinea, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravviene al divieto per dolo o per colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;
b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutano la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione a un'altra amministrazione pubblica, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;
c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o di strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.
3. Dall'attuazione del comma 2 devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione pubblica secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede
alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.