Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 720 |
1. La Repubblica, al fine di rimuovere e contrastare la povertà e l'esclusione sociale, in coerenza con i princìpi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, promuove la realizzazione di un sistema di sostegno all'autonomia economica e all'occupazione dei cittadini disoccupati, inoccupati o precariamente occupati.
2. Nell'ambito delle misure di cui al comma 1, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, è attivato un programma nazionale di interventi volto all'istituzione e alla gestione del reddito minimo di cittadinanza attiva, quale strumento di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, finalizzato alla salvaguardia della dignità della persona attraverso il sostegno economico e all'inserimento sociale.
3. Il reddito minimo di cittadinanza attiva costituisce il livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
4. Il programma nazionale di cui al comma 1 è costituito da interventi monetari, anche di carattere integrativo del reddito, accompagnati da interventi e da servizi volti a perseguire l'integrazione sociale ed occupazionale dei soggetti destinatari.
5. All'attuazione del programma nazionale, definito ai sensi del comma 3, concorrono le regioni, i comuni e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
1. Ai fini di cui alla presente legge si intende per:
a) «reddito minimo di cittadinanza attiva»: tutte quelle forme reddituali dirette ed indirette in grado di garantire un'esistenza libera e dignitosa;
b) «centri per l'impiego»: le strutture previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
c) «lavoratori precariamente occupati»: i lavoratori che, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, hanno un livello di reddito tale da non determinare la perdita dello status di disoccupati ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
1. Il reddito minimo di cittadinanza attiva consiste nell'assegnazione di un contributo monetario volto a conseguire l'obiettivo di un reddito minimo pari a 6.000 euro l'anno per ciascun beneficiario, da corrispondere in ratei mensili massimi di euro 500 ciascuno, annualmente aggiornato sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e di operai. Detto importo può essere rimodulato in funzione dell'evoluzione delle condizioni economiche e sociali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In attuazione del principio dell'universalismo
selettivo, l'accesso alla prestazione di cui alla presente legge è effettuato utilizzando l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) vigente. 1. Hanno diritto al contributo per il conseguimento del reddito minimo di cittadinanza attiva i cittadini italiani, quelli di Stati appartenenti all'Unione europea e i loro familiari, residenti continuativamente in Italia da almeno tre anni, nonché gli stranieri e gli apolidi, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in possesso di valido permesso di soggiorno per motivi di lavoro e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni.
2. I cittadini di cui al comma 1 sono ammessi al contributo per il conseguimento del reddito minimo di cittadinanza attiva, qualora in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
a) avere un'età compresa tra i diciotto anni e quella corrispondente alla maturazione del requisito per il trattamento pensionistico;
b) essere disoccupati, inoccupati, lavoratori precariamente occupati, privi di lavoro e dichiarare la disponibilità al lavoro
e alla frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale presso i centri per l'impiego territorialmente competenti;c) non usufruire dei benefìci previsti dalla legislazione vigente in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nonché di trattamento di disoccupazione.
3. I soggetti di cui al comma 2 devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti economici:
a) avere un ISEE in corso di validità non superiore a 6.880 euro;
b) non essere titolari di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, che deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare.
1. Il reddito minimo di cittadinanza attiva è concesso per un anno e, permanendo le condizioni previste dall'articolo 4, su istanza del beneficiario, è rinnovabile per un ulteriore anno. Il citato reddito è determinato ed erogato mensilmente dall'INPS, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 9, sulla base della comunicazione dei dati dei soggetti ammessi effettuata dal comune.
2. I soggetti ammessi al reddito minimo di cittadinanza attiva hanno l'obbligo:
a) di comunicare tempestivamente al comune ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate all'atto della presentazione della richiesta. I comuni assicurano l'assistenza necessaria all'adempimento dell'obbligo;
b) di partecipare agli interventi di inserimento lavorativo e di integrazione
sociale predisposti in attuazione dei progetti di cui all'articolo 7;c) se disoccupati, di accettare un'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato.
3. Il comune accerta il rispetto degli obblighi di cui al comma 1 e comunica le eventuali violazioni all'INPS, che in tal caso sospende l'erogazione del reddito minimo di cittadinanza attiva per i successivi sei mesi, decorsi i quali la riammissione al godimento del reddito è condizionata alla verifica della cessata violazione.
1. Nel caso in cui il beneficiario di cui all'articolo 4, comma 1, all'atto della presentazione della domanda o nelle successive sue integrazioni, dichiari il falso in ordine anche ad uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, l'erogazione delle prestazioni è sospesa e il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l'erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello nel quale ne abbia indebitamente beneficiato.
2. Le prestazioni di cui all'articolo 3 sono sospese qualora il beneficiario:
a) venga assunto con contratto di lavoro subordinato ovvero parasubordinato sottoposto a termine finale;
b) partecipi a percorsi di inserimento professionale;
c) assuma contratti od obbligazioni come lavoratore autonomo in misura da non rientrare nelle condizioni previste per l'istanza di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.
3. Il reddito minimo di cittadinanza decade al raggiungimento dell'età pensionabile.
1. Le regioni, nel rispetto della potestà regolamentare di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, disciplinano, nell'ambito dei propri territori, le modalità di intervento e di programmazione di progetti volti all'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti di cui alla presente legge, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi e di orientamento di durata almeno trimestrale, secondo criteri che considerino come prioritarie le aree con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale e i grandi centri urbani.
2. I comuni svolgono le funzioni relative all'attuazione dei programmi regionali e alla realizzazione dei singoli progetti, in forma singola o associata, secondo la disciplina e la programmazione regionale in
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati il programma nazionale di interventi volto all'istituzione e alla gestione del reddito minimo di cittadinanza attiva, nonché un regolamento attuativo delle disposizioni della presente legge al fine di rafforzare il raccordo e la collaborazione tra gli enti coinvolti, sulla base di linee guida definite in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, in particolare, per definire le modalità di predisposizione, presentazione e valutazione delle domande di accesso al contributo.
1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo di cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, dei progetti regionali per l'erogazione del reddito minimo di cittadinanza attiva, cui è destinata una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 secondo parametri che considerino come prioritarie le aree con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, con particolare