Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1053 |
1. All'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2) le parole da: «b) è stata pronunciata» fino a: «eccepita dalla parte convenuta» sono sostituite dalle seguenti:
«b) è passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale tra i coniugi;
b-bis) si è formata acquiescenza ai sensi dell'articolo 329, secondo comma, del codice di procedura civile, sulla decisione di separazione personale tra coniugi essendo la sentenza stata impugnata per motivi circoscritti all'addebito o, comunque, per questioni diverse da quelle attinenti alla separazione personale tra i coniugi;
b-ter) è passata in giudicato la sentenza parziale di separazione;
b-quater) è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi di cui alle lettere b), b-bis), b-ter) e b-quater) del primo comma, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno un anno a far tempo dal deposito della domanda di separazione personale, salva diversa statuizione del presidente del
Tribunale in sede di udienza presidenziale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta».