Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1063 |
1. Nel titolo IX del libro quarto del codice civile, dopo l'articolo 2059 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 2059-bis. – (Determinazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute). – Il danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito, inclusi il pregiudizio costituito dall'eventuale sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato e l'eventuale incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, è determinato in base alle tabelle di cui all'articolo 84-bis delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere aumentato dal giudice fino al 50 per cento.
Art. 2059-ter. – (Determinazione del danno non patrimoniale derivante da lesione di altri diritti). – Il danno non patrimoniale derivante da lesione di diritti diversi dal diritto alla salute di cui all'articolo 2059-bis è determinato dal giudice secondo i criteri di valutazione previsti dalla legge.
Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato,
1. Nella sezione IV del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice civile», dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente:
«Art. 84-bis. – (Determinazione del danno non patrimoniale). – La determinazione del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059-bis del codice è effettuata in base alle tabelle di cui all'allegato A alle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.
In caso di morte del soggetto danneggiato, il risarcimento del danno non patrimoniale da quest'ultimo subìto è stabilito nella misura dell'80 per cento del danno non patrimoniale indicato nelle tabelle di cui al primo comma.
Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata abbia inciso, nel periodo intercorso tra la lesione e la morte, in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere aumentato dal giudice fino al 50 per cento.
Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui agli articoli 2059-bis e 2059-ter del codice, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla
2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile è aggiunto, in fine, l'allegato A, di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
1. Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale derivante dalla lesione all'intangibilità e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia è determinato in base alla tabella di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.
2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice fino al 50 per cento.
3. Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali.
1. Gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: Art. 139. – (Danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona). – 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona, inclusi quelli derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in base alle tabelle di cui all'allegato A alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice fino al 50 per cento».
1. Il decreto del Ministro della salute 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 211 dell'11 settembre 2003, recante «Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità», è abrogato.
Allegato 1
(Articolo 2, comma 2)
«Allegato A
(Articolo 84-bis)
Allegato 2
(Articolo 3, comma 1)