Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1204 |
1. In attesa della riforma della disciplina dell'immigrazione e di un intervento normativo organico in materia di asilo che diano effettiva applicazione ai princìpi dell'articolo 10 della Costituzione, la presente legge dispone l'ampliamento dei requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana, quale misura di integrazione positiva, idonea a produrre inclusione sociale, e il riconoscimento del percorso di radicamento avviato nel territorio nazionale dalle persone di origine straniera che vi sono nate e stabilmente vi abitano e intendono, con pari diritti e doveri, partecipare alla vita culturale e socio-politica italiana.
1. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno vi risiede legalmente da non meno di tre anni;
b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e vi risieda legalmente da non meno di un anno»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 la cittadinanza si acquista con la dichiarazione in tale senso espressa all'ufficiale dello stato civile dal genitore o da chi esercita la potestà parentale
2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano la cittadinanza italiana se effettuano una dichiarazione di volontà in tal senso all'ufficiale dello stato civile.
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
«2. Lo straniero nato in Italia o che vi è entrato entro il compimento del quinto anno di età e che vi ha risieduto legalmente fino al compimento della maggiore età diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro due anni dal compimento della maggiore età.
2-bis. Lo straniero nato in Italia o che vi è entrato entro il quinto anno di età, che ha frequentato e concluso con esito positivo un corso di istruzione primaria presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, diviene cittadino.
2-ter. Lo straniero entrato in Italia entro il compimento del decimo anno di età, che ha frequentato e concluso con esito positivo un corso di istruzione primaria e secondaria di primo grado presso istituti scolastici appartenenti al sistema
2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato i requisiti di cui all'articolo 4, commi da 2 a 2-sexies, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dal comma 1 del presente articolo, acquistano la cittadinanza italiana se effettuano una dichiarazione di volontà in tale senso all'ufficiale dello stato civile.