Frontespizio | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1327 |
1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: «dallo Stato del cittadino dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «con documentazione ufficiale»;
b) all'articolo 5, comma 5, le parole: «, secondo la legge nazionale,» sono soppresse;
c) all'articolo 9:
1) al comma 3-bis, le parole: «, con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo» sono soppresse;
2) al comma 5, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione»;
d) all'articolo 10, comma 3, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), di documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione».
2. All'articolo 183-ter, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «lettera a),» sono soppresse.
1. All'articolo 203 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 4 è abrogato.
1. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in
1. All'articolo 51 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il fondo nazionale di garanzia, di cui al comma 1, è alimentato annualmente da una quota pari al 4 per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al predetto fondo, anche per la eventuale stipula di contratti assicurativi in favore del fondo stesso».
1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35:
1) al comma 1, le parole: «, purché almeno uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «socio in possesso del titolo di avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista in possesso del titolo di avvocato»;
b) all'articolo 36, comma 4, le parole: «socio in possesso del titolo di avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista in possesso del titolo di avvocato».
1. All'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, le parole: «un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o più Stati membri, tra l'Italia e uno o più Paesi terzi o tra l'Italia e uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi» sono sostituite dalle seguenti: «un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o più Paesi terzi o tra l'Italia e uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi».
1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le seguenti: «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente»;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano».
2. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le seguenti: «e dello status di protezione sussidiaria».
1. Il comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
«14-bis. L'imposta di cui al comma 11 si applica anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, la cui permanenza nel territorio italiano si protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi. L'imposta è dovuta a partire dal mese in cui il limite di sei mesi è superato.
1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – (Trasferimenti attraverso intermediari). – 1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalità e
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – (Trasferimenti attraverso non residenti). – 1. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'unità speciale costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e i reparti speciali della Guardia di finanza, di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate ovvero del Comandante generale della Guardia di finanza o autorità dallo stesso delegata:
a) agli intermediari indicati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;
b) ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identità dei titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
2. Con provvedimento congiunto del direttore dell'Agenzia delle entrate e del
Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti le modalità e i termini relativi alle richieste di cui al comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni»; c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività). – 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
2. I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all'articolo 1, comma 1, ai quali gli investimenti e le attività sono affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. La ritenuta trova altresì applicazione, con l'aliquota del 20 per cento e a titolo d'acconto, per i redditi di capitale indicati nell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari, nonché per i redditi di capitale indicati nel comma 1, lettere c), d) ed
h), del citato articolo 44.
d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – (Sanzioni). – 1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata.
2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti
e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. – (Tassazione presuntiva). – 1. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta, o sia indicato che determinate attività non possono essere produttive di redditi. La prova delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte».
2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
3. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.
2. Gli affidamenti del servizio di accertamento e riscossione di entrate comunali effettuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando la data di scadenza dei relativi contratti, laddove anteriore.
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera n), dopo le parole: «qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio» sono inserite le seguenti: «ed appartenente alla categoria della gente di mare di cui agli articoli 114, lettera a), e 115 del codice della navigazione,»;
b) all'articolo 11, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei princìpi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, può autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti fissati nei commi 2 e 3. Tali deroghe debbono, nella misura del possibile, rispettare i modelli fissati dai commi 2 e 3, nonché consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi addetti alla guardia o che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata. Le deroghe di cui al presente comma possono altresì prevedere la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi in funzione delle peculiari tipologie o condizioni di impiego della nave su cui il
lavoratore marittimo è imbarcato».
2. I contratti collettivi stipulati a decorrere dal 24 novembre 2010 che abbiano stabilito deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono essere sottoposti all'autorizzazione di cui al medesimo articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'autorizzazione non venga richiesta, ovvero non venga concessa, le clausole dei contratti collettivi, le quali abbiano stabilito le deroghe di cui al primo periodo, perdono efficacia.
1. L'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. – (Criteri di computo). – 1. I limiti prescritti dal primo e dal secondo
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio mensile dei lavoratori subordinati, a tempo determinato ed indeterminato, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro».
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il computo dei dipendenti a tempo determinato ai sensi dei medesimi commi è effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data.
1. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «cittadini italiani residenti» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 15,71 milioni di euro per il periodo dal 1 luglio 2013 al 31
a) quanto a 15,71 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
b) quanto a 4,41 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede ad effettuare il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, delle dotazioni finanziarie
disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 1. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. – (Sanzioni amministrative e penali). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola i divieti di cui all'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.200 a euro 18.600 per ogni unità produttiva trovata non conforme e al divieto di esercizio dell'attività di allevamento nelle medesime unità produttive, fino all'avvenuto adeguamento delle stesse.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che non rispetta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, ad esclusione della lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sui biocidi, di seguito denominato «regolamento n. 528».
2. Il Ministero della salute è designato quale «autorità competente» ai sensi dell'articolo 81 del regolamento n. 528.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tariffe di cui all'articolo 80 del regolamento n. 528 e le relative modalità di versamento. Le tariffe sono determinate in base al principio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate ogni tre anni.
4. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento n. 528.
5. Con decreto del Ministro della salute è disciplinato l’iter procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'autorità competente previsti dal regolamento n. 528.
1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, di seguito denominato «regolamento n. 1223». 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. L'indicazione non è necessaria quando, con riferimento alle sostanze
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/ CEE, è sostituito dal seguente:
«Art. 13. – (Cooperazione). – 1. Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea interessati nel modo più opportuno per attuare il presente decreto, anche tramite lo scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.
2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome, gli enti territoriali interessati attuano le medesime procedure di cui al comma 1».
1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «non direttamente imputabili ad
eventi meteorologici» sono sostituite dalle seguenti: «causati da impianti fognari»;b) all'articolo 6, comma 2:
1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Le mappe della pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione, da predisporre avvalendosi di sistemi informativi territoriali, delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:»;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi»;
c) all'articolo 6, comma 3:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) estensione dell'inondazione e portata della piena»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) altezza e quota idrica»;
d) all'articolo 9, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del presente decreto sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica»;
e) all'allegato I, parte B, punto 1, le parole: «dell'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 12».
1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»;
b) all'articolo 2, comma 4, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»;
c) all'articolo 2, comma 5, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
d) all'articolo 5, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni»;
e) all'articolo 6, il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. L'autorità competente garantisce, anche attraverso la pubblicazione nel proprio sito informatico delle informazioni necessarie per la preparazione del piano di emergenza esterno, la partecipazione del pubblico interessato alla preparazione o al riesame dello stesso piano, fornendo al medesimo le informazioni pertinenti, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti, ed un periodo di tempo adeguato, comunque non inferiore a trenta giorni, per esprimere osservazioni di cui l'autorità competente deve tenere conto, motivando le ragioni per le quali intenda, eventualmente, discostarsi»;
f) all'articolo 7, comma 5, lettera a), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
g) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale nonché, ove esistente, nel proprio sito internet, di un annuncio contenente:
a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;
b) informazioni dettagliate sull'autorità competente responsabile del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni, nonché i termini per la presentazione delle stesse;
c) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;
d) la natura delle eventuali decisioni;
e) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione»;
h) all'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato, attraverso la pubblicazione nel proprio sito internet, anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità competente medesima in merito alla domanda di autorizzazione, nonché altre informazioni attinenti alla domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.
1-ter. Le forme di pubblicità di cui al comma 1 tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»;
i) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente fino a trenta giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui ai commi 1 e 1-bis»;
l) all'articolo 10, comma 1, lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
m) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4»;
n) all'articolo 11, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorità competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale, con oneri a carico dell'operatore»;
o) all'articolo 12, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorità competente può assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e
fatta salva l'applicazione della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti»;p) all'articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole: «valutare la probabilità che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti,»;
q) all'articolo 16, comma 3, le parole: «l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15»;
r) all'articolo 17, comma 1, la parola: «, successivamente» è sostituita dalle seguenti: «a intervalli almeno semestrali dal momento dell'avvio delle medesime operazioni, compresa la fase successiva alla chiusura», le parole: «, e, comunque, con cadenza almeno annuale» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione»;
s) all'articolo 19, comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «L'operatore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di estrazione in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 è punito con la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da cinquemiladuecento a cinquantaduemila euro».
1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite
le seguenti: «e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose»;b) all'articolo 10, comma 6, dopo le parole: «L'operazione di trattamento» sono inserite le seguenti: «e di riciclaggio»;
c) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto tra costi ed efficacia per tutti i tipi di pile e accumulatori»;
d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «a trattamento o riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «a trattamento e a riciclaggio»;
e) all'articolo 23:
1) al comma 1, dopo le parole: «Le pile e gli accumulatori» sono inserite le seguenti: «e i pacchi batterie»;
2) al comma 3, dopo le parole: «sono contrassegnati» sono inserite le seguenti: «in modo visibile, leggibile e indelebile»;
f) all'allegato II, parte B: Riciclaggio, i punti 1 e 2 sono abrogati.
1. All'Allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1, le parole: «(con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni)» sono soppresse;
b) al numero 1.18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il condizionamento»;
c) dopo il numero 8.9 è inserito il seguente:
«8.9-bis. Test di fecondazione».
2. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;
b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 chilogrammi. Il quantitativo di 3.500 chilogrammi si riferisce a ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato;
c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura
anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose. 3. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: «, effettuato» fino a: «6.000 kg» sono soppresse.
4. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.
1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e di risolvere la procedura di infrazione 2009/2086 per non conformità alla direttiva 85/337/CEE
in materia di valutazione d'impatto ambientale, per le tipologie progettuali di cui all'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla emanazione delle linee guida finalizzate all'individuazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del medesimo decreto legislativo.1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 78-ter, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di distretto, dei rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, di seguito denominato “inventario”, con riferimento alle sostanze prioritarie e alle sostanze pericolose prioritarie. L'ISPRA effettua ulteriori elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
b) all'articolo 92, comma 5, le parole: «possono rivedere o completare» sono sostituite dalle seguenti: «devono riesaminare e, se necessario, opportunamente rivedere o completare»;
c) all'articolo 92, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Le regioni riesaminano e, se del caso, rivedono i programmi d'azione obbligatori di cui al comma 7, inclusa qualsiasi misura supplementare adottata ai sensi della lettera c) del comma 8, per lo meno ogni quattro anni»;
d) all'articolo 92, comma 9, le parole: «Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di azione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli esiti del riesame delle designazioni di cui al comma 5, i programmi di azione stabiliti ai sensi del comma 7, inclusi gli esiti del riesame di cui al comma 8-bis»;
e) all'articolo 104, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione»;
f) all'articolo 116, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione»;
g) all'articolo 117, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni»;
h) all'articolo 117, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il registro delle aree protette di cui al comma 3 deve essere tenuto aggiornato per ciascun distretto idrografico»;
i) all'allegato 1 alla parte terza, al punto 2, lettera B, paragrafo 4.3 «Monitoraggio dello stato quantitativo», nella voce «Densità dei siti di monitoraggio», alla lettera a) del secondo capoverso, dopo le parole:
«l'impatto delle estrazioni» sono inserite le seguenti: «e degli scarichi»;l) all'allegato 1 alla parte terza, al punto 2, lettera B, paragrafo 4.3 «Monitoraggio dello stato quantitativo», nella voce «Frequenza di monitoraggio», alla lettera a) del primo capoverso, dopo le parole: «l'impatto delle estrazioni» sono inserite le seguenti: «e degli scarichi»;
m) all'allegato 3 alla parte terza, nella sezione C, «Metodologia per l'analisi delle pressioni e degli impatti», dopo il punto C.2.2 è inserito il seguente:
«C.2.2.1 Per i corpi idrici che si reputa rischino di non conseguire gli obiettivi di qualità ambientale è effettuata, ove opportuno, una caratterizzazione ulteriore per ottimizzare la progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 120 e dei programmi di misure prescritti all'articolo 116.»;
n) all'allegato 3 alla parte terza, al punto 2 della sezione C, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, alla Parte B, Caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, punto B.1, secondo capoverso:
1) nell'alinea, dopo le parole: «dei corpi idrici» sono inserite le seguenti: «e di individuare le eventuali misure da attuare a norma dell'articolo 116»;
2) nel secondo trattino, dopo la parola: «fertilizzanti» sono aggiunte le seguenti: «, ravvenamento artificiale».
2. Al fine di poter disporre del supporto tecnico necessario al corretto ed integrale adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, nonché dalla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, resta confermato che le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come prorogate per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, continuano ad avvalersi, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dell'attività dei comitati tecnici costituiti nel proprio ambito senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza di spesa.1. Alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 299 è premesso il seguente:
«Art. 298-bis. – (Princìpi generali). – 1. La disciplina della parte sesta del presente decreto legislativo si applica:
a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività;
b) al danno ambientale causato da un'attività diversa da quelle elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo.
2. La riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti nel titolo II e nell'allegato 3 alla parte sesta, ove occorra anche mediante l'esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle
misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto.b) all'articolo 299, comma 1, le parole da: «, attraverso la Direzione generale per il danno ambientale» fino alla fine del comma sono soppresse;
c) all'articolo 299, comma 5, le parole: «e per la riscossione della somma dovuta per equivalente patrimoniale» sono soppresse;
d) all'articolo 303, comma 1, lettera f), le parole da: «; i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria» fino alla fine della lettera sono soppresse;
e) all'articolo 303, comma 1, la lettera i) è abrogata;
f) all'articolo 311, nella rubrica, le parole: «e per equivalente patrimoniale» sono soppresse;
g) all'articolo 311, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attività sono elencate nell'allegato 5 alla presente parte sesta, gli stessi sono obbligati all'adozione delle misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione
h) all'articolo 311, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3 e 4 della presente parte sesta alla determinazione delle misure di riparazione da adottare e provvede con le procedure di cui al presente titolo III all'accertamento delle responsabilità risarcitorie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'allegato 3 alla presente parte sesta i criteri ed i metodi, anche di valutazione monetaria, per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa. Tali criteri e metodi trovano applicazione anche
ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento»;
i) all'articolo 313, comma 2, le parole: «, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuato, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario» sono sostituite dalle seguenti: «o all'adozione delle misure di riparazione nei termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa attuazione delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 311 e, al fine di procedere alla realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme corrispondenti»;l) all'articolo 314, comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
m) all'articolo 317, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla presente parte sesta, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione in conformità alle previsioni della direttiva 2004/35/CE ed agli obblighi da essa derivanti».
2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 311 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dalla lettera g) del comma 1 del presente articolo, non si applicano agli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché agli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi alla medesima data.
1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, e in conformità agli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE» e il secondo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7.1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della presente legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE».
2. L'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Art. 19-bis. – (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE). – 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai princìpi e alle finalità degli
3. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis».
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
1. Il comma 7-quater dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «resta comunque subordinata a» sono sostituite dalle seguenti: «è svolta in coordinamento con»;
2) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «Gli investigatori incaricati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, possono:»;
3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino ipotesi di reato, la stessa Autorità dispone affinché sia permesso agli investigatori incaricati di svolgere i compiti di cui al comma 2»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ove l'Autorità giudiziaria abbia sequestrato eventuali prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea. A tal fine, e comunque in considerazione dei tempi previsti dall'articolo 22, comma 2, competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni è, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la chiusura delle indagini preliminari è competente il giudice che procede. L'esercizio delle attività e dei diritti degli investigatori
b) all'articolo 21, comma 1, le parole: «previa espressa autorizzazione dell'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previo accordo con l'Autorità».
1. Ai fini del recepimento della direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, recante modifiche alla direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, concernente l'attuazione della richiamata direttiva 2008/43/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) alle micce consistenti in dispositivi di accensione non detonanti a forma di cordoncino;
e-ter) alle micce di sicurezza, costituite da un'anima di polvere nera a grana fine avvolta da una o più guaine protettive mediante un involucro tessile flessibile e
che una volta accese bruciano a una velocità predeterminata senza alcun effetto esplosivo esterno;e-quater) agli inneschi a percussione, costituiti da una capsula di metallo o di plastica contenenti una piccola quantità di un miscuglio esplosivo primario facilmente acceso per l'effetto di un urto e che servono da elementi di innesco nelle armi di piccolo calibro o negli inneschi a percussione per le cariche propulsive»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 2, le parole: «secondo le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 5»;
2) al comma 5, dopo le parole: «quale autorità nazionale competente,» sono inserite le seguenti: «con decreto dirigenziale,»;
3) al comma 6:
3.1) alla lettera c), le parole: «per i detonatori comuni a fuoco o micce» sono sostituite dalle seguenti: «per i detonatori comuni» e le parole: «detonatori o micce» sono sostituite dalla seguente: «detonatori»;
3.2) alla lettera e), le parole: «per gli inneschi primer e le cariche di rinforzo booster» sono sostituite dalle seguenti: «per gli inneschi, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e-quater)»;
3.3) alla lettera f), le parole: «per le micce detonanti e micce di sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «per le micce detonanti» e le parole: «o di sicurezza», ovunque ricorrano, sono soppresse;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 5 aprile 2015»;
2) al comma 2, dopo le parole: «In alternativa all'utilizzo del sistema di cui al
comma 1, ogni impresa, entro il termine previsto dal medesimo comma 1,» sono inserite le seguenti: «può istituire un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero»;3) al comma 8, le parole: «alla data del 5 aprile 2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 5 aprile 2015»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, e all'articolo 3 del presente decreto si applicano a decorrere dal 5 aprile 2015»;
2) al comma 1, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative del presente decreto, anche» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 5 aprile 2015, sono emanate disposizioni»;
e) all'allegato 1, al numero 3), sono aggiunti i seguenti periodi: «Qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano di apporvi le informazioni di cui al numero 1), lettera b), punti i) e ii), e al numero 2), o qualora sia tecnicamente impossibile apporre un'identificazione univoca sugli articoli a causa della loro particolare forma o progettazione, detta identificazione va apposta su ogni confezione elementare; ciascuna confezione elementare è sigillata; su ogni detonatore comune o carica di rinforzo oggetto della deroga di cui al presente periodo le informazioni figuranti al numero 1), lettera b), punti i) e ii), sono apposte tramite marcatura, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibili. Il numero dei detonatori comuni e delle cariche di rinforzo contenuti è stampato sulla confezione elementare; ogni miccia detonante
oggetto della deroga di cui al periodo precedente reca l'identificazione unica apposta tramite marcatura sulla bobina e, se del caso, sulla confezione elementare». 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o più sezioni composte dai membri supplenti delle Commissioni medesime. Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di dieci per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, e al fine di facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un pedaggio
sottoposto situato nel proprio territorio e i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un organismo di conciliazione con l'incarico di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali.1. Al comma 2-quater dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'alinea è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire le azioni di
cui al comma 1, in accordo con i princìpi, gli obiettivi e le procedure definite dal quadro normativo europeo in materia di comunicazioni elettroniche, come recepito nell'ordinamento nazionale dal codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può considerare di adottare le misure volte a:».1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«w-quinquies) “controparti centrali”: i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni»;
b) all'articolo 4, comma 5, lettera c), le parole: «al regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla liquidazione»;
c) nella parte I, dopo l'articolo 4-ter è aggiunto il seguente:
«Art. 4-quater. – (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012). – 1. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti e dall'articolo 69-bis.
d) all'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati»;
e) all'articolo 62, comma 3, lettera e), le parole: «il regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «la liquidazione»;
f) all'articolo 69:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati»;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: «del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché del servizio di liquidazione su base lorda,» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di liquidazione»;
3) al comma 1, secondo periodo, le parole: «il servizio di compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda» sono sostituite dalle seguenti: «i servizi di liquidazione»;
4) al comma 1-bis, lettere b) ed e), le parole: «compensazione e» sono soppresse;
5) al comma 1-ter, le parole: «al servizio di compensazione e liquidazione, nonché al servizio di liquidazione su base lorda,» sono sostituite dalle seguenti: «ai servizi di liquidazione»;
6) al comma 2, le parole: «della compensazione e» sono soppresse;
g) dopo l'articolo 69 è inserito il seguente:
«Art. 69-bis. – (Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali). – 1. La Banca d'Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorità revoca l'autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di una controparte centrale quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20 del medesimo regolamento. Si applicano l'articolo 80, commi 4, 5 e 10, e l'articolo 83 del presente decreto legislativo.
h) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – (Garanzie acquisite nell'esercizio dell'attività di controparte centrale). – 1. I margini e le altre prestazioni acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'attività di compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non possono essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce la controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012»;
i) all'articolo 70-bis:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accesso alle controparti centrali
e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari»; 2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere alle controparti centrali e ai sistemi di cui agli articoli 68 e 69, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari»;
l) all'articolo 70-ter:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accordi conclusi dalle società di gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali o con società che gestiscono servizi di liquidazione»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le società di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le controparti centrali o con le società che gestiscono servizi di liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o la liquidazione di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato»;
m) all'articolo 72:
1) ai commi 1, 2 e 3, le parole: «ai sistemi previsti dall'articolo 70» sono sostituite dalle seguenti: «alle controparti centrali»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: «e dai gestori dei sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dalle controparti centrali e dai gestori dei sistemi previsti dall'articolo 77-bis»;
3) al comma 5, primo periodo, le parole: «i gestori dei sistemi previsti dall'articolo 70 e 77-bis» sono sostituite dalle seguenti: «le controparti centrali, i gestori previsti dall'articolo 77-bis»;
n) all'articolo 77:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Vigilanza sui sistemi di garanzia dei contratti e di liquidazione»;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: «68, 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69»;
3) al comma 1, secondo periodo, la parola: «compensazione,» è soppressa;
4) al comma 2, le parole: «dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi indicati nell'articolo 69»;
5) al comma 3, le parole: «68, 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69»;
o) all'articolo 77-bis, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Agli accordi conclusi dai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione con le controparti centrali o con le società che gestiscono servizi di liquidazione si applica l'articolo 70-ter, commi 1 e 2»;
p) all'articolo 166:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di controparte centrale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista»;
2) al comma 3, dopo le parole: «gestione collettiva del risparmio» sono inserite le seguenti: «ovvero l'attività di cui al comma 2-bis»;
q) all'articolo 190, comma 2, lettera d), le parole: «68, 69, comma 2, e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69, comma 2,» e le parole: «68, 69, 70, 70-bis e 77, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «68, 69, 70-bis e 77, comma 1»;
r) dopo l'articolo 193-ter è inserito il seguente:
«Art. 193-quater. – (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012). – 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, delle sedi di negoziazione, delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e dalle relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle controparti centrali, nelle sedi di negoziazione, nelle controparti finanziarie e nelle controparti non finanziarie, come definite al comma 1, i quali abbiano violato le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del regolamento di cui al comma 1 o non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non siano da altri violate.
3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo nelle sedi di negoziazione definite dall'articolo 2, punto 4), del regolamento di cui al comma 1, sono applicate dalla Consob. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato tale competenza è attribuita alla Banca d'Italia.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
2. Le disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008,
recante «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 89, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. L'inosservanza delle disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale continua ad essere punita ai sensi dell'articolo 190 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 13, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.