Frontespizio Pareri Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 204-251-328-923-A


PROPOSTE DI LEGGE
n. 204, d'iniziativa del deputato BURTONE
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso
Presentata il 15 marzo 2013
    
n. 251, d'iniziativa dei deputati
VENDOLA, CLAUDIO FAVA, MIGLIORE, AIELLO, AIRAUDO, BOCCADUTRI, FRANCO BORDO, COSTANTINO, DI SALVO, DURANTI, DANIELE FARINA, FERRARA, FRATOIANNI, GIANCARLO GIORDANO, KRONBICHLER, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIAZZONI, PILOZZI, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, SCOTTO, SMERIGLIO, ZAN
Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso
Presentata il 15 marzo 2013

La II Commissione permanente (Giustizia), l'11 luglio 2013, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 204, 251, 328 e 923. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

n. 328, d'iniziativa dei deputati
FRANCESCO SANNA, LETTA, BASSO, DE MICHELI, ASCANI, BINI, BIONDELLI, BONOMO, BRAGA, CARRA, CARRESCIA, COMINELLI, COPPOLA, COVA, D'INCECCO, FABBRI, FEDI, GADDA, GARAVINI, GHIZZONI, GINATO, GIULIETTI, TINO IANNUZZI, MANZI, MARCHI, MARCO MELONI, MIOTTO, MORETTO, MOSCA, NACCARATO, NARDUOLO, NISSOLI, PASTORINO, PES, PORTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, RUBINATO, SCUVERA, SERENI, TENTORI, VACCARO, VALIANTE, VAZIO, VENTRICELLI, VILLECCO CALIPARI
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso
Presentata il 18 marzo 2013
e
n. 923, d'iniziativa dei deputati
MICILLO, ALBERTI, BARBANTI, BASILIO, BECHIS, BENEDETTI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CARIELLO, CECCONI, CIPRINI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DADONE, DAGA, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LABRIOLA, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MUCCI, NESCI, NUTI, PESCO, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SIBILIA, SPADONI, SPESSOTTO, TACCONI, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZACCAGNINI, ZOLEZZI
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso
Presentata il 10 maggio 2013
(Relatori: DAMBRUOSO e MATTIELLO)
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

        La I Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 204 ed abbinate, recante «Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso»;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            preso atto che il testo è volto a sostituire l'attuale formulazione dell'articolo 416-ter del codice penale che disciplina la fattispecie dello scambio elettorale politico-mafioso;

            evidenziato come il concetto di «altra utilità», recato dal nuovo articolo 416-ter, appare sufficientemente determinato, alla luce della utilizzazione del nomen juris nella definizione di altre fattispecie delittuose, nonché nella qualificazione civilistica del contratto illecito, determinandosi così il suo contenuto di vantaggio e profitto di natura economica e patrimoniale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
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TESTO UNIFICATO
della Commissione
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso
Art. 1.

      1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
      La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al primo comma».

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