Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1104 |
1. La Repubblica, in ossequio all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, protegge, con i mezzi opportuni, la maternità, l'infanzia e la gioventù.
2. La Repubblica predispone e sviluppa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, politiche e servizi a sostegno della genitorialità dirette in particolare a una più completa informazione delle donne in difficoltà in ordine a tutte le opzioni disponibili in favore della maternità e alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei neonati, in coerenza con la risoluzione 1624(2008) adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 27 giugno 2008.
1. Ai fini dell'articolo 1, sono istituite strutture di accoglienza per i neonati figli di donne che non possono o non vogliono partorire in ospedale né vogliono riconoscere il proprio bambino, denominate «culle per la vita», dove il neonato possa ricevere cure tempestive e adeguate, anche in relazione alle sue condizioni di salute, al fine di garantire la sua sopravvivenza.
2. Le strutture di cui al comma 1 sono realizzate dai comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie territorialmente competenti e con associazioni aventi finalità di solidarietà sociale, e sono collocate presso i presìdi ospedalieri, presso le strutture sanitarie private accreditate ovvero presso le predette associazioni.
1. Le strutture di accoglienza del neonato sono collocate in una zona accessibile e conosciuta ma che permetta l'assoluta tutela della riservatezza e sono attive nell'arco dell'intera giornata.
2. Il locale che ospita la struttura di accoglienza del neonato è adibito esclusivamente a questo scopo e deve avere caratteristiche adeguate dal punto di vista climatico e igienico.
3. Le strutture di accoglienza del neonato devono essere dotate di un impianto di video-sorveglianza che riprenda solo il cuscinetto dove viene depositato il bambino nonché di sensori che segnalino tempestivamente al personale addetto la presenza del neonato abbandonato. L'impianto di video-sorveglianza è collegato con la sala operativa del 118 o con la più vicina guardia medica.
4. Le strutture di accoglienza del neonato sono dotate, all'esterno degli edifici che le ospitano, di idonei contrassegni al fine di renderle riconoscibili all'utenza.
5. Il rinvenimento del neonato abbandonato deve essere comunicato al più vicino presidio ospedaliero o alla più vicina struttura privata accreditata ovvero alla guardia medica, che provvedono tempestivamente al suo ricovero nelle proprie strutture, informandone entro dodici ore le competenti autorità giudiziarie.
1. Nella dichiarazione di nascita resa ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, deve essere rispettata l'eventuale volontà del padre di non essere nominato.
1. Presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un servizio telefonico gratuito nazionale, attivo nell'arco dell'intera giornata, destinato a fornire informazioni sulla localizzazione e il funzionamento delle strutture di accoglienza del neonato e a ricevere eventuali segnalazioni anonime relative a neonati abbandonati.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.