Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 943


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MIGLIORE, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, AIELLO, AIRAUDO, BOCCADUTRI, FRANCO BORDO, COSTANTINO, DI SALVO, DURANTI, CLAUDIO FAVA, FERRARA, FRATOIANNI, GIANCARLO GIORDANO, KRONBICHLER, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIAZZONI, PILOZZI, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, SCOTTO, ZAN, ZARATTI
Modifiche al codice civile e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi
Presentata il 14 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La legge delega per la riforma del diritto societario (legge 3 ottobre 2001, n. 366) e, in particolare, il conseguente decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, hanno introdotto nel nostro ordinamento norme che, nell'ambito degli illeciti in materia di società e di consorzi, hanno certamente ridimensionato l'area delle condotte di rilevanza penale.
      Le attuali fattispecie riconducibili al reato di falso in bilancio contrastano apertamente con il diritto comunitario, in quanto non hanno alcuna efficacia deterrente, né un'adeguata sanzione rispetto a condotte che danneggiano, spesso irreversibilmente, i soci di minoranza, i creditori, i lavoratori delle piccole e grandi società, nonché i risparmiatori che fanno affidamento sulla buona amministrazione di tali società.
      Le norme introdotte nel 2002 hanno innanzitutto definito il falso in bilancio quale reato di danno, anziché di pericolo e, seppur connotato dall'elemento soggettivo del dolo, lo hanno configurato quale contravvenzione; sono state, poi, introdotte soglie di punibilità, accanto alla previsione relativa alla procedibilità a querela. Si è provveduto, peraltro, alla riqualificazione dell'elemento soggettivo nel senso della necessità del dolo intenzionale o specifico. Tali modifiche hanno inevitabilmente sacrificato le esigenze di tutela anticipata degli interessi patrimoniali dei partecipanti al traffico giuridico, legate a pericoli specifici connessi a utilizzazioni abusive o distorte di strumenti societari, con tutte le intuibili conseguenze.
      Il ripristino della configurazione del falso in bilancio, in tutte le sue accezioni, nella formulazione previgente, è un atto necessario, ad avviso dei proponenti, che mira a garantire il rispetto delle regole di trasparenza e, quindi, l'affidamento dei terzi relativamente all'andamento delle società. Non solo. L'intervento farebbe venire meno l'impunità di condotte che senza dubbio hanno alimentato e continuano ad alimentare il malaffare.
      La presente proposta di legge, quindi, riformula la disciplina complessiva del falso in bilancio tramite la modifica degli articoli 2621 (False comunicazioni sociali) e 2622 (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori) del codice civile. Le disposizioni vigenti prevedono, a seconda che sussista o meno un danno patrimoniale per i soci, i creditori o la società, un delitto (punito, nella fattispecie semplice, con la reclusione da sei mesi a tre anni) o una contravvenzione (punita con l'arresto fino ad un anno). Le modifiche proposte prevedono che le false comunicazioni sociali, attualmente sanzionate come contravvenzioni, tornino ad essere configurate quali delitti e punibili con la pena della reclusione (da uno a cinque anni); la fattispecie viene configurata come reato di pericolo, perseguibile di ufficio; l'esistenza di un danno patrimoniale per la società, i soci o i creditori sociali costituisce circostanza aggravante, da cui deriva l'aumento di pena qualificato.
      Il punto centrale della nuova disciplina è, peraltro, l'eliminazione delle cosiddette «soglie quantitative di punibilità» in base alle quali, oggi, chi falsifica il bilancio, se non supera per ciascuna operazione falsificata il 10 per cento del valore reale della singola operazione, o non supera importi consistenti rispetto al valore dell'attività societaria, non è punibile.
      I proponenti auspicano quindi che la presente proposta venga esaminata al più presto dal Parlamento e approvata in via definitiva, in tal modo segnando un fondamentale passo sul piano della tutela dei risparmiatori e della correttezza dei rapporti economici, nonché della lotta all'impunità.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 2621 del codice civile).

      1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma:

              1) le parole: «con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e» e le parole: «previste dalla legge» sono soppresse;

              2) le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a cinque anni»;

          b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 2622 del codice civile).

      1. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati»;

          b) il primo comma è sostituito dal seguente:

              «Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle

altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni»;

          c) al sesto comma, le parole: «per i fatti previsti dal primo e terzo comma» sono soppresse;

          d) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati.

Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).

      1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:
      «Art. 2622-bis. (Circostanza aggravante). – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, le pene sono aumentate».

Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).

      1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) le parole: «con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,» e le parole: «, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale,» sono soppresse;

              2) dopo le parole: «od occultano» è inserita la seguente: «consapevolmente»;

              3) le parole: «con l'arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a quattro anni»;

          b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
      «2. Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.
      2-bis. Se la condotta di cui al comma 1 o al comma 2 ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata».

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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