Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 245-280-1071-A |
La I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 245 Scalfarotto ed abbinate, come modificato dagli emendamenti approvati, recante «Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia»;
rilevato come quanto previsto dal testo vada valutato con ponderazione e attenzione, tenendo conto in particolare di quanto sancito dagli articoli 3, 21, 25 e 27 della Costituzione;
evidenziato in particolare come vada valutato il rispetto del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale poiché gli elementi previsti dal testo sono suscettibili di ricomprendere situazioni ampie e indeterminate e si fondano su situazioni e scelte soggettive - anziché su posizioni oggettive - attenendo alla sfera individuale della persona e con carattere potenzialmente mutevole nel tempo e quindi di difficile verifica;
tenuto conto che quanto stabilito dal testo potrebbe prefigurare una situazione normativamente differenziata rispetto ad altre situazioni analogamente meritevoli di tutela, in cui si commettono delitti contro la persona in ragione delle condizioni personali, così violando il principio di uguaglianza e la giurisprudenza delle Corti europee;
evidenziata altresì la necessità di assicurare il rispetto del principio di libertà di espressione di cui all'articolo 21 della Costituzione evitando il rischio in particolare di scivolare sul delicato territorio dei reati di opinione e di introdurre nell'ordinamento illegittime violazioni delle libertà di manifestazione del pensiero, anche perché potrebbe risultare alquanto difficoltoso sul piano probatorio ricostruire i motivi che hanno determinato l'agire;
rilevato altresì come gli elementi previsti dal testo, avendo per oggetto moventi interiori il cui accertamento obiettivo non è univoco possono dar luogo alla presunzione di sussistenza ogni volta che la condotta illecita interessi soggetti di cui siano note l'omosessualità o la transessualità, e così introdurre una vera e propria inversione dell'onere probatorio;
rilevato che conseguentemente, al fine del rispetto del principio di determinatezza e di tassatività delle norme incriminatrici (articoli 25 e 27 della Costituzione), risulta necessario richiedere che la condotta di istigazione sia esplicitata, non potendosi mai dedurla dalla opinione espressa (pure se rilevante ai sensi dell'articolo 595 del codice penale);
rilevato infine che, gli elementi in questione consentono, come introdotti nel sistema vigente, di ricorrere alla applicazione dell'aggravante
di cui all'articolo 61 n. 1 del codice penale, così efficacemente completando l'apparato sanzionatorio,esprime
con la seguente condizione:
1) valutato con attenzione e ponderazione quanto stabilito dal testo in esame, tenendo conto di quanto evidenziato in premessa, con particolare riguardo al rispetto degli articoli 3, 21, 25 e 27 della Costituzione, relativamente alla necessità di dettagliare e specificare la condotta di istigazione, quale elemento discretivo della semplice opinione:
a) all'articolo 1, comma 1, prima della lettera a), sia aggiunta la seguente:
0a) al comma 1, alle lettere a) e b), le parole: «istiga a commettere o commette» sono sostituite con le seguenti: «apertamente istiga a commettere o commette»;
b) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b), sia aggiunta la seguente:
b-bis) al comma 3, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aperto incitamento»;
e con le seguenti osservazioni:
a) si tenga conto che quanto stabilito dal testo potrebbe prefigurare una situazione normativamente differenziata rispetto ad altre situazioni analogamente meritevoli di tutela, in cui si commettono delitti contro la persona in ragione delle condizioni personali, così violando il principio di uguaglianza e la giurisprudenza delle Corti europee;
b) in tale percorso, si tenga conto dell'applicabilità agli elementi introdotti dell'aggravante generale «motivi abietti o futili» di cui all'articolo 61, n. 1, del codice penale.
La XII Commissione,
esaminato in testo unificato delle proposte di legge C. 245 Scalfarotto ed abbinate, recanti «Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia», quale risultante dagli emendamenti approvati;
considerato che nel corso dell'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito sono state espunte dal testo disposizioni che investivano direttamente gli ambiti di competenza della Commissione Affari sociali;
esprime
all'ulteriore corso del provvedimento.
La XIV Commissione,
esaminato il testo unificato C. 245 Scalfarotto ed abbinate, recante «Norme in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;
ricordato che in base all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, dell'uguaglianza e della tutela dei diritti umani e che l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulle tendenze sessuali;
richiamato inoltre l'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che afferma che nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;
auspicando che in sede di discussione in Assemblea il provvedimento non sia soggetto a rinvii e che, per dare migliore attuazione alle raccomandazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, sia introdotta una disposizione volta a emendare l'articolo 3 della c.d. legge Mancino al fine di estendere le circostanze aggravanti ivi previste anche per i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio in relazione all'identità od orientamento sessuale della vittima;
esprime
1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettere a) e b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»;
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «o religiosi» sono aggiunte le seguenti: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».
2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo, dopo le parole: «e religiosa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia»;
b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: «o religiosi» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia».