Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 925-191-1100-1165-1190-1242-A


PROPOSTA DI LEGGE
n. 925, d'iniziativa del deputato COSTA
Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante
Presentata il 13 maggio 2013
e
PROPOSTE DI LEGGE
n. 191, d'iniziativa del deputato PISICCHIO
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle leggi 8 febbraio 1948, n. 47, e 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, nonché di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione
Presentata il 15 marzo 2013

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 2 agosto 2013, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 925. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 191, 1100, 1165, 1190 e 1242, si vedano i relativi stampati.
n. 1100, d'iniziativa dei deputati
GELMINI, BRUNETTA, BERGAMINI
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante
Presentata il 29 maggio 2013
n. 1165, d'iniziativa dei deputati
DAMBRUOSO, CARUSO, ANTIMO CESARO, GALGANO, GIGLI, MARAZZITI, MAZZIOTTI DI CELSO, MOLEA, NISSOLI, RABINO, ANDREA ROMANO, ROSSI, SCHIRÒ PLANETA, VARGIU
Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e al codice penale, in materia di reati commessi con il mezzo della stampa o delle trasmissioni radiotelevisive o con altri mezzi di diffusione, nonché di diffamazione e di ingiuria
Presentata il 6 giugno 2013
n. 1190, d'iniziativa dei deputati
LIUZZI, BUSINAROLO
Modifiche al codice penale, al codice di procedura civile e alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernenti i reati di ingiuria, diffamazione e diffamazione commessa con il mezzo della stampa, nonché il risarcimento del danno
Presentata il 12 giugno 2013
e
n. 1242, d'iniziativa dei deputati
MOLTENI, CAPARINI, ALLASIA, BORGHESI, MATTEO BRAGANTINI, CAON, GRIMOLDI, GIANLUCA PINI
Modifiche al codice penale e alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in materia di ingiuria, diffamazione e reati commessi con il mezzo della stampa nonché di pubblicazione di risposte e rettifiche
Presentata il 20 giugno 2013
(Relatori: COSTA e VERINI)
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

             esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 925 Costa, recante «Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante»,

            preso atto che:

                il titolo del provvedimento, in merito alla diffamazione a mezzo stampa, si riferisce anche ad altri mezzi di diffusione delle opinioni;

                nel testo dell'articolo 1 non risultano previsioni espresse riferite ai c.d. blog, taluni dei quali, tuttavia, da un punto di vista sostanziale, hanno talvolta una portata comunicativa analoga a quella dei mezzi di informazione disciplinati dallo stesso articolo 1 con la conseguenza che i relativi effetti dovrebbero essere oggetto di considerazione nell'ambito del bilanciamento tra l'interesse del pubblico ad essere informato e l'interesse della persona, fisica o giuridica, a non essere lesa nella sua identità personale;

            verificato che:

                ad una valutazione del testo sotto il profilo del contemperamento dell'interesse alla tutela della persona offesa dal reato e di quello alla ragionevole durata dei procedimenti, tenendo anche conto delle esigenze deflattive del contenzioso, non risultano adottate soluzioni normative con effetti estintivi dei procedimenti in caso di offerta risarcitoria da parte del soggetto attivo del reato valutata congrua dall'autorità procedente;

            considerato che:

                l'articolo 1, comma 01, estende l'applicazione della legge n. 47 del 1948 alle testate giornalistiche on-line senza richiamare l'estensione alle trasmissioni radiotelevisive, in merito alle quali, tuttavia, sono previste specifiche disposizioni dallo stesso articolo 1, comma 1, lettera b);

                l'articolo 1, comma 1, lettera c), in base a previsioni introdotte dal Senato, modifica l'articolo 8 della legge n. 47 del 1948, inserendo, dopo il quarto comma, un comma, che prevede, per la stampa non periodica, a richiesta dell'offeso, che l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale (editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero lo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile) provvedono alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro

reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale, soltanto «in caso di ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica ed, in ogni caso, sul proprio sito ufficiale»;

                pertanto, nel caso in cui non vi sia ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica e l'autore dello scritto o gli altri soggetti responsabili non abbiano un proprio sito ufficiale, non è prevista un'ipotesi alternativa di pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche a richiesta dell'offeso;

                l'articolo 1, comma 1, lettera d), nel prevedere la facoltà dell'autore dell'offesa di avvalersi della procedura di rettifica, non stabilisce, tuttavia, oneri di informazione nei suoi confronti a carico del direttore responsabile del giornale o del periodico o del responsabile della trasmissione che gli consentano di venire a conoscenza della presentazione di istanza di rettifica da parte del soggetto offeso;

            rilevato che:

                l'articolo 1, comma 1, lettera b), modifica l'articolo 8 della legge n. 47 del 1948, inserendo, dopo il terzo comma, un nuovo comma che prevede che «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni»;

                il richiamo all'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione sembra doversi correttamente sostituire con l'articolo 32-quinquies che, tuttavia, prevede modalità di rettifica per le trasmissioni radiotelevisive che appaiono formulate soprattutto per trasmissioni quotidiane, difficilmente riferibili a trasmissioni di diversa periodicità o una tantum;

            valutato che:

                l'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 11 bis, prevede che, in sede di determinazione del danno, il giudice tiene conto dell'effetto riparatorio della rettifica;

                tuttavia, lo stesso articolo, comma 4, capoverso articolo 13, comma 3, stabilisce la non punibilità dell'autore dell'offesa se provvede alla pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche, senza far salva la responsabilità civile dell'autore dell'offesa, responsabilità in relazione alla quale, nel giudizio civile, dovrà tenersi conto, ai sensi del citato articolo 11, dell'effetto riparatore della rettifica;

                l'articolo 1, comma 4, capoverso articolo 13, comma 1, prevede una pena per la diffamazione a mezzo stampa, senza disporre per la diffamazione effettuata con il mezzo radiotelevisivo;

                l'articolo 2, comma 3, sostituisce il vigente articolo 595 c.p., con una formulazione nella quale non trovano espresso riferimento le

fattispecie sottese alla vigente formulazione riferita a «qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico»;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 1, comma 01, si estenda l'applicazione della legge n. 47 del 1948, già prevista per le testate giornalistiche on-line, anche alle trasmissioni radiotelevisive per le quali sono previste specifiche disposizioni dallo stesso articolo 1, comma 1, lettera b);

            2) all'articolo 1, comma 1, lettera c), si preveda la possibilità di pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche, a richiesta dell'offeso, anche nel caso in cui non vi sia ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica e l'autore dello scritto o gli altri soggetti responsabili non abbiano un proprio sito ufficiale;

            3) all'articolo 1, comma 4, capoverso articolo 13, comma 1, si estendano le previsioni ivi previste anche alla diffamazione commessa con il mezzo radiotelevisivo;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) si consideri l'opportunità di prevedere al titolo del provvedimento, ove ci si riferisce ad altri mezzi di diffusione delle opinioni, anche un richiamo ai mezzi di comunicazione;

            b) si valuti l'opportunità di opzioni normative ad effetto deflattivo che puntino alla chiusura dei procedimenti per effetto di offerta risarcitoria da parte del soggetto attivo del reato valutata congrua dall'autorità procedente;

            c) parimenti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di far riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), all'articolo 32-quinquies anziché all'articolo 32 e di prevedere la possibilità di trasmissione di rettifiche anche nel caso di trasmissioni radiotelevisive non periodiche o con periodicità non quotidiana;

            d) all'articolo 1, comma 4, capoverso articolo 13, si consideri l'opportunità di stabilire, al comma 3, una esplicita clausola diretta a far salva la responsabilità civile dell'autore dell'offesa, responsabilità in relazione alla quale, nel giudizio civile, dovrà tenersi conto, ai sensi del citato articolo 11, dell'effetto riparatore della rettifica;

            e) all'articolo 2, comma 3, che sostituisce il vigente articolo 595 c.p., si valuti se la formulazione adottata abbia una portata normativa idonea a comprendere anche le fattispecie aggravate indicate nel vigente terzo comma che fa riferimento a «qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico».


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
NULLA OSTA


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 925 Costa ed abbinate, recante «Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante», come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

            tenuto conto che il testo licenziato dalla Commissione giustizia in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, riforma la materia disciplinata dalla legge n. 47, risalente al 1948, fortemente datata soprattutto a causa dell'affermazione delle nuove tecnologie – che moltiplica l'offerta informativa sia nei giornali, che nel web che nei media radiotelevisivi – e anche in ragione di una sensibilità nuova della pubblica opinione;

            considerato che la delicatezza della materia, che ha a che fare con il diritto dei cittadini ad avere un'informazione corretta, rispettosa e «trasparente» ma anche libera da forme di condizionamento sia di carattere fisico che finanziario, richiede un approfondito esame;

            rilevato che, a ben vedere, l'interesse pubblico coincide con quello dei giornalisti i quali chiedono che sia garantito loro il diritto a produrre una informazione corretta, in piena libertà di coscienza e nel rispetto delle regole deontologiche;

            apprezzato il lavoro della II Commissione giustizia che ha svolto un intenso confronto con le parti chiamate in causa dal provvedimento, riuscendo a trovare un punto alto di mediazione tra le diverse sensibilità politiche presenti in Parlamento, giungendo alla previsione del reato di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, che è punito con sanzione aggravata;

            rilevato che il provvedimento in esame presenta alcune importanti innovazioni, la prima delle quali è certamente l'abolizione del carcere per i giornalisti condannati per diffamazione, l'esclusione dei «blog» in quanto il testo riguarda solo i siti giornalistici sul web registrati come organi di informazione presso il tribunale; una forma di deterrenza per le querele «temerarie» con la presenza di una forma di multa per il querelante decisa dal giudice;

            rilevato, in specie, che si introduce l'obbligo della rettifica a tutela della persona diffamata, con la necessità che in presenza di un obbligo di rettifica per notizie o articoli o servizi pubblicati da siti giornalistici on line essa debba essere pubblicata tempestivamente – entro due giorni – con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferisce senza modificare la cosiddetta URL;

            tenuto conto che una significativa novità riguarda la responsabilità del direttore cui è riconosciuta la possibilità di delegare, con un atto scritto avente data certa ed accettato dal delegato, le funzioni di controllo ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza;

            apprezzato che il nuovo testo in esame prevede forme di tutela per i pubblicisti ai quali è estesa la normativa in materia di segreto professionale già vigente per i giornalisti professionisti di cui all'articolo 200 del codice di procedura penale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) si preveda l'applicazione della nuova disciplina in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, anche alle testate giornalistiche radiotelevisive;

            2) appare necessario prevedere l'obbligo da parte del direttore della testata giornalistica – sia essa in formato cartaceo, periodico o quotidiano, on line registrata, radiotelevisiva, agenzia di stampa –, di comunicare all'autore dell'articolo la notizia della richiesta di rettifica da parte del querelante, stabilendo al contempo l'obbligo dell'editore di pubblicare la rettifica su richiesta dell'autore dell'articolo;

            3) essendo stato modificato il reato di diffamazione di cui all'articolo 595 del codice penale, facendo confluire i commi relativi alla diffamazione per mezzo stampa e per altro mezzo di pubblicità nell'articolo 13 della legge sulla stampa e non essendo stata contemplata la parte relativa alla radiotelevisione, si preveda che quest'ultima disciplina sia ricondotta nel nuovo articolo 13;

            4) consideri altresì la Commissione di merito la necessità di modificare la sanzione pecuniaria prevista per le cosiddette querele temerarie, introducendo, ai fini di una maggiore dissuasione, un criterio di proporzionalità tra la cifra richiesta dal querelante temerario e il risarcimento da corrispondere all'imputato assolto con una delle formule previste dall'articolo 530 del codice di procedura penale qualora la causa intentata venga riconosciuta come infondata;

            5) con riferimento alla pubblicazione della rettifica senza commento, si propone che essa sia considerata riparatoria – cioè con soddisfazione del diffamato – a condizione che venga pubblicata con la stessa visibilità data alla notizia risultata diffamatoria; in caso di commento alla rettifica si procede invece nell'azione;

            6) si consideri la necessità di prevedere che il giornalista autore della diffamazione sia chiamato a corrispondere un risarcimento proporzionale al suo reddito;

            7) per quanto concerne i procedimenti penali per diffamazione a mezzo stampa, radio-televisione o per omesso controllo, infine, si propone che continui ad essere prevista l'udienza preliminare che, in ragione della sola pena pecuniaria prevista, sarebbe invece eliminata;

        e con la seguente osservazione:

            si valuti l'opportunità, per le testate giornalistiche on line registrate presso il Tribunale, di prevedere che sia rimosso il commento non giornalistico eventualmente diffamatorio nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta. In caso di mancata rimozione nel termine indicato può essere avviata l'azione penale.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il nuovo testo delle proposte di legge recanti «Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante» (atto Camera n. 925 Costa e abbinate),

        premesso che:

            il testo, nel suo complesso, risulta condivisibile in quanto persegue la finalità di definire una normativa che assicuri un migliore equilibrio tra le esigenze, da un lato, di salvaguardia della libertà di stampa e di manifestazione del pensiero e, dall'altro, di tutela dell'onore delle persone offese;

            in particolare, per quanto concerne i profili di competenza della IX Commissione, risulta apprezzabile l'estensione della disciplina concernente il diritto di rettifica, anche per quanto concerne i profili di responsabilità, sia alle trasmissioni radiofoniche o televisive, sia, per effetto degli emendamenti approvati dalla II Commissione in sede referente, alle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 47 del 1948, per le quali si definiscono apposite modalità con cui il diritto di rettifica può essere esercitato;

            a prescindere dai contenuti del testo in esame, emerge peraltro l'esigenza di una ridefinizione della disciplina relativa alla registrazione delle testate giornalistiche on-line, che attualmente risulta

obbligatoria esclusivamente nel caso in cui la testata intenda accedere alle misure di sostegno economico previste dalla legge n. 62 del 2001;

            occorre altresì rilevare l'opportunità di riformulare le disposizioni riguardanti le modalità di esercizio del diritto di rettifica nel caso delle testate giornalistiche on-line, dal momento che il testo fa riferimento a requisiti concernenti le caratteristiche grafiche, l'accesso al sito e la pagina, che non sempre risulta possibile individuare nella effettiva configurazione e struttura delle testate on-line;

            si segnala, a fini di coordinamento formale, che il riferimento all'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, contenuto al capoverso della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del testo, dovrebbe essere più opportunamente formulato come riferimento all'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) alla lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 1 sostituire le parole da: «con le stesse caratteristiche grafiche,» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono, nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica on-line di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono.»;

            b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione», con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire l'ambito di applicazione del testo in esame, in modo da assicurare che ne restino esclusi i contenuti delle testate giornalistiche on-line non direttamente riconducibili al controllo della redazione.


Testo
della proposta di legge n. 925
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Testo
della Commissione
Art. 1.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).
Art. 1.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).
 

      1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche on-line registrate ai sensi dell'articolo 5 nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive».

      1. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      2. Identico:

            a) al primo comma, le parole: «fare inserire gratuitamente» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicare gratuitamente e senza commento»; dopo le parole: «nell'agenzia di stampa» sono inserite le seguenti: «o nelle testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica»;
          a) al secondo comma, dopo le parole: «sono pubblicate,» sono inserite le seguenti: «senza commento,»;           b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica»;
          b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:           c) identico:
      «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni»;       «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni»;
          c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:           d) identico:
      «Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;       «Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica e, in ogni caso, nel proprio sito ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;
            e) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma», le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma» e le parole: «al pretore» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice»;
          d) dopo il quinto comma è inserito il seguente:           f) identico:
      «Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».       «Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica on-line registrata ai sensi dell'articolo 5 ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare la smentita o rettifica»;
            g) al sesto comma, le parole: «da lire 15.000.000 a lire 25.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 8.000 a euro 16.000».

      2. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

      3. Identico:

      «Art. 11-bis. – (Risarcimento del danno). – 1. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, il giudice tiene conto dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa.       «Art. 11-bis. – (Risarcimento del danno).1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.
      2. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di 30.000 euro. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l'imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno in favore della medesima parte offesa.       Soppresso.
      3. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in un anno dalla pubblicazione».       2. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione».

      3. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.

      4. Identico.

      4. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:       5. Identico:
      «Art. 13. – (Pene per la diffamazione). – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro.       «Art. 13. – (Pene per la diffamazione). – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro.
      2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.       2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
      3. L'autore dell'offesa non è punibile se provvede, ai sensi dell'articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche.       3. Identico.
      4. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.       4. Identico.
      5. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari».       5. Identico».
Art. 2.
(Modifiche al codice penale).
Art. 2.
(Modifiche al codice penale).

      1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 57. – (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). – Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo».       «Art. 57. – (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione).Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on-line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo. ».

      2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

      2. Identico:

      «Art. 594. – (Ingiuria). – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.       «Art. 594. – (Ingiuria).Identico.
      Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.       Identico.
      Le pene sono aumentate qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone».       Le pene sono aumentate fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone».

      3. All'articolo 595 del codice penale, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

      3. Larticolo 595 del codice penale, è sostituito dal seguente:

      «Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.       «Art. 595. – (Diffamazione). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.
      La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.       Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.
      Se l'offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 3.000 a euro 8.000.       Se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà ».
      Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, nel caso in cui l'autore dell'offesa pubblichi una completa rettifica del giudizio o del contenuto lesivo dell'altrui reputazione.       Soppresso
      Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma».       Soppresso
Art. 3.
(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale).
Art. 3.
(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

      Identico.

      «3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende».  
 
Art. 4.
(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale).
 

      1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        «3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».

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