Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 960


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GIAMMANCO, BRAMBILLA, CATANOSO GENOESE
Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali
Presentata il 16 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La necessità di rivedere le disposizioni del codice civile in materia di animali e di formularne di nuove a loro tutela nasce non solo dal sentire comune di larga parte dell'opinione pubblica, ma anche dall'esempio delle normative in vigore in altri Paesi e dall'avanzamento operato in ambito penale, nella XIV legislatura, con l'approvazione trasversale, a opera dei partiti rappresentati in Parlamento, della parziale, ma ampiamente positiva, legge 20 luglio 2004, n. 189. Proprio quest'ultima legge, con l'introduzione del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, ha reso ancora più evidenti le mancanze nell'ambito civilistico. Nella scorsa legislatura, proprio grazie a un'analoga iniziativa, vi è stato un primo riconoscimento nell'ambito della riforma in materia di condomini.
      Ma ciò non basta poiché quasi una famiglia su due in Italia vive con un animale domestico e sempre più nella vita quotidiana vi sono casi, dalla separazione fra coniugi alle aste giudiziarie, nei quali cani, gatti e altri animali diventano oggetto del contendere in un quadro normativo attualmente carente. Ma alcune sentenze hanno iniziato a riconoscere l'elemento «tutela degli animali», ad esempio nel diritto al soccorso, e la Corte di cassazione ha equiparato la necessaria tutela di un animale a quella che si deve a un minore.
      La presente proposta di legge mira a sanare questo vuoto normativo e a dare atto del disposto del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nelle «Disposizioni di applicazione generale», riconosce gli animali come esseri senzienti impegnando su tale riconoscimento anche gli Stati membri.
      Le disposizioni della presente proposta di legge permetterebbero di dare quanto prima attuazione a questo importante e ampiamente condiviso principio.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Animale familiare).

      1. Ai fini della presente legge, per animale familiare si intende ogni animale domestico tenuto dall'uomo per compagnia e senza scopi alimentari. La detenzione a fine familiare di animali quali bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da cortile è consentita previa comunicazione scritta al sindaco e al servizio veterinario pubblico competenti per territorio, con la quale si escludono presenti e future commercializzazioni, cessioni a titolo oneroso e macellazioni dei medesimi animali.
      2. La registrazione degli animali di cui al comma 1 è a cura del servizio veterinario pubblico competente per territorio, che certifica la detenzione di tali animali a fine esclusivamente familiare ed effettua il loro riconoscimento tramite l'installazione di microchip.
      3. Gli animali di cui ai commi 1 e 2 di provenienza non certa o non dimostrabile sono controllati a titolo gratuito, a cura del servizio veterinario pubblico competente per territorio, ai fini dell'accertamento di patologie trasmissibili pericolose. In caso negativo, gli animali sono adottabili.
      4. Gli animali selvatici non sono considerati animali familiari.
      5. Per allevatore di animali familiari si intende chiunque fa riprodurre o cede a titolo oneroso uno o più animali familiari ed è imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Art. 2.
(Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile).

      1. Dopo il titolo XIV del libro primo del codice civile è aggiunto il seguente:

«Titolo XIV-bis.
Degli animali.

      Art. 455-bis. – (Diritti degli animali). – Gli animali sono esseri senzienti. Le disposizioni

relative ai diritti civili si applicano anche agli animali, in quanto compatibili con le leggi speciali vigenti in materia di animali.
      Art. 455-ter. – (Affidamento degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi). – In caso di separazione dei coniugi, proprietari o detentori di un animale familiare, il tribunale competente per la separazione, in mancanza di un accordo tra le parti, sentiti i coniugi e, se del caso, i familiari conviventi e la prole, nonché esperti di comportamento animale, nell'esclusivo interesse dell'animale, affida lo stesso in via esclusiva al coniuge che ne garantisce il migliore benessere psicofisico ed etologico.
      Qualora sussistano volontà e opportunità per il benessere dell'animale comune, lo stesso è affidato in via condivisa, con obbligo di dividere le spese.
      La proprietà dell'animale, desunta dalla documentazione anagrafica, è unicamente criterio orientativo per il giudice, che decide, nell'esclusivo interesse dell'animale, quale sia la persona che può garantirne il migliore benessere, a condizione che non si provi che l'animale ha avuto un rapporto esclusivo con chi ne risulta proprietario.
      Nel caso di cessazione della convivenza more uxorio o quando la questione sorga successivamente al procedimento di separazione, per l'affidamento di animali familiari è competente a decidere il giudice di pace del luogo dell'ultima residenza comune degli interessati, ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del presente articolo per l'individuazione del soggetto affidatario.
      Art. 455-quater. – (Affidamento degli animali familiari in caso di morte del proprietario o del detentore). – Tra i diritti e i doveri che si trasmettono mortis causa è compreso anche il dovere di assicurare il benessere all'animale familiare. In caso di decesso del proprietario o del detentore di un animale familiare, l'eventuale curatore, previo assenso dell'erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del tribunale, ne attribuisce l'affidamento temporaneo, fino all'affidamento definitivo, all'onerato o, in mancanza, a chi ne fa richiesta potendo garantire il benessere dell'animale. In mancanza di accordo, decide il tribunale che provvede, altresì, sentiti gli enti e le associazioni individuati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, per l'affidamento definitivo, emanando i provvedimenti necessari.
      È legittima la devoluzione di beni mobili o immobili a una persona, a un ente o a un'associazione con il vincolo che tali beni servano ad assicurare la custodia e il migliore benessere del proprio animale familiare.
      Art. 455-quinquies. – (Pignoramento di animali familiari). – Gli animali familiari non possono essere pignorati.
      Art. 455-sexies. – (Accesso degli animali familiari ai locali pubblici o privati e ai mezzi di trasporto pubblico). – Nei locali pubblici o privati aperti al pubblico, nei mezzi di trasporto pubblico o che forniscono un servizio pubblico, l'accesso degli animali familiari al seguito del proprietario o detentore è sempre consentito, purché siano rispettate la sicurezza e l'igiene. È altresì consentito l'accesso degli animali familiari, purché accompagnati, negli uffici pubblici, negli uffici aperti al pubblico, nelle case di riposo, nelle scuole e nei luoghi di culto, sempre che siano rispettate la sicurezza e l'igiene, nonché le normative specifiche. Nei luoghi di cui al presente comma è comunque sempre vietato introdurre animali la cui detenzione è vietata.
      Art. 455-septies. – (Obbligo di segnalazione di animali abbandonati). – Chiunque trovi un animale vagante è tenuto a darne avviso, anche tramite la polizia municipale, al sindaco del luogo in cui è effettuato il ritrovamento, indicando le relative circostanze.
      Chiunque trovi un animale ferito o altrimenti in pericolo è tenuto, se in grado, a prestargli l'assistenza necessaria e, in ogni caso, a darne immediato avviso all'autorità competente.
      Art. 455-octies. – (Animali delle Forze di polizia). – Gli animali utilizzati per servizio dalle Forze di polizia nazionale o locale non sono classificabili in base al loro valore economico. Se riformati e, comunque, al termine del loro impiego o servizio devono essere ceduti immediatamente a titolo gratuito a chiunque ne faccia richiesta potendone assicurare il benessere. In ogni caso ne è vietata la macellazione.
      Art. 455-novies. – (Vendita di animali). – Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali in materia di animali o, in mancanza, dalle norme previste dagli articoli 1490 e seguenti. La vendita, o la cessione a qualsiasi titolo, di un animale è sempre effettuata con contestuali certificazione veterinaria scritta e certificazione della precedente proprietà e del luogo di provenienza.
      La proprietà di un cane si trasferisce solo a seguito della sua registrazione all'anagrafe canina e dell'inoculazione del microchip o dopo la modifica della precedente registrazione.
      Gli articoli 1520 e 1521 non si applicano agli animali.
      Art. 455-decies. – (Divieto di marchiatura, di conchectomia e di caudotomia). – La marchiatura a fuoco di animali è vietata anche se effettuata per attestazione di proprietà. La conchectomia e la caudotomia costituiscono pratiche di maltrattamento degli animali e sono vietate.
      È vietata l'esposizione in manifestazioni di animali marchiati a fuoco o che abbiano subìto conchectomia o caudotomia».
Art. 3.
(Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile).

      1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 844 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «In caso di immissioni sonore da parte di animali, il giudice tiene conto prioritariamente

del rapporto affettivo con l'animale e del benessere dell'animale e, salvo che la detenzione costituisca reato accertato con sentenza passata in giudicato, non può disporre l'allontanamento coatto dello stesso. Il giudice, a sua discrezione, può avvalersi della consulenza di enti e di professionisti idonei a indicare metodi rieducativi e non coercitivi cui sottoporre l'animale e i soggetti che convivono abitualmente con esso»;

          b) al secondo comma dell'articolo 923 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per gli animali familiari, l'acquisto ai sensi del primo comma è consentito nei limiti di quanto previsto dal presente codice e dalle leggi speciali in materia»;

          c) l'articolo 1496 è abrogato.

      2. Al terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile, dopo le parole: «nell'interesse della prole e dei coniugi» sono inserite le seguenti: «nonché degli animali familiari con essi conviventi».

Art. 4.
(Diritto al risarcimento per danni agli animali familiari e stato di necessità).

      1. In caso di danno agli animali familiari, i rispettivi proprietari o detentori sono legittimati ad agire per il risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali. Il danno non patrimoniale è rapportato anche alla relazione affettiva con l'animale.
      2. È sempre riconosciuto il diritto di cui al comma 1 agli enti e alle associazioni individuati dal decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, nei casi di danno derivante dall'esercizio di una professione o di un'attività commerciale.
      3. All'articolo 54 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «La disposizione del primo comma si applica, altresì, per le ipotesi in cui il fatto

è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o di lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo e fatta salva la legislazione speciale di cui all'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il presente codice.
      La disposizione del quarto comma non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo».

      4. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2044, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di un animale familiare»;

          b) all'articolo 2045, dopo le parole: «di un danno grave alla persona» sono inserite le seguenti: «o a un animale»;

          c) all'articolo 2052, dopo le parole: «è responsabile dei danni cagionati dall'animale» sono inserite le seguenti: «a persone, cose o ad altri animali».

Art. 5.
(Modifica dell'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di rapporti dei detenuti con la famiglia e con gli animali familiari).

      1. L'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
      «Art. 28. – (Rapporti con la famiglia e con gli animali familiari). – 1. Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie e con i loro animali familiari.
      Negli istituti penitenziari è sempre consentito l'ingresso di animali la cui detenzione non sia vietata, a condizione che siano accompagnati, con le stesse modalità e per i medesimi tempi previsti per le visite delle persone».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 7 della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di facoltà di agire davanti al giudice civile).

      1. All'articolo 7 della legge 20 luglio 2004, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-bis. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono agire davanti al giudice civile ai fini del risarcimento del danno, compreso il danno all'interesse diffuso perseguito, nonché della concessione dell'inibitoria, anche ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, dei comportamenti sanzionati ai sensi della presente legge».

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