Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 960 |
1. Ai fini della presente legge, per animale familiare si intende ogni animale domestico tenuto dall'uomo per compagnia e senza scopi alimentari. La detenzione a fine familiare di animali quali bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da cortile è consentita previa comunicazione scritta al sindaco e al servizio veterinario pubblico competenti per territorio, con la quale si escludono presenti e future commercializzazioni, cessioni a titolo oneroso e macellazioni dei medesimi animali.
2. La registrazione degli animali di cui al comma 1 è a cura del servizio veterinario pubblico competente per territorio, che certifica la detenzione di tali animali a fine esclusivamente familiare ed effettua il loro riconoscimento tramite l'installazione di microchip.
3. Gli animali di cui ai commi 1 e 2 di provenienza non certa o non dimostrabile sono controllati a titolo gratuito, a cura del servizio veterinario pubblico competente per territorio, ai fini dell'accertamento di patologie trasmissibili pericolose. In caso negativo, gli animali sono adottabili.
4. Gli animali selvatici non sono considerati animali familiari.
5. Per allevatore di animali familiari si intende chiunque fa riprodurre o cede a titolo oneroso uno o più animali familiari ed è imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
1. Dopo il titolo XIV del libro primo del codice civile è aggiunto il seguente:
Art. 455-bis. – (Diritti degli animali). – Gli animali sono esseri senzienti. Le disposizioni
relative ai diritti civili si applicano anche agli animali, in quanto compatibili con le leggi speciali vigenti in materia di animali.1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 844 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«In caso di immissioni sonore da parte di animali, il giudice tiene conto prioritariamente
b) al secondo comma dell'articolo 923 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per gli animali familiari, l'acquisto ai sensi del primo comma è consentito nei limiti di quanto previsto dal presente codice e dalle leggi speciali in materia»;
c) l'articolo 1496 è abrogato.
2. Al terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile, dopo le parole: «nell'interesse della prole e dei coniugi» sono inserite le seguenti: «nonché degli animali familiari con essi conviventi».
1. In caso di danno agli animali familiari, i rispettivi proprietari o detentori sono legittimati ad agire per il risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali. Il danno non patrimoniale è rapportato anche alla relazione affettiva con l'animale.
2. È sempre riconosciuto il diritto di cui al comma 1 agli enti e alle associazioni individuati dal decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, nei casi di danno derivante dall'esercizio di una professione o di un'attività commerciale.
3. All'articolo 54 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«La disposizione del primo comma si applica, altresì, per le ipotesi in cui il fatto
4. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2044, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di un animale familiare»;
b) all'articolo 2045, dopo le parole: «di un danno grave alla persona» sono inserite le seguenti: «o a un animale»;
c) all'articolo 2052, dopo le parole: «è responsabile dei danni cagionati dall'animale» sono inserite le seguenti: «a persone, cose o ad altri animali».
1. L'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
«Art. 28. – (Rapporti con la famiglia e con gli animali familiari). – 1. Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie e con i loro animali familiari.
Negli istituti penitenziari è sempre consentito l'ingresso di animali la cui detenzione non sia vietata, a condizione che siano accompagnati, con le stesse modalità e per i medesimi tempi previsti per le visite delle persone».
1. All'articolo 7 della legge 20 luglio 2004, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono agire davanti al giudice civile ai fini del risarcimento del danno, compreso il danno all'interesse diffuso perseguito, nonché della concessione dell'inibitoria, anche ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, dei comportamenti sanzionati ai sensi della presente legge».