Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 983 |
1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Al fine di mantenere o migliorare il rapporto con le persone con le quali vi è un legame affettivo, i detenuti e gli internati hanno diritto a un incontro al mese di durata non inferiore alle tre ore consecutive con il proprio coniuge o convivente senza alcun controllo visivo.
Negli edifici penitenziari devono essere realizzati locali idonei a consentire ai detenuti e agli internati di intrattenere relazioni personali e affettive».
1. Dopo l'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Art. 28-bis – (Incontri con la famiglia). – 1. I detenuti e gli internati hanno diritto a trascorrere mezza giornata al mese con la famiglia, in apposite aree presso le case di reclusione».
1. All'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del comma 8 e abbiano dato prova di partecipare all'opera di reinserimento sociale e familiare, il magistrato di sorveglianza può concedere, oltre ai permessi di cui al comma 1, un ulteriore permesso, della durata non superiore a quindici giorni per ogni semestre di carcerazione, da trascorrere con il coniuge, con il convivente o con il familiare».
1. I detenuti e gli internati stranieri possono essere autorizzati a colloqui telefonici con i propri familiari residenti all'estero o con le persone conviventi residenti all'estero una volta ogni quindici giorni. La durata del colloquio telefonico è di quindici minuti per ciascun colloquio ordinario non effettuato.