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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1366 |
a) placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda (j92);
b) mesotelioma pleurico (c45.0);
c) mesotelioma pericardico (c45.2);
d) mesotelioma peritoneale (c45.1);
e) mesotelioma della tunica vaginale e del testicolo (c45.7);
f) carcinoma polmonare (c34);
g) asbestosi (j61).
Per tali patologie, dunque, il nesso di causalità si presume e l'onere della prova è a carico dell'INAIL ove non ritenesse di non doverle indennizzare; nella lista relativa alle malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità trova ingresso il tumore della laringe e nella lista relativa alle malattie la cui origine lavorativa è possibile trovano ingresso i tumori gastro-enterici.
In Italia il riconoscimento delle malattie causate dall'amianto nelle liste delle malattie professionali asbesto-correlate risale per l'asbestosi al 1943, per il cancro al polmone e per il mesotelioma al 1994, e per le placche pleuriche soltanto al 2008, dei quali si presume il nesso causale, con onere della prova per escluderne l'indennizzabilità
1. Nei locali pubblici e aperti al pubblico, compresi scuole e ospedali, è fatto obbligo alle amministrazioni competenti e ai proprietari privati di provvedere alla bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto entro il 1° gennaio 2020.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita, a titolo di colpa, se il fatto non costituisce più grave reato, con la pena della reclusione non inferiore a dodici mesi.
1. Nei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono, o possono essere, esposti alla polvere proveniente da amianto o da materiali contenenti amianto ivi presente, il datore di lavoro, indipendentemente dalla concentrazione di amianto in sospensione e dal periodo di esposizione del lavoratore, deve provvedere alla bonifica di tali materiali entro il 1° gennaio 2020.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita, se il fatto non costituisce più grave reato, con la pena della reclusione non inferiore a un anno.
Nell'ambito delle operazioni di bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto di cui agli articoli 1 e 2, gli interventi di rimozione di coperture, tettoie e altri rivestimenti di immobili su edifici esistenti sono eseguiti in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione e riparazione delle opere stesse e
delle loro pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano i lavori e per le persone presenti nell'edificio e nelle immediate vicinanze ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e in particolare dall'articolo 115, dello stesso decreto n. 81 del 2008, e successive modificazioni. 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 1 e 2, è fatto obbligo di diminuire progressivamente il rischio di esposizione all'amianto attraverso la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente non contenenti amianto e altre sostanze cancerogene, con divieto assoluto di esposizione.
2. Gli interventi di bonifica di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, devono essere portati a termine entro il 1° gennaio 2020.
1. Entro il 1° gennaio 2015, la presenza di amianto, in qualunque luogo, deve essere evidenziata con l'apposizione di un'etichetta chiara e visibile recante l'indicazione della presenza di amianto e il simbolo del teschio raffigurante la morte.
2. La mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, deve essere
1. I lavoratori esposti all'amianto e i lavoratori ex esposti che intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli addetti alle bonifiche o per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato nessun termine per la presentazione della relativa domanda.
2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
1. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti.
1. Ai fini del conseguimento dei benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) ai lavoratori che hanno presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, entro il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo emanati in materia, nel citato periodo, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o nelle aziende interessate dagli atti equipollenti emanati in materia dai presidenti e dagli assessori competenti per il lavoro delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato.
1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, compresi l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di
finanza, che nel corso dell'attività di servizio prestata nelle installazioni o a bordo di naviglio dello Stato sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all'1,5 del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.1. Al personale di cui all'articolo 9 per il quale è stata accertata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una malattia professionale asbesto-correlata, si applica d'ufficio, senza limiti di tempo e in deroga all'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nella misura dell'1,5 per cento del periodo di esposizione all'amianto, accertato dal curriculum ovvero dall'estratto del foglio matricolare.
1. È istituito, d'intesa con le regioni, il Registro nazionale dei lavoratori esposti all'amianto e dei casi accertati di patologie asbesto-correlate, realizzato mediante la raccolta e l'analisi dei dati rilevati a livello
territoriale, dei dati contenuti nei registri tumori e dei dati rilevati delle associazioni delle vittime dell'amianto.1. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per gli interventi di cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, anche su capannoni agricoli e strutture montane, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare»;
b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, fatte eccezione per i lavori di bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-bis, per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti».
1. I lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente dei necessari controlli sanitari ai fini della diagnosi precoce e, in caso di patologia ai trattamenti sanitari specifici.
1. Per l'attuazione della bonifica dei locali pubblici e aperti al pubblico di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo. La dotazione del fondo è stabilita in 100
milioni di euro annui per gli anni dal 2014 al 2019.