Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 911


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ROSATO, BRAGA, VALIANTE, BRATTI, MARIASTELLA BIANCHI, BLAZINA, MARIANI, GRIBAUDO, BELLANOVA, LODOLINI, MARROCU, TULLO, MALISANI, COPPOLA, TINO IANNUZZI
Disposizioni in materia di tutela e di valorizzazione delle grotte turistiche italiane
Presentata il 9 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Le grotte, e i fenomeni ipogei in genere, rappresentano una caratteristica peculiare di diverse aree del territorio italiano e innumerevoli sono i casi in cui esse sono diventate attrazioni turistiche molto apprezzate e visitate. Ogni anno sono ben due milioni i visitatori, provenienti da ogni parte del mondo, che fanno visita alle grotte italiane.
      Questo settore turistico, di nicchia ma in costante crescita, sostiene e incentiva lo sviluppo di aree del territorio nazionale spesso economicamente disagiate e favorisce l'occupazione e le attività imprenditoriali e commerciali con ricadute rilevanti sull'indotto di territori solitamente isolati e tendenti allo spopolamento.
      Nonostante gli ottimi risultati ottenuti ogni anno dal circuito delle grotte turistiche, anche in virtù dei rilevanti investimenti effettuati per il miglioramento dell'offerta, questo peculiare settore non gode di adeguate strategie nazionali di tutela e di sviluppo del bene primario ipogeo.
      È per colmare questa lacuna che la presente proposta di legge intende stabilire dei criteri condivisi per il riconoscimento di una cavità naturale quale «grotta turistica», assicurando l'adeguata attenzione delle istituzioni agli operatori del settore, salvaguardando il loro lavoro, garantendo la sicurezza dei visitatori e valorizzando il patrimonio naturalistico italiano.
      Le grotte turistiche, infatti, rappresentano un'attrattiva naturalistica di grande importanza, da sempre molto apprezzata anche dai turisti stranieri, poiché permette di riscoprire il territorio sia nell'ottica scientifico-culturale sia nell'ottica delle tradizioni e del patrimonio culturale.
      Nella didattica, le grotte rivestono una grande importanza in quanto permettono, meglio di altri ambiti, di praticare un approccio interdisciplinare: sono così coinvolte un gran numero di scolaresche, che tutti gli anni effettuano visite guidate nel mondo sotterraneo.
      L'Associazione grotte turistiche italiane (AGTI) è un'organizzazione che associa alcune delle grotte turistiche italiane più grandi e spettacolari, il cui compito primario sono la divulgazione e la valorizzazione a scopi didattici del patrimonio ipogeo. Requisito essenziale per l'Associazione è anche la garanzia del rispetto di alcuni standard di qualità, che permettono di effettuare le visite al maggior livello di sicurezza per l'utenza, assicurando al contempo il rispetto, la salvaguardia e l'indagine scientifica degli ambienti e della fauna ipogei, contribuendo alla loro conoscenza e promozione.
      Con l'approvazione della presente proposta di legge si avrà il riconoscimento ufficiale delle peculiarità operative della AGTI, della sua attività di protezione dell'ambiente speleologico e dell'ottimizzazione del profitto economico (articolo 6).
      La frammentazione delle leggi regionali rende infatti difficoltosa un'azione unitaria a carattere nazionale per adeguare gli standard qualitativi e di sicurezza, presentando altresì un'offerta turistico-speleologica integrata su tutto il territorio nazionale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, stabilisce i princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico; il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ha poi introdotto nel nostro ordinamento il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo. Tuttavia in nessuno di questi strumenti legislativi, atti a favorire lo sviluppo del turismo italiano, sono prese in considerazione le grotte turistiche. Per tale motivo, con la presente proposta di legge si inseriscono le grotte turistiche nel sistema turistico nazionale (articolo 1) e si riconosce la figura professionale della guida turistica delle grotte (articolo 3), mentre con l'articolo 2 si definiscono i requisiti delle grotte turistiche.
      Dal 1994 ad oggi si sono verificati cambiamenti epocali per quanto concerne l'offerta turistica e il modo stesso di promuovere il territorio. L'attività degli operatori turistici non si limita più all'accoglienza, ma necessariamente si occupa delle strategie di marketing per attrarre il visitatore, portando alla sua conoscenza quanto offre il territorio circostante e proponendogli un servizio integrato alberghiero, ricreativo e culturale. L'offerta deve essere pertanto di qualità, e rispondente alla normativa vigente in termini di sicurezza sia per quanto concerne gli operatori del settore, che devono essere qualificati, sia per quanto concerne i fruitori del servizio, così come disposto dall'articolo 4 della presente proposta di legge. Tenuto conto della varietà dei sistemi gestionali, dai consorzi alle amministrazioni comunali, dai privati alle società, risulta fondamentale la funzione dell'AGTI per coordinare, promuovere, commercializzare e, soprattutto, indirizzare, quale osservatorio privilegiato, lo sviluppo turistico dell'intero sistema delle grotte turistiche italiane. In questo contesto s'inserisce l'esigenza di raccogliere tutte le risorse disponibili ed incanalarle verso un progetto globale e di ampio respiro in grado di supportare l'obiettivo di fondo: convogliare il maggior flusso possibile, sia turistico che scolastico, verso le grotte turistiche, con una visione capace di guardare sia al breve sia al lungo periodo, nel pieno rispetto della cultura del turismo ecosostenibile come sancito dall'articolo 5 della presente proposta di legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. Finalità della presente legge è l'inserimento delle grotte turistiche nel sistema turistico nazionale, nonché la definizione dei princìpi fondamentali per lo sviluppo ecosostenibile delle medesime grotte.

Art. 2.
(Definizioni e requisiti).

      1. Ai fini della presente legge sono definite grotte turistiche le cavità naturali ipogee gestite da soggetti autorizzati e le cui visite sono guidate da personale appositamente formato. Dalla definizione di cui al presente comma sono esclusi gli ipogei artificiali.
      2. Le grotte turistiche devono possedere i seguenti requisiti:

          a) origine naturale della grotta; sono ammesse le gallerie artificiali solo se indispensabili per facilitare o per consentire la visita delle cavità naturali;

          b) sentieri agibili in condizioni di sicurezza senza alcuna necessità di illuminazione individuale e di attrezzature, calzature o abbigliamento particolari;

          c) impianto elettrico in grado di illuminare in maniera efficace l'ambiente sotterraneo, garantendo una visione del sentiero sufficiente per procedere in condizioni di sicurezza;

          d) percorsi sotterranei con uno sviluppo di almeno 100 metri calcolando il percorso di andata e di ritorno. Tale limite non si applica alle cavità naturali caratterizzate da aspetti scientifici, estetici, archeologici, storici, paleontologici o paletnologici di particolare rarità o importanza.

Art. 3.
(Figure professionali).

      1. Tra le figure professionali del turismo, di cui all'articolo 6 del codice della normativa statale in materia di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è compresa la figura professionale della guida di grotte turistiche.
      2. Le regioni provvedono, nell'ambito delle loro competenze, a disciplinare le modalità di accesso, di esercizio e di tutela della figura professionale della guida di grotte turistiche.

Art. 4.
(Aperture di nuove grotte turistiche).

      1. Le aperture di nuove grotte turistiche sono autorizzate dagli enti locali acquisito il parere dell'Associazione grotte turistiche italiane di cui all'articolo 6. Fatti salvi particolari vincoli di carattere archeologico, naturalistico o di altra natura, l'autorizzazione è subordinata al rispetto della normativa nazionale vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Art. 5.
(Sviluppo ecosostenibile delle grotte turistiche).

      1. Ogni attività riguardante le grotte turistiche, comprese quelle già aperte al pubblico alla data di entrata in vigore della presente legge, deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, al fine di non danneggiare l'ecosistema ipogeo.
      2. Al fine di salvaguardare l'ecosistema della grotta turistica, essa è soggetta a un monitoraggio continuo per verificare l'impatto dell'antropizzazione sull'ambiente naturale e per controllare la proliferazione della lampenflora.

Art. 6.
(Associazione grotte turistiche italiane).

      1. La Repubblica riconosce la funzione di valorizzazione e di divulgazione del patrimonio costituito dalle grotte turistiche esercitata dall'Associazione grotte turistiche italiane.
      2. L'Associazione grotte turistiche italiane provvede ad assumere adeguate iniziative per promuovere, su tutto il territorio nazionale, le grotte turistiche, tenuto conto, ai sensi degli articoli 4 e 5, della tutela della salute e della sicurezza e dello sviluppo ecosostenibile.
      3. L'Associazione grotte turistiche italiane provvede in particolare:

          a) alla valorizzazione e alla corretta divulgazione scientifica degli aspetti fondamentali riguardanti i fenomeni carsici ipogei e di superficie;

          b) allo studio delle problematiche che interessano direttamente o indirettamente la gestione delle grotte turistiche con particolare attenzione alla sicurezza degli operatori turistici e dei visitatori delle grotte;

          c) alla tutela ambientale e allo sviluppo ecosostenibile delle grotte turistiche dei siti che le circondano;

          d) alla promozione di un'immagine complessiva delle grotte turistiche finalizzata ad accrescere l'interesse verso il mondo sotterraneo;

          e) alla ricerca di soluzioni sempre più efficaci per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente comma e per l'ottimizzazione dei servizi forniti ai visitatori.

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