Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 911 |
1. Finalità della presente legge è l'inserimento delle grotte turistiche nel sistema turistico nazionale, nonché la definizione dei princìpi fondamentali per lo sviluppo ecosostenibile delle medesime grotte.
1. Ai fini della presente legge sono definite grotte turistiche le cavità naturali ipogee gestite da soggetti autorizzati e le cui visite sono guidate da personale appositamente formato. Dalla definizione di cui al presente comma sono esclusi gli ipogei artificiali.
2. Le grotte turistiche devono possedere i seguenti requisiti:
a) origine naturale della grotta; sono ammesse le gallerie artificiali solo se indispensabili per facilitare o per consentire la visita delle cavità naturali;
b) sentieri agibili in condizioni di sicurezza senza alcuna necessità di illuminazione individuale e di attrezzature, calzature o abbigliamento particolari;
c) impianto elettrico in grado di illuminare in maniera efficace l'ambiente sotterraneo, garantendo una visione del sentiero sufficiente per procedere in condizioni di sicurezza;
d) percorsi sotterranei con uno sviluppo di almeno 100 metri calcolando il percorso di andata e di ritorno. Tale limite non si applica alle cavità naturali caratterizzate da aspetti scientifici, estetici, archeologici, storici, paleontologici o paletnologici di particolare rarità o importanza.
1. Tra le figure professionali del turismo, di cui all'articolo 6 del codice della normativa statale in materia di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è compresa la figura professionale della guida di grotte turistiche.
2. Le regioni provvedono, nell'ambito delle loro competenze, a disciplinare le modalità di accesso, di esercizio e di tutela della figura professionale della guida di grotte turistiche.
1. Le aperture di nuove grotte turistiche sono autorizzate dagli enti locali acquisito il parere dell'Associazione grotte turistiche italiane di cui all'articolo 6. Fatti salvi particolari vincoli di carattere archeologico, naturalistico o di altra natura, l'autorizzazione è subordinata al rispetto della normativa nazionale vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
1. Ogni attività riguardante le grotte turistiche, comprese quelle già aperte al pubblico alla data di entrata in vigore della presente legge, deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, al fine di non danneggiare l'ecosistema ipogeo.
2. Al fine di salvaguardare l'ecosistema della grotta turistica, essa è soggetta a un monitoraggio continuo per verificare l'impatto dell'antropizzazione sull'ambiente naturale e per controllare la proliferazione della lampenflora.
1. La Repubblica riconosce la funzione di valorizzazione e di divulgazione del patrimonio costituito dalle grotte turistiche esercitata dall'Associazione grotte turistiche italiane.
2. L'Associazione grotte turistiche italiane provvede ad assumere adeguate iniziative per promuovere, su tutto il territorio nazionale, le grotte turistiche, tenuto conto, ai sensi degli articoli 4 e 5, della tutela della salute e della sicurezza e dello sviluppo ecosostenibile.
3. L'Associazione grotte turistiche italiane provvede in particolare:
a) alla valorizzazione e alla corretta divulgazione scientifica degli aspetti fondamentali riguardanti i fenomeni carsici ipogei e di superficie;
b) allo studio delle problematiche che interessano direttamente o indirettamente la gestione delle grotte turistiche con particolare attenzione alla sicurezza degli operatori turistici e dei visitatori delle grotte;
c) alla tutela ambientale e allo sviluppo ecosostenibile delle grotte turistiche dei siti che le circondano;
d) alla promozione di un'immagine complessiva delle grotte turistiche finalizzata ad accrescere l'interesse verso il mondo sotterraneo;
e) alla ricerca di soluzioni sempre più efficaci per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente comma e per l'ottimizzazione dei servizi forniti ai visitatori.