Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1294 |
a) l'applicazione, ai fini pensionistici, di un'aliquota unica di contribuzione alla gestione di previdenza obbligatoria di appartenenza, in misura complessiva pari al 25 per cento del reddito lordo da lavoro, per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del prestatore;
b) l'estensione e l'uniformazione dei regimi di contribuzione per il finanziamento dell'indennità di maternità, dell'assegno per il nucleo familiare, dell'indennità di malattia e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti e per gli iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995;
c) la generale assimilazione dell'aliquota di computo a quella di contribuzione, fatti salvi regimi speciali o transitori previsti dalla legge;
d) il riconoscimento di un trattamento pensionistico obbligatorio articolato secondo due componenti: una pensione di base finanziata dalla fiscalità generale, di importo pari all'attuale assegno sociale e rivalutabile secondo le medesime disposizioni; e una pensione calcolata secondo il vigente sistema contributivo;
e) infine, l'accesso alla pensione di base è condizionato al possesso dei seguenti requisiti, contributivi e anagrafici: almeno dieci anni di soggiorno legale, anche non continuativo, nel territorio nazionale; almeno dieci anni complessivi di contribuzione effettiva, anche non continuativa, ad una o più gestioni di previdenza obbligatoria; la maturazione dei requisiti anagrafici già previsti dalla legge per l'accesso alla pensione contributiva.
L'articolo 2 disciplina la delega riservata ad alcuni specifici interventi correttivi applicabili, in via generale, a tutti i lavoratori già iscritti alla previdenza obbligatoria.
In particolare, si propone:
a) la revisione dei criteri di perequazione automatica delle pensioni attraverso l'introduzione di forme di indicizzazione miste, riferite tanto all'andamento del costo della vita quanto alla dinamica delle retribuzioni reali. Più specificatamente, si ammette la possibilità di applicare, su opzione del lavoratore interessato, meccanismi dinamici di compensazione che prevedano trattamenti iniziali ridotti, che crescano nel tempo a dinamica più sostenuta;
b) la revisione dei criteri di perequazione automatica delle pensioni rivedendo
al ribasso in misura del 50 per cento dell'inflazione per la fascia superiore a dieci volte l'ammontare della pensione minima;c) il ricalcolo secondo il metodo contributivo delle pensioni superiori a dieci volte la pensione minima, liquidate con il metodo retributivo;
d) allo scopo di sostenere le pensioni degli attuali lavoratori parasubordinati iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, entro il 31 dicembre 2010, si prevede per essi un regime speciale di computo della pensione, articolato secondo l'anzianità di contribuzione effettiva, nella forma di una maggiorazione fino ad un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili al montante contributivo ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite dell'aliquota applicabile ai lavoratori dipendenti;
e) il riconoscimento di peculiari agevolazioni pensionistiche alle lavoratrici madri;
f) la revisione dei requisiti di reddito utili per il conseguimento della pensione minima nel sistema retributivo nel caso del pensionato che vive in coppia, allo scopo di consentire al coniuge in disagiate condizioni economiche il conseguimento dell'integrazione del trattamento a calcolo, se inferiore all'importo della pensione minima vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
g) l'agevolazione e l'incentivazione dei contratti part-time, con particolare riferimento ai soggetti che hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità nel sistema retributivo nonché ai lavoratori e alle lavoratrici impegnati in attività di cura e di assistenza di propri familiari;
h) la predisposizione di un piano nazionale per il prolungamento della vita attiva, orientato ad incentivare il rinnovamento dell'organizzazione del lavoro nelle imprese e nella pubblica amministrazione e a valorizzare le competenze dei lavoratori maturi, anche nell'ambito di attività di tutoraggio e affiancamento svolte a favore dei lavoratori neo-assunti.
L'articolo 3 dispone in merito ai pareri sugli schemi dei decreti legislativi.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria prevista dall'articolo 4, poiché in sede di conferimento della delega, a causa della complessità della materia trattata, non risulta possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di delega, la quantificazione degli oneri è rimessa ad una fase successiva e l'individuazione dei relativi mezzi di copertura condizionata all'adozione di specifici provvedimenti legislativi.
Si dispone infatti che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri siano emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo deve essere dunque allegata una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la revisione del sistema pensionistico applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai nuovi occupati dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive ed esonerative della medesima, nonché agli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) applicazione di un'aliquota unificata di contribuzione alla gestione di previdenza obbligatoria di appartenenza, in misura complessivamente pari al 25 per cento del reddito lordo da lavoro, per due terzi a carico del datore di lavoro, del committente ovvero dell'associante e per un terzo a carico del prestatore;
b) con riferimento ai lavoratori dipendenti e agli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, estensione e uniformazione dei regimi di contribuzione per il finanziamento dell'indennità di maternità, dell'assegno per il nucleo familiare, dell'indennità di malattia e dell'indennità di disoccupazione;
c) ai fini del calcolo della pensione, applicazione di un'aliquota unificata di computo in misura di norma pari all'aliquota
di contribuzione, fatti salvi i regimi speciali o transitori previsti dalla legge;d) riconoscimento di un trattamento pensionistico obbligatorio articolato secondo le seguenti componenti:
1) una pensione di base finanziata dalla fiscalità generale, di importo pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rivalutabile ai sensi delle disposizioni ivi previste;
2) una pensione di vecchiaia unificata calcolata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;
3) accesso al pensionamento di vecchiaia unificato sulla base di criteri di flessibilità in presenza di un'età anagrafica compresa tra 62 e 70 anni, ragguagliata ai coefficienti di trasformazione e a fronte dell'applicazione, secondo le disposizioni vigenti, dell'adeguamento periodico alla attesa di vita;
e) ai fini dell'accesso alla pensione di base di cui alla lettera d), numero 1), previsione dell'obbligatorio possesso dei seguenti requisiti:
1) almeno dieci anni di soggiorno legale, anche non continuativo, nel territorio nazionale;
2) almeno dieci anni complessivi di contribuzione effettiva, anche non continuativa, ad una o più gestioni di previdenza obbligatoria;
3) maturazione dei requisiti anagrafici previsti dalla legge per l'accesso alla pensione di base di cui alla lettera d), numero 1).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti norme di modifica della disciplina in materia di trattamenti previdenziali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:a) revisione dei criteri di perequazione automatica delle pensioni attraverso l'introduzione di forme di indicizzazione miste, riferite congiuntamente all'andamento del costo della vita e alla dinamica delle retribuzioni reali, anche applicabili, su opzione del lavoratore interessato, secondo meccanismi di compensazione che prevedano trattamenti iniziali ridotti;
b) revisione dei criteri di perequazione automatica delle pensioni prevedendo la riduzione della perequazione in misura pari al 50 per cento dell'inflazione per le pensioni superiori a dieci volte l'ammontare della pensione minima;
c) ricalcolo secondo il metodo contributivo delle pensioni superiori a dieci volte l'importo della pensione minima, liquidate con il metodo retributivo, allo scopo di applicare un contributo di solidarietà non superiore ad un terzo da applicare sul differenziale tra i due importi;
d) applicazione, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, entro il 31 dicembre 2010, di meccanismi differenziati di calcolo della pensione, articolati secondo l'anzianità della contribuzione effettiva, nella forma di una maggiorazione fino ad un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite dell'aliquota applicabile ai lavoratori dipendenti;
e) riconoscimento di agevolazioni alle lavoratrici madri, anche prevedendo un prolungamento della durata dei periodi di astensione dal lavoro per maternità e per puerperio fino a un massimo di due anni;
f) revisione dei requisiti di reddito utili per il conseguimento della pensione minima nel sistema retributivo nel caso di un pensionato che vive in coppia, allo
scopo di consentire al coniuge in disagiate condizioni economiche il conseguimento dell'integrazione del trattamento a calcolo, se inferiore all'importo della pensione minima previsto dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti;g) agevolazione e incentivazione dei contratti di lavoro a tempo parziale con particolare riferimento ai soggetti che hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità nel sistema retributivo nonché ai lavoratori impegnati in attività di cura e di assistenza di propri familiari;
h) predisposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché la Conferenza delle regioni e delle province autonome, di un piano nazionale per il prolungamento della vita attiva, orientato ad incentivare il rinnovamento dell'organizzazione del lavoro nelle imprese e nella pubblica amministrazione e a valorizzare le competenze dei lavoratori, anche nell'ambito di attività di tutoraggio e di affiancamento in favore dei lavoratori neo-assunti.
1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni
1. I decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge dai quali derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.
2. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi copertura.