Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1008


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato PIZZOLANTE
Agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori frontalieri nonché modifica all'articolo 3 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernente la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei medesimi
Presentata il 20 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Le problematiche dei lavoratori frontalieri sono ormai da troppo tempo affrontate prevedendo soluzioni temporanee.
      Un accordo in materia di doppia imposizione fiscale firmato il 13 giugno 2012 tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, che sarà ratificato da entrambi gli Stati, prevede una legge ordinaria del Parlamento italiano che risolva in maniera definitiva la questione del trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri, perché dal 2013, senza questa legge e senza franchigia, le tasse in Italia si pagherebbero sul 100 per cento dell'imponibile. La presente proposta di legge intende quindi dare una prospettiva organica, da non rinnovare anno per anno, per tutti coloro che lavorano all'estero rimanendo residenti in Italia.
      In base alla normativa vigente è infatti considerato frontaliero il soggetto residente in Italia che non soggiorna all'estero, ma che presta l'attività, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi.
      Tuttavia risulta impossibile stabilire un concetto univoco che comprenda criteri obiettivi per la definizione del lavoro frontaliero. Tale concetto copre infatti realtà diverse, a seconda che si considerino l'accezione dell'Unione europea – enunciata in particolare in materia di sicurezza sociale – o le numerose definizioni contenute nelle convenzioni bilaterali di doppia imposizione, valide per la determinazione del regime fiscale applicabile ai lavoratori frontalieri.
      In virtù della normativa dell'Unione europea, l'espressione «lavoratore frontaliero» designa qualsiasi lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro e residente nel territorio di un altro Stato membro (criterio politico), dove torna in teoria ogni giorno o almeno una volta alla settimana (criterio temporale).
      Sotto il profilo strettamente numerico la realtà dei lavoratori frontalieri non è certamente insignificante. Il serbatoio principale è rappresentato dalla Svizzera con circa 60.000 lavoratori italiani frontalieri, di cui 48.000 in Canton Ticino provenienti dalle province di Como, Varese e Verbano-Cusio-Ossola, 6.500 nei Grigioni, provenienti soprattutto dalla provincia di Sondrio e in piccola parte da quella di Bolzano, 1.500 nel Vallese provenienti dalla zona di Verbano-Cusio-Ossola. A questi si aggiungono i più di 6.000 cittadini italiani che dall'Emilia-Romagna e dalle Marche si recano a lavorare nella Repubblica di San Marino, i 3.700 che giornalmente dalla provincia di Imperia si recano a lavorare soprattutto nel Principato di Monaco e in Francia (1.500), nonché altre centinaia di italiani che per lo stesso motivo si recano in Austria, in Slovenia e nella Città del Vaticano.
      Le convenzioni bilaterali ritengono elementi costitutivi della nozione di lavoro frontaliero sia la residenza sia la condizione di lavoro all'estero presso una zona di frontiera o in Paesi limitrofi e (come nel caso Italia-Svizzera) anche il rientro quotidiano presso il luogo di residenza in Italia.
      In ciascuna convenzione internazionale in materia sono definite regole simili ma non univoche. I redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in aree di frontiera e in altri Stati vicini a quello domestico, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, fino a tutto il 2011, concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente la quota di 8.000 euro, franchigia stabilita dalla legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003). Le leggi finanziarie successive hanno prorogato questa disposizione per gli anni dal 2004 al 2010. Nel 2011, con il decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, la franchigia è stata fissata a 6.700 euro. Il reddito dei lavoratori frontalieri è assoggettato al pagamento delle imposte in Italia fatti salvi gli eventuali accordi bilaterali contro le doppie imposizioni.
      Nell'ipotesi in cui la retribuzione riconosciuta al lavoratore frontaliero sia sottoposta a tassazione sia in Italia sia nel territorio straniero è applicabile l'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che prevede, al comma 1, un credito sulle imposte pagate all'estero a titolo definitivo, fino a concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo.
      Con la presente proposta di legge si vuole evitare che la tassazione dei redditi dei lavoratori frontalieri continui a essere sottoposta alla precarietà delle successive leggi di stabilità e goda invece di una norma autonoma e senza limiti di validità. Si ritiene infine che debbano essere affrontati anche alcuni aspetti come il sussidio di disoccupazione e la possibilità di scelta per la costruzione della pensione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, è soggetto a tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 10.000 euro.
      2. I percettori dei redditi di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
      3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 giugno 1997, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La durata massima di cui al primo periodo è elevata a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra cinquanta e cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per i lavoratori di età pari o superiore a cinquantasei anni».

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