Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1008 |
1. Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, è soggetto a tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 10.000 euro.
2. I percettori dei redditi di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 giugno 1997, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La durata massima di cui al primo periodo è elevata a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra cinquanta e cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per i lavoratori di età pari o superiore a cinquantasei anni».