Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1268 |
1. In attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le province interamente montane situate nelle regioni a statuto ordinario.
2. Alle province interamente montane di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 23, commi da 14 a 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1. Gli organi delle province interamente montane, individuate ai sensi dell'articolo 1, sono il presidente della provincia, la giunta provinciale e il consiglio provinciale. Per la loro composizione, si applicano le disposizioni della parte prima, titolo III, capo I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 1. Il presidente delle province interamente montane e il consiglio provinciale sono eletti a suffragio universale e diretto secondo le modalità stabilite dalla legge 25 marzo 1993, n. 81.
2. Per le province interamente montane già commissariate o in scadenza entro il 31 dicembre 2013, si procede all'elezione del presidente e del consiglio nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Nelle more del rinnovo, i commissari straordinari e gli organi delle province in scadenza rimangono in carica per la gestione ordinaria dell'ente.