Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1208 |
1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi sono vietate nelle acque del Mare Adriatico prospiciente le seguenti regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.
2. Il divieto di prospezione, di ricerca e di coltivazione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti autorizzatori avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono fatti salvi, fino al l'esaurimento dei relativi giacimenti, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in essere, nei limiti stabiliti dai provvedimenti stessi.