Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1178 |
1) salvaguardia di alcuni tracciati ferroviari in disuso o in corso di dismissione e che attraversano luoghi di particolare interesse sotto il profilo culturale, naturalistico e turistico;
2) tutela del prezioso patrimonio architettonico e di tutte le opere d'arte che compongono tali linee ferroviarie (stazioni, magazzini, caselli, ponti, gallerie, infrastrutture realizzate illo tempore mediante espropri di terreni per pubblica utilità) e conseguente inalienabilità;
3) istituzione di ferrovie turistiche da gestire con la collaborazione delle realtà associative già esistenti e operanti nel territorio della Repubblica e che hanno, o hanno avuto, contratti di comodato o convenzioni con società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane Spa finalizzati alla salvaguardia e al recupero dell'infrastruttura ferroviaria, nonché all'organizzazione di treni straordinari a carattere turistico.
1. La presente legge ha come finalità la salvaguardia e la valorizzazione dei tracciati ferroviari, delle stazioni e delle relative opere d'arte in disuso, o in corso di dismissione, ove comunque sia ancora possibile il ripristino dell'esercizio ferroviario in un'ottica turistica e che attraversano territori di particolare pregio naturalistico o archeologico.
2. Nel territorio della Repubblica sono individuate le seguenti linee ferroviarie per la loro trasformazione in ferrovia turistica:
a) la ferrovia Palazzolo-Paratico (Lombardia);
b) la ferrovia Asciano-Monte Antico (Toscana);
c) la ferrovia della Valmorea (Lombardia);
d) la ferrovia Ceva-Ormea (Piemonte);
e) la ferrovia Sulmona-Casteldisangro-Carpinone (Abruzzo-Molise);
f) la ferrovia Agrigento-Porto Empedocle (Sicilia);
g) la ferrovia Fano-Fermignano (Marche).
2. Le infrastrutture ferroviarie delle linee ferroviarie di cui al comma 1 sono anch'esse utilizzate a esclusivo scopo turistico.
1. Le linee ferroviarie, le stazioni e le relative opere d'arte restano nella disponibilità
della società Rete ferroviaria italiana Spa, ente proprietario che si occupa della manutenzione ordinaria nonché della funzionalità e della sicurezza delle ferrovie turistiche. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero per i beni culturali, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, la società Rete ferroviaria italiana Spa e la società Trenitalia Spa istituiscono appositi tronchi di gestione delle ferrovie turistiche a cui demandare la gestione e la fruizione dei tracciati e delle stazioni, attraverso l'organizzazione di convogli ferroviari, l'allestimento di spazi museali e la promozione del servizio, coinvolgendo, ove presenti, le organizzazioni di volontariato che hanno, o hanno avuto, contratti di collaborazione o di comodato con società del gruppo Ferrovie dello Stato Spa, che già operano, o hanno operato, nelle istituenti linee turistiche. In assenza di tali organizzazioni si prevede il coinvolgimento dei comuni attraversati dalle linee ferroviarie turistiche.
2. La società Rete ferroviaria italiana Spa e la società Trenitalia Spa, al fine di risparmiare in termini di risorse umane, garantiscono agli operatori dei tronchi di gestione delle ferrovie turistiche di cui al comma 1, l'opportunità di conseguire le
a) modulo A (manovra di rotabili e deviatoi, limitatamente al tronco di gestione di appartenenza);
b) modulo D (accompagnamento di treni);
c) modulo E (condotta di treni su determinate tratte).
3. Agli operatori dei tronchi di gestione di cui al comma 2 sono attribuiti i seguenti compiti:
a) il coordinamento e l'organizzazione dei treni circolanti sulle ferrovie turistiche;
b) l'ispezione delle linee ferroviarie, d'intesa con la società Rete ferroviaria italiana Spa;
c) la pulizia e il decoro delle stazioni interessate dalle ferrovie turistiche oggetto di fermata;
d) la manutenzione ordinaria di scambi e di deviatoi;
e) la manutenzione e l'eventuale restauro di rotabili ferroviari storici od ordinari.
4. L'esercizio sulle ferrovie turistiche è programmato, semestralmente, dai tronchi di gestione che hanno altresì l'obbligo di trasmettere alla società Rete ferroviaria italiana Spa il calendario dei treni in programma. Sulle ferrovie turistiche può circolare materiale rotabile storico, anche non attrezzato con appositi sistemi di sicurezza e di ripetizione dei segnali, e materiale rotabile ordinario. Il materiale rotabile deve essere fornito dalla società Trenitalia Spa in base alle esigenze di ciascuna ferrovia turistica.
5. Gli enti gestori, per quanto di loro competenza, devono garantire l'accessibilità ai mezzi ed alle strutture, anche all'utenza turistica con disabilità fisica, psichica o sensoriale. A tale scopo devono essere rimosse le barriere architettoniche
1. Al fine di garantire l'avvio di ciascuna ferrovia turistica il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assegna, per il primo anno di esercizio, un contributo pari a 500.000 euro da destinare all'organizzazione dei treni storici e ordinari sulle ferrovie turistiche.
2. Gli operatori dei tronchi di gestione delle ferrovie turistiche concordano con le rispettive direzioni per il trasporto regionale le modalità e le tariffe relative al nolo dei convogli ferroviari.
3. I ricavi delle attività svolte dalle ferrovie turistiche sono, in base al relativo contratto, destinati ai rimborsi delle spese per gli operatori dei tronchi di gestione, alla promozione pubblicitaria delle ferrovie turistiche e al recupero e potenziamento delle infrastrutture delle medesime ferrovie turistiche.