Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1517 |
1. In ragione della particolare sensibilità ambientale e della vulnerabilità conseguente ai rischi prodotti dal traffico marittimo, nella laguna di Venezia, dalla data stabilita con il decreto di cui al comma 2 e, comunque, decorso il termine previsto per la sua adozione nel medesimo comma 2, è vietato il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate adibite al trasporto di merci e passeggeri.
2. Entro 270 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentita la regione Veneto, sono individuati percorsi alternativi per la navigazione nella laguna di Venezia. Il decreto stabilisce la data dalla quale tali percorsi divengono operativi. Dalla medesima data si applica il divieto di cui al comma 1. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applica comunque il divieto di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del divieto di cui al comma 1, le modalità di regolazione del traffico marittimo nel canale della Giudecca e nel bacino di San Marco sono stabilite dal sindaco di Venezia, sentito il consiglio comunale. La capitaneria di porto di Venezia garantisce il rispetto di tali modalità, allo scopo applicando le sanzioni previste dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni vigenti.