Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1517


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MARCON, ZAN, PELLEGRINO, ZARATTI
Disciplina del transito delle grandi navi nella laguna di Venezia
Presentata l'8 agosto 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di porre un termine certo a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2012 (cosiddetto decreto «Clini-Passera») che vieta la navigazione di imbarcazioni mercantili adibite al trasporto di merci e di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda nella laguna di Venezia – in particolare nel canale della Giudecca e nel bacino di San Marco – e nelle altre aree previste dal decreto.
      Dopo la tragedia dell'incidente della nave Costa Concordia davanti all'isola del Giglio nel gennaio 2012 e numerosi casi di rischio segnalati da esperti e da giornalisti al passaggio delle «grandi navi» nel canale di San Marco e nel canale della Giudecca, si pone con urgenza la necessità di stabilire una data certa oltre la quale non sia più consentita la navigazione in tali aree per le navi di oltre 40.000 tonnellate di stazza lorda. Questo divieto è già previsto – ma sospeso – dal citato decreto Clini-Passera la cui adozione è stata accelerata dal drammatico incidente della Costa Concordia. È una richiesta che viene dalle organizzazioni ambientaliste, dal mondo della cultura, dal mondo dell'associazionismo e dai comitati, raccolto nella campagna «No grandi navi» che proprio nelle giornate del 7, 8 e 9 giugno 2013 ha promosso manifestazioni e iniziative di mobilitazione per chiedere il divieto di navigazione per le imbarcazioni superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda nella laguna di Venezia.
      Attualmente navigano nel canale della Giudecca e nel bacino di San Marco imbarcazioni di 120.000 – 130.000 tonnellate di stazza lorda, lunghe più di tre campi di calcio, alte come dei palazzi di sette od otto piani, fino a 60 metri di altezza. Nel 2012 oltre 1.000 navi sono transitate per il canale della Giudecca e per il canale di San Marco, esponendo a gravissimi rischi una città che si può considerare patrimonio storico e culturale del mondo e dell'umanità dissestando, con il loro passaggio, i canali della laguna e mettendo a repentaglio il delicato ecosistema marino dell'intera area, esponendola inoltre la laguna a gravi rischi di inquinamento. Una città patrimonio del mondo e dell'umanità come Venezia non può essere messa a rischio per gli interessi di un settore come quello della crocieristica che, naturalmente, deve essere salvaguardato ma deve esplicare la sua attività nel rispetto dei vincoli ambientali, di una città come Venezia e delle leggi dello Stato.
      Il decreto Clini-Passera stabilisce il divieto per il passaggio delle navi superiori alle 40.000 tonnellate di stazza lorda, ma lo sospende – all'articolo 3 recante le disposizioni transitorie – in attesa della definizione di soluzioni alternative che dovrebbero essere individuate «dall'Autorità marittima, con proprio provvedimento» invitando la stessa Autorità a mitigare i rischi attuali con l'adozione di misure specifiche «d'intesa con il Magistrato delle acque di Venezia e l'Autorità portuale». Fino ad oggi queste soluzioni non sono state trovate e il rischio che si corre è che si rinvii ulteriormente ogni discussione. Alcune ipotesi sono state avanzate, come quella dell'utilizzo delle banchine di Porto Marghera (per il loro adeguamento basterebbero pochissimi mesi) per l'attracco delle navi, ma fino ad oggi nessun passo avanti è stato fatto in questa direzione.
      Ecco perché la proposta di legge, fissa il termine di 270 giorni dalla data della sua entrata in vigore come data ultima per l'individuazione di soluzioni alternative a quelle attuali. Se entro tale data non saranno individuate soluzioni diverse, dal giorno successivo scatterà il divieto di navigazione per le imbarcazioni di oltre 40.000 tonnellate di stazza lorda.
      Scopo di questa disposizione è duplice: stimolare le autorità preposte ad accelerare l'individuazione e la realizzazione di soluzioni alternative alla navigazione delle imbarcazioni di grande tonnellaggio nel canale della Giudecca e nel canale di San Marco e, in caso contrario, dare attuazione al divieto, con l'individuazione del termine massimo dei 270 giorni.
      Al comma 4 si prevede che il numero annuale di transiti di navi da crociera e di traghetti nella laguna di Venezia non può comunque superare quello dei transiti registrati nell'anno 2012.
      Si tratta di un provvedimento urgente e necessario per salvaguardare un patrimonio del mondo e dell'umanità come Venezia e un ecosistema lagunare unico al mondo dai rischi di inquinamento e di dissesto dei canali, conseguenza che andrebbe evitata a tutti costi per una città già afflitta dai problemi derivati dai cambiamenti climatici e dal peggioramento, negli ultimi anni, del fenomeno dell'acqua alta. Questo provvedimento è anche un contributo per ripensare a quelle forme di turismo invasivo (come quello della crocieristica, quando non è rispettoso della tutela del nostro patrimonio ambientale e artistico) e senza controllo che riguarda non solo Venezia, ma molti luoghi e città del nostro Paese, a favore di un turismo sostenibile e compatibile con la salvaguardia e con la valorizzazione delle nostre città d'arte, dei luoghi di particolare interesse naturalistico e delle attività economiche e sociali della popolazione residente.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. In ragione della particolare sensibilità ambientale e della vulnerabilità conseguente ai rischi prodotti dal traffico marittimo, nella laguna di Venezia, dalla data stabilita con il decreto di cui al comma 2 e, comunque, decorso il termine previsto per la sua adozione nel medesimo comma 2, è vietato il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate adibite al trasporto di merci e passeggeri.
      2. Entro 270 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentita la regione Veneto, sono individuati percorsi alternativi per la navigazione nella laguna di Venezia. Il decreto stabilisce la data dalla quale tali percorsi divengono operativi. Dalla medesima data si applica il divieto di cui al comma 1. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applica comunque il divieto di cui al comma 1.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del divieto di cui al comma 1, le modalità di regolazione del traffico marittimo nel canale della Giudecca e nel bacino di San Marco sono stabilite dal sindaco di Venezia, sentito il consiglio comunale. La capitaneria di porto di Venezia garantisce il rispetto di tali modalità, allo scopo applicando le sanzioni previste dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni vigenti.


      4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero annuale di transiti di navi da crociera e di traghetti nella laguna di Venezia non può comunque superare quello dei transiti registrati nell'anno 2012.
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