Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1683 |
1. Al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai princìpi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, è istituito il reddito minimo garantito.
2. Il reddito minimo garantito ha lo scopo di contrastare la marginalità, di garantire la dignità della persona e di favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto della disuguaglianza e dell'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro.
3. Le prestazioni del reddito minimo garantito costituiscono livelli essenziali concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il relativo regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. Ai fini di cui alla presente legge si intende per:
a) «reddito minimo garantito»: l'insieme di forme reddituali dirette e
indirette che mirano ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa; le forme reddituali dirette consistono nell'erogazione di somme di denaro, quelle indirette nell'erogazione di beni e di servizi in forma gratuita o agevolata da parte dello Stato e di enti territoriali, enti pubblici e privati convenzionati;b) «centri per l'impiego»: le strutture previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
c) «nucleo familiare»: l'insieme delle persone che dividono una medesima abitazione e che, indipendentemente dalla composizione anagrafica, hanno una relazione di coniugio o di tipo genitoriale;
d) «lavoratori autonomi»: i lavoratori che prestano attività lavorativa senza vincoli di subordinazione e che sono titolari di partita IVA;
e) «lavoratori a tempo parziale»: i lavoratori che prestano attività di lavoro subordinato con un orario di lavoro inferiore a quello normale individuato all'articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi.
1. Il reddito minimo garantito, in relazione alla sua forma reddituale diretta, consiste nell'erogazione di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita delle famiglie degli impiegati e degli operai elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
2. La persona ammessa a beneficiare del reddito minimo garantito riceve, altresì, un contributo parziale o integrale per fronteggiare le spese impreviste, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal
1. Sono beneficiari del reddito minimo garantito coloro che, al momento della presentazione della domanda per l'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 3, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza nel territorio nazionale da almeno ventiquattro mesi;
b) iscrizione ai centri per l'impiego, salvo che si tratti di lavoratori autonomi, di lavoratori a tempo parziale o di lavoratori che hanno subìto la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni;
c) reddito personale imponibile non superiore a 8.000 euro nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza;
d) reddito del nucleo familiare in cui il soggetto richiedente è inserito non superiore all'ammontare stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4. A tale fine il regolamento prevede, comunque, un ragionevole bilanciamento tra il carattere individuale dell'attribuzione e i criteri di equità e solidarietà sociale;
e) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico;
f) non essere in possesso a livello individuale di un patrimonio mobiliare o immobiliare superiore a quanto stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4. Il regolamento assicura che nella determinazione della soglia patrimoniale oltre la quale si perde il diritto al reddito minimo garantito non si tenga conto della proprietà di un immobile residenziale adibito ad abitazione principale del beneficiario, né degli altri beni mobili o immobili necessari alla soddisfazione dei bisogni primari della persona, indicati dall'articolo 5, comma 2.
1. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per il riconoscimento e per l'erogazione di prestazioni di reddito minimo garantito nelle forme dirette e indirette, ulteriori e aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'articolo 3.
2. Le linee guida di cui al comma 1 stabiliscono le modalità con cui:
a) garantire la circolazione gratuita, previo accordo con gli enti e con i soggetti privati interessati, sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale su gomma, rotaia e metropolitano;
b) favorire la fruizione di attività e di servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo;
c) contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi;
d) garantire la fornitura gratuita dei libri di testo scolastici;
e) erogare contributi per ridurre l'incidenza del costo della locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale sul reddito dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, titolari del contratto di locazione;
f) garantire la gratuità delle prestazioni sanitarie;
g) erogare somme in denaro aggiuntive rispetto a quelle di cui all'articolo 3, tenuto conto delle particolari esigenze di protezione e di sostegno nei differenti contesti territoriali.
3. Le regioni che intendono partecipare al raggiungimento degli obiettivi definiti nelle linee guida di cui al comma 1, di concerto con i comuni e con gli enti locali, stabiliscono un piano d'azione annuale e un
piano d'azione triennale, nel quale definiscono la platea dei beneficiari e il contenuto dei diritti da garantire che eccedono i livelli essenziali di cui all'articolo 3. 1. Il provvedimento di concessione del reddito minimo garantito ha una durata di dodici mesi. Alla scadenza del periodo indicato, il beneficiario che intende continuare a percepire il reddito minimo garantito è tenuto a presentare una nuova domanda al centro per l'impiego competente con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4.
2. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente al centro per l'impiego, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4, ogni variazione della propria situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale rilevante ai fini dell'erogazione del reddito minimo garantito.
1. Nel caso in cui uno dei beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, all'atto della presentazione della domanda o nelle successive sue integrazioni, dichiari il falso in ordine anche a uno solo dei requisiti previsti, l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 3 è sospesa e il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l'erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello nel quale ne ha indebitamente beneficiato.
2. Il beneficiario decade dal diritto al reddito minimo garantito al compimento
1. Il reddito minimo garantito è erogato dall'Istituto nazione della previdenza sociale (INPS) a seguito di comunicazione del centro per l'impiego competente.
2. Al fine di cui al comma 1 sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme necessarie, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio finanziario, sulla base di specifica rendicontazione.
3. Per il finanziamento del reddito minimo garantito di cui all'articolo 3 è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono dotazioni provenienti dalla fiscalità generale.
1. Il Governo è delegato a provvedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al riordinamento della disciplina delle prestazioni assistenziali erogate dallo Stato, di cui all'allegato B annesso alla presente legge, secondo il seguente principio e criterio direttivo: assicurare la compatibilità di tali prestazioni con il reddito minimo garantito previsto dalla presente legge.
1. Il Governo è delegato a riformare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina degli ammortizzatori sociali, secondo il seguente principio e criterio direttivo: introdurre un sussidio unico di disoccupazione, esteso a tutte le categorie di lavoratori in stato di disoccupazione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di provenienza e dall'anzianità contributiva e assicurativa.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge, il Governo provvede a stabilire le modalità di determinazione del compenso orario minimo applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione lavorativa, inclusi quelli di natura parasubordinata e quelli con contenuto formativo.
2. Il salario base dei lavoratori dipendenti e parasubordinati non può essere determinato in misura tale che il reddito del lavoratore risulti inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del compenso orario minimo di cui al comma 1.
ALLEGATO A
(Articolo 3, commi 3 e 4)
Coefficienti di maggiorazione del reddito minimo garantito in ragione del numero di familiari a carico | ||
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ALLEGATO B
(Articoli 3, comma 5, e 5, comma 1)
Prestazioni assistenziali erogate dallo Stato oggetto di riordino | |
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Assegno sociale | Legge n. 335 del 1995 |
Pensione sociale | Articolo 26, della legge n. 153 del 1969 |
Assegno ai nuclei familiari numerosi | Articolo 65, della legge n. 448 del 1998 |
Assegno di maternità di base | Articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 |
Pensione di inabilità | Legge n. 118 del 1971 |
Indennità di frequenza | Legge n. 118 del 1971 |
Assegno di invalidità | Legge n. 118 del 1971 |
Pensione per i ciechi | Legge n. 66 del 1962 |
Pensione ai sordi | Legge n. 381 del 1970 |
Social card minori | Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 |
Social card anziani | Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 |