| Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1759 |
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, devono essere dotati di un lettore elettronico delle tessere di cui al comma 2 del presente articolo per l'abilitazione al gioco dei soli utenti maggiorenni.
2. Indipendentemente dal tipo di gioco d'azzardo e dall'utilizzo di apparecchiature elettroniche, di tagliandi o di altri sistemi, tutte le forme di gioco con vincita in denaro sono subordinate all'utilizzo della tessera unica del giocatore, da rilasciare su apposita richiesta o della tessera sanitaria o di un documento d'identità, di seguito denominati «tessera».
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, fatti salvi i necessari adeguamenti tecnologici, per l'accesso ai giochi on line che prevedono vincite in denaro.
1. Il giocatore può chiedere la disabilitazione della propria tessera al fine di impedirsi l'accesso ai giochi con vincita in denaro.
2. La richiesta di disabilitazione può essere presentata presso le sale da gioco e i punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi.
3. La disabilitazione della tessera è effettuata on line dall'esercente delle sale
1. Il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è effettuato esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative.
2. Al termine di ogni sessione di gioco gli apparecchi di cui al comma 1 rilasciano un'apposita ricevuta, indicante l'ammontare complessivo della somma spesa e di quella vinta ed evidenziando la differenza tra le due somme. La ricevuta deve altresì indicare il tempo complessivo di collegamento con l'apparecchio e riportare formule di avvertimento contro i rischi del gioco d'azzardo patologico.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, fatti salvi i necessari adeguamenti tecnologici, per l'accesso ai giochi on line che prevedono vincite in denaro.
4. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2015.