Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1502 |
1. Al primo comma dell'articolo 544-ter del codice penale, dopo la parola: «etologiche» sono inserite le seguenti: «, compreso il loro utilizzo come richiami vivi nell'attività venatoria,».
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono animali in cattività utilizzati come richiami vivi nell'attività venatoria sono obbligati a denunciarne l'esistenza e a consegnarli al Corpo forestale dello Stato, che verifica le condizioni di salute degli animali rimettendoli in libertà.
2. Qualora le condizioni morfofunzionali e comportamentali degli animali di cui al comma 1 non siano compatibili con il ritorno alla vita selvatica, gli stessi animali sono affidati a enti nazionali preposti alla protezione degli animali, individuati dal Corpo forestale dello Stato.
3. Nel caso di omessa consegna degli animali ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.