Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1836


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro per gli affari europei
(MOAVERO MILANESI)
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre
Presentato il 22 novembre 2013


      

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Onorevoli Deputati! Con il presente disegno di legge il Governo esercita la facoltà, prevista dall'articolo 29, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), di presentare al Parlamento nel corso dell'anno un ulteriore disegno di legge di delegazione europea, riferito al «secondo semestre», dopo l'approvazione dell'ordinaria legge di delegazione europea 2013.
      Com’è noto, la legge n. 234 del 2012 ha previsto un nuovo strumento normativo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello europeo, in aggiunta agli ordinari strumenti delle leggi annuali europea e di delegazione europea, da utilizzare qualora sussistano esigenze ulteriori di adempimento di obblighi europei che non consentono di attendere la presentazione al Parlamento e l'approvazione del disegno di legge di delegazione europea dell'anno successivo.
      In virtù della situazione venutasi a creare per la mancata approvazione, nella XVI legislatura, dei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012, è stato necessario approvare celermente la legge di delegazione europea 2013 e non è stato possibile integrare le già numerose deleghe legislative conferite con la medesima legge.
      Nel corso dell'anno 2013, successivamente alla presentazione del disegno di legge annuale di delegazione europea al Parlamento, sono state pubblicate svariate direttive, molte delle quali necessitano di recepimento con norme di rango primario e recano un termine di recepimento che non consente di rinviare il conferimento delle relative deleghe al successivo disegno di legge di delegazione europea.
      Pertanto, al fine di utilizzare proficuamente il periodo che intercorre tra la legge di delegazione già approvata e quella del prossimo anno, con il presente disegno di legge sono conferite al Governo le deleghe legislative necessarie per recepire al più presto gli atti dell'Unione europea ed evitare il ritardo nell'adeguamento, che condurrebbe inevitabilmente all'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.
      L'articolo 1 reca la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive, elencate negli allegati A e B, che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse. Esso richiama gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativamente alle procedure, ai criteri direttivi e ai termini per l'esercizio delle deleghe legislative.
      In relazione agli oneri per prestazioni e controlli da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, nonché alle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.
      L'articolo 2 conferisce al Governo una delega legislativa biennale per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative, di competenza statale, per la violazione di norme precettive europee non trasfuse in leggi nazionali, perché contenute o in direttive attuate con fonti non primarie, quindi inidonee a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili. Non esiste infatti una normativa europea per le sanzioni, in ragione della diversità degli ordinamenti nazionali: i regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri la potestà di disciplinare le conseguenze della loro inosservanza.
      L'articolo 3 reca i princìpi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.
      La crisi finanziaria, già nel 2009, ha evidenziato le carenze dell'architettura di vigilanza europea, fortemente frammentata a livello nazionale e quindi non adeguata rispetto alle criticità poste dalla crescente integrazione del mercato unico europeo dei servizi finanziari e dell'attività dei gruppi bancari transfrontalieri.
      La necessità di dare una prima risposta alle criticità evidenziate dalla crisi ha portato, da una parte, all'approvazione di una nuova architettura di vigilanza europea e, dall'altra, ad una fase di riforma della regolamentazione dell'Unione europea relativa al settore bancario.
      Sotto il primo profilo, le innovazioni si sono sostanziate nella creazione del Comitato per i rischi sistemici – ESRB e, a livello microprudenziale, delle tre autorità settoriali (l'EBA per il settore bancario, l'EIOPA per quello assicurativo e l'ESMA per i mercati finanziari) con l'obiettivo di creare un complesso di regole uniche per gli operatori del mercato unico e dirimere in modo vincolante eventuali dispute tra autorità nazionali nella vigilanza dei gruppi transfrontalieri.
      Per quanto riguarda il quadro normativo, gli interventi di riforma hanno riguardato sia la vigilanza prudenziale – con l'approvazione, nel giugno 2013, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e del collegato regolamento 575/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (cosiddetto pacchetto CRD IV/CRR) – sia la gestione delle crisi bancarie (le due proposte di direttiva concernenti il risanamento e la risoluzione delle banche e la modifica della normativa sui sistemi di garanzia dei depositanti sono ancora in itinere).
      La definizione di questo nuovo quadro normativo rappresenta un tassello fondamentale della seconda fase della riforma della vigilanza europea, il Meccanismo unico di vigilanza (SSM) che diverrà operativo nell'ottobre 2014. L'entrata in vigore della CRD IV/CRR rappresenta un passaggio cruciale per l'operatività del SSM, dato che, superando le preesistenti normative nazionali, mette la Banca centrale europea (BCE), in qualità di supervisore unico, in condizione di applicare gli stessi strumenti di vigilanza a tutte le banche dell'area euro sottoposte al suo controllo.
      L'insieme CRD IV/CRR costituisce la legislazione di base sull'armonizzazione delle norme di vigilanza nel settore bancario: essa si compone di una direttiva e di un regolamento di massima armonizzazione, che realizza il cosiddetto Single Rulebook nel mercato interno per il settore bancario; con il complesso di norme legislative (si tratta di quasi 700 articoli per circa 1.500 pagine di norme di grande dettaglio), vengono trasposti nell'ordinamento dell'Unione europea gli accordi di Basilea III, approvati dal Comitato di Basilea nel mese di dicembre del 2010 in risposta alla crisi finanziaria. La legislazione dovrà essere applicata dal 1 gennaio 2014; per diversi strumenti di controllo microprudenziale è prevista una graduale entrata in vigore, fino al 2018, come stabilito dal Comitato di Basilea.
      La delega legislativa sostanzialmente aderisce alla direttiva 2013/36/UE (CRD IV) salvaguardando la ripartizione di competenze fra le autorità di vigilanza interessate, l'ampiezza del ricorso alle fonti secondarie che caratterizza l'impianto normativo in materia di intermediari finanziari e il coordinamento con il complesso delle norme di diritto societario vigenti.
      La delega legislativa è più ampia del disposto normativo europeo con riguardo alla materia sanzionatoria. La direttiva CRD IV realizza, infatti, un'importante riforma del sistema sanzionatorio, alla quale si stanno allineando tutte le proposte di direttiva in materia finanziaria: l'articolo 66, comma 2, di tale direttiva sancisce infatti il passaggio ad un sistema volto a sanzionare in primo luogo l'ente, e solo sulla base dei presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione. In proposito si ritiene fondamentale che il sistema sanzionatorio in materia finanziaria sia coerente e organico: è necessario evitare che identici soggetti o violazioni tra loro omogenee siano assoggettati a regimi e procedure diverse a seconda dell'autorità [Banca d'Italia o Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB)] competente ad irrogare la sanzione. Pertanto si è ritenuto opportuno prevedere che siano riviste secondo i criteri indicati dalla direttiva CRD IV non solo le sanzioni amministrative recate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), ma anche di quelle recate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), per le violazioni della disciplina in materia di intermediari e dei mercati [si vedano le lettere i) e l), numero 1), del comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge]. Al fine di permettere un intervento complessivo, si è previsto uno specifico criterio di delega [lettera l), numero 2)] relativo alle sanzioni amministrative applicabili per la violazione della disciplina degli emittenti: in tale ambito non vi è rischio di interferenze fra le competenze delle autorità di vigilanza e le rispettive procedure.
      Sempre con riferimento all'impianto sanzionatorio, nell'ottica di un recupero di efficienza dei procedimenti sanzionatori, il numero 5) della lettera m) è volto a prevedere misure per la deflazione del contenzioso, la semplificazione dei procedimenti e la riduzione dei tempi della loro definizione. Nello stesso senso, può comportare un'obiettiva semplificazione il fatto di evitare che le autorità di vigilanza dispieghino le proprie attività per l'applicazione di sanzioni in relazione a comportamenti non più previsti come illeciti; queste considerazioni militano per l'estensione del principio del favor rei anche alle sanzioni amministrative previste dal TUF e dal TUB. D'altra parte, nel sistema del TUB e del TUF le sanzioni amministrative sono in larga parte connesse a violazioni di disposizioni secondarie soggette a frequenti modifiche e revisioni, con il rischio che il principio del favor rei finisca per aumentare, invece che ridurre, il contenzioso. Per questo motivo il legislatore delegato è chiamato, ai sensi del numero 1) della lettera m), ad un'attenta valutazione del bilanciamento dei costi e dei benefìci.
      L'articolo 4 conferisce al Governo la delega per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che mira a limitare l'eccessivo affidamento ai rating del credito e che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi.
      Alle disposizioni vigenti, emanate in attuazione delle direttive 2003/41/UE, 2009/65/UE e 2011/61/UE, saranno apportate le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/14/UE nell'ordinamento nazionale, al fine di favorire la riduzione dell'affidamento esclusivo o meccanico ai rating del merito creditizio emessi da agenzie di rating del credito, come definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009.
      Tanto al fine di evitare che gli investitori, compresi gli enti professionistici aziendali e professionali (EPAP), gli OICVM e i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), si affidino eccessivamente ai rating del merito creditizio per l'effettuazione dei loro investimenti.
      In conformità alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2013/14/UE e del regolamento (CE) n. 1060/2009, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 462/2013, saranno apportate le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, per realizzare il miglior coordinamento con le altre disposizioni vigenti, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione della disciplina europea sulle agenzie di rating del credito e di ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico ai rating emessi da tali agenzie, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.
      La disposizione proposta non presenta effetti finanziari e risulta coerente con la clausola di invarianza finanziaria apposta sull'intero articolo nel comma 2.
      L'articolo 5 è finalizzato a modificare la normativa nazionale per dare attuazione a due regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 115 del 25 aprile 2013: il regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital, e il regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale.
      I due regolamenti sono entrati in vigore il 22 luglio 2013 e richiedono agli Stati membri di designare le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza dei gestori nonché per sanzionare le violazioni degli obblighi posti dai regolamenti stessi.
      La delega prevede, pertanto, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'attuazione del regolamento (UE) n. 345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza previsti nei regolamenti alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico;

          b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti nei regolamenti, secondo i criteri e

le modalità previsti dall'articolo 187-octies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

          c) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni dei regolamenti in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e degli Stati non appartenenti all'Unione europea;

          d) prevedere per i casi di violazione degli obblighi stabiliti dai regolamenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in linea con quelle già stabilite, in materia di disciplina degli intermediari, dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e nei limiti massimi ivi previsti;

          e) apportare, in conformità alle definizioni, alla disciplina dei citati regolamenti n. 345/2013 e n. 346/2013 e ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria;

          f) dettare norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio.

      Per completezza si riporta una sintesi del contenuto dei citati regolamenti.
      Il regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (cosiddetto EuVECA: European venture capital funds), definisce e stabilisce norme comuni a livello europeo in relazione ai fondi per il capitale di rischio (venture capital) qualificati, che indirizzano le risorse finanziarie a imprese generalmente molto piccole, nelle fasi iniziali della loro esistenza societaria e che mostrano forti potenzialità di crescita ed espansione.
      Il regolamento, in relazione ai fondi per il venture capital qualificati, stabilisce norme comuni con particolare riferimento alla composizione del portafoglio dei fondi che operano sotto tale denominazione, agli obiettivi di investimento ammissibili, agli strumenti di investimento che si possono impiegare e alle categorie di investitori che possono investire in tali fondi.
      Il regolamento uniforma altresì gli obblighi per i gestori dei suddetti fondi in tutti gli Stati membri, stabilendo una serie di requisiti a carico dei gestori medesimi, che così possono utilizzare la denominazione «EuVECA», al fine di garantire regole uniformi nella commercializzazione degli stessi fondi e contribuendo così al corretto funzionamento del mercato e alla tutela dell'investitore.
      Il regolamento disciplina, quindi, i requisiti sia per la commercializzazione dei suddetti fondi sia per i gestori dei fondi per il venture capital qualificati, nonché i compiti delle autorità competenti degli Stati membri in relazione all'attività di registrazione dei gestori, di cooperazione amministrativa e di scambio di informazioni con le autorità degli altri Stati membri e con l'AESFEM, stabilendo i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti.
      Il regolamento, entrato in vigore il 22 luglio 2013, richiede agli Stati membri di designare l'autorità o le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza e i relativi poteri di intervento e sanzionatori.
      Il regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (cosiddetto EuSEF, European social entrepreneurship funds), si prefigge di sviluppare un mercato interno per i fondi qualificati per l'imprenditoria sociale istituendo un quadro normativo comune per i fondi di investimento che assicurano finanziamenti alle imprese sociali che forniscono servizi di assistenza, accesso al lavoro, integrazione sociale, professionale, tutela ambientale, eccetera.
      Tale quadro comune riguarda determinati requisiti qualitativi per i fondi, con particolare riferimento alla composizione del portafoglio, e requisiti per i gestori di

investimento collettivo che raccolgono capitali, che così possono utilizzare la denominazione «EuSEF».
      Il regolamento ha come obiettivo quello di far crescere le imprese sociali all'interno dell'Unione fornendo una disciplina uniforme per tutti gli Stati membri, tutelando anche l'investitore.
      Il regolamento disciplina i requisiti sia per la commercializzazione dei suddetti fondi sia per i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale, i compiti delle autorità competenti degli Stati membri in relazione all'attività di registrazione dei gestori, di cooperazione amministrativa e di scambio di informazioni con le autorità degli altri Stati membri nonché con l'AESFEM, stabilendo i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti.
      L'articolo 6 reca la delega al Governo, con specifici criteri direttivi per il suo esercizio, per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.
      L'attuazione della decisione quadro consentirà lo scambio del flusso di informazioni tra le autorità competenti dei vari Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence relative all'attività criminale.
      In particolare, le informazioni scambiate saranno quelle utili ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato, nel rispetto dei princìpi generali in tema di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
      Il termine di esercizio della delega è stato fissato in sei mesi, tenendo conto della presumibile data di entrata in vigore della legge di delegazione e della necessità di assicurare che l'attuazione della decisione quadro avvenga entro il 1 dicembre 2014. Infatti, in quella data cesserà di avere effetto la misura transitoria che l'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo 36 allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha previsto per gli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, adottati prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona; di conseguenza, la mancata attuazione della decisione quadro potrebbe comportare l'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea.
      La delega enuclea i seguenti criteri direttivi:

          a) alla lettera a), il criterio di delega demanda al decreto legislativo:

              1) l'individuazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 1 aprile 1981, n. 121, dell'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge, cui faranno riferimento gli omologhi organismi degli altri Stati, al fine di una gestione centralizzata e controllata dello scambio di informazioni;

              2) la definizione, ai fini di una più chiara applicazione a livello operativo, del significato e della portata dei seguenti istituti: «indagine penale», «operazione di intelligence criminale», «informazione e/o intelligence», rimandando espressamente al significato indicato all'articolo 2, lettere b), c) e d), della decisione quadro;

              3) l'individuazione dei reati per i quali è consentito lo scambio di informazioni in quelli previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nonché in quelli connessi al furto di identità relativo ai dati personali;

          b) alla lettera b), il criterio di delega stabilisce che siano individuate nel decreto legislativo di attuazione le modalità procedurali affinché le informazioni possano essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale, specificando i termini delle comunicazioni medesime, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione quadro;

          c) alla lettera c), il criterio di delega fornisce i princìpi direttivi in materia di scambio di informazioni ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine

su un reato, quando vi sia motivo di fatto per ritenere che le informazioni e l’intelligence pertinenti siano disponibili da parte di un altro Stato membro. In tal caso la richiesta dovrà precisare i motivi di fatto nonché le finalità cui sono destinate l'informazione e l’intelligence, nonché il nesso tra le finalità e la persona oggetto delle informazioni e dell’intelligence;

          d) alla lettera d), è richiesto che la norma di attuazione indichi i canali e la lingua di comunicazione secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro;

          e) alla lettera e) si prescrive che la norma di attuazione contenga le misure volte ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

          f) alla lettera f), il criterio di delega stabilisce che siano previste modalità procedurali per lo scambio spontaneo di informazioni e di intelligence, salvi i casi in cui è consentito il rifiuto ai sensi dell'articolo 10 della decisione quadro;

          g) alla lettera g) si prevede che, fatti salvi i casi indicati all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro, un'autorità competente possa rifiutarsi di fornire le informazioni e l’intelligence solo nel caso in cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della medesima decisione quadro;

          h) alla lettera h), il criterio di delega stabilisce che quando le informazioni o l’intelligence richieste da altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale, la trasmissione delle stesse da parte dell'autorità nazionale richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente;

          i) alla lettera i) si prevede che, nei casi di scambio spontaneo di informazioni e di intelligence tra l'autorità nazionale e le autorità di altro Stato membro, lo stesso avvenga, qualora le informazioni siano correlate a un procedimento penale, sempre a seguito dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente.

      Il comma 3 contiene la clausola di invarianza della spesa, chiarendo che alle attività previste dall'articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
      L'articolo 7 contiene una delega al Governo per la predisposizione di un decreto legislativo con il quale, una volta completato l’iter di recepimento dell'intero quadro europeo sulla protezione internazionale, si darà corso ad una procedura ricognitiva di tutte le disposizioni, ora contenute in diverse norme, per poter offrire al pubblico, alla comunità internazionale e agli operatori del settore un unico corpus iuris di questa importante materia. Fin dal Trattato di Amsterdam, infatti, la materia della protezione di chi chiede agli Stati membri rifugio da persecuzioni e da pericoli derivanti da stati di guerra generalizzati è stata comunitarizzata, prevedendo un'armonizzazione delle normative nazionali del settore. In attuazione delle direttive europee sul diritto di asilo, sulla protezione sussidiaria e sulla protezione temporanea, sono stati sinora approvati quattro decreti legislativi:

              1) decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario;

              2) decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (cosiddetta «direttiva accoglienza»);

              3) decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante attuazione della direttiva 2004/83/CE che stabilisce norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (cosiddetta «direttiva qualifiche»);

              4) decreto legislativo 20 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva

2005/85/CE che dispone norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (cosiddetta «direttiva procedure»).

      L'insieme di queste norme completa ed esaurisce il quadro delle norme sulla protezione internazionale voluto dall'Unione europea, obbligatorio e vincolante per ogni Stato membro, in virtù della sottoscrizione dei Trattati sull'Unione europea.
      Tale assunto trova concorde la giurisprudenza della Corte di cassazione che, con ordinanza n. 10686 del 26 giugno 2012, testualmente afferma: «Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui all'articolo 5, comma sesto, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione».
      Con il Trattato di Lisbona, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è stato modificato e ora, all'articolo 78, prevede che l'Unione europea sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, rendendo ancora più stringente il ravvicinamento delle normative nazionali e restringendo lo spazio di autonomia degli Stati membri. Per attuare tale principio sono state approvate altre tre direttive di «rifusione» delle precedenti, che vanno a completare il quadro della protezione internazionale che gli Stati membri riconoscono a chi fugge da guerre e persecuzioni.
      La prima direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011, di rifusione della direttiva «qualifiche» 2004/83/CE, del 29 aprile 2004, per il cui recepimento è stata conferita delega al Governo con la legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96, è in via di attuazione. Nel presente disegno di legge sono contenute le deleghe per l'attuazione delle altre due direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, che, con la rifusione delle direttive «procedure» e «accoglienza», completeranno il nuovo quadro della protezione internazionale.
      Completano il presente disegno di legge gli allegati A e B.
      Essi contengono l'elencazione delle direttive da recepire con decreto legislativo, la cui differenza è data dall’iter di approvazione parzialmente diverso, dal momento che per le sole direttive contenute nell'allegato B è previsto l'esame degli schemi di decreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
      Sul disegno di legge è stato acquisito il parere favorevole, senza osservazioni né condizioni, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, della legge n. 234 del 2012, nella sessione europea che si è svolta il 17 ottobre 2013.
      Rispetto al testo esaminato nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la formulazione sottoposta all'approvazione definitiva del Consiglio dei ministri aggiunge l'articolo 7, contenente una delega al Governo per la predisposizione di un testo unico sul diritto di asilo. L'articolo aggiuntivo non ha effetto su competenze delle regioni.
      In relazione alla natura e all'ambito delle disposizioni del presente disegno di legge, premesso che per ciascuna direttiva europea l'analisi di impatto della regolamentazione è stata effettuata a livello europeo, si opererà la valutazione dell'impatto regolatorio in fase di predisposizione dei singoli decreti legislativi di recepimento delle direttive nell'ordinamento interno, in attuazione della presente legge di delegazione.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

      Il disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. L'esperienza degli anni passati dimostra che è estremamente difficile riuscire a determinare – prima dell'effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive dell'Unione europea – se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi, contenuti nelle singole direttive, possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi comunitarie annuali, adottate ai sensi della legge n. 11 del 2005, non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare le eventuali spese.
      Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, il comma 4 dell'articolo 1 riproduce la consueta norma contenuta, tra i criteri direttivi generali della delega legislativa, nelle precedenti leggi comunitarie e che appare garantire sufficientemente sia una corretta gestione del bilancio dello Stato sia la possibilità di un puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. La disposizione prevede, infatti, che, nei casi in cui si tratti di spese strettamente necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva oggetto di recepimento e le stesse non possano essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delle amministrazioni competenti, il legislatore delegato potrà provvedere alla loro copertura a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
      L'articolo 3, che reca i princìpi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, non comporta conseguenze finanziarie. Come specificato nel comma 2, le autorità interessate provvederanno alle attività previste dalla medesima disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
      L'articolo 4, recante la delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come specificato nella clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2.
      L'articolo 5, che reca la delega legislativa per l'attuazione dei regolamenti UE n. 345/2013 (relativo ai fondi europei per il venture capital) e n. 346/2013 (relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica, coerentemente con quanto previsto nella clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2.
      L'articolo 6, che reca delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alle attività previste dal medesimo articolo si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Peraltro, la delega per l'attuazione della decisione quadro, con i medesimi criteri direttivi, era stata già inserita nella legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), sebbene non sia stata esercitata.
      L'articolo 7 reca una delega al Governo per la predisposizione di un testo unico in materia di diritto di asilo. Come previsto dal comma 3 del medesimo articolo, dall'attuazione della delega non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate dovranno provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.
      La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», che ha abrogato e sostituito la legge 4 febbraio 2005, n. 11, prevede un nuovo strumento normativo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello europeo, in aggiunta agli ordinari strumenti delle leggi annuali europea e di delegazione europea, da utilizzare qualora sussistano esigenze ulteriori di adempimento di obblighi europei che non consentono di attendere la presentazione al Parlamento e l'approvazione del disegno di legge di delegazione europea dell'anno successivo.
      In ossequio a quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, della citata legge n. 234 del 2012, è stato predisposto il disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, che conferisce al Governo le deleghe legislative necessarie per recepire gli atti dell'Unione europea che recano una scadenza ravvicinata, tale da non consentire il rinvio al disegno di legge di delegazione europea del prossimo anno.
      L'intervento normativo è coerente con il programma di Governo. Infatti, è interesse primario del Governo adempiere tempestivamente agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.
      Il disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre contiene, anzitutto, la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B, rinviando, quanto alle procedure, ai criteri direttivi e ai termini per l'esercizio delle deleghe, agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
      Esso contiene, inoltre, norme recanti criteri direttivi specifici per l'esercizio delle deleghe volte al recepimento di talune direttive, nonché la delega, con specifici criteri direttivi, per l'attuazione di due regolamenti europei, per il recepimento nell'ordinamento nazionale di una decisione quadro e la delega per l'emanazione di un testo unico sul diritto di asilo.
      Il disegno di legge reca, inoltre, una delega legislativa biennale per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili.


      L'analisi del quadro normativo nazionale sarà effettuata nelle relazioni di analisi tecnico-normativa dei singoli decreti legislativi di attuazione.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
      Il disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre prevede alcuni interventi volti a rendere la normativa nazionale più coerente con quella europea. Tale coerenza è da perseguire con un maggiore impegno da parte dello Stato italiano a seguito ed in considerazione dell'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea avvenuta il 1 dicembre 2009, che impone agli Stati membri un maggior rispetto della normativa europea.
      L'incidenza delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge sull'ordinamento giuridico vigente sarà valutata nelle relazioni ATN dei singoli decreti legislativi di attuazione.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.
      Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo sia in relazione al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.
      Il disegno di legge rinvia, per quanto concerne le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative, all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale, al comma 7, prevede che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa europea e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale. Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario dell'Unione e dei suoi Stati membri, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme europee determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. È inoltre prevista l'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali, nei casi in cui lo Stato venga condannato al risarcimento dei danni per violazione del

diritto dell'Unione europea per responsabilità imputabili agli enti territoriali, nelle materie di rispettiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
      Le norme contenute nel disegno di legge non contrastano con i princìpi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
      Nel disegno di legge non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione; è richiamato, invece, l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che prevede, tra i princìpi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe per l'attuazione delle direttive comunitarie, un principio di semplificazione amministrativa, coerentemente con l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi posto anche dalla Commissione europea.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
      Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
      Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente disegno di legge.

PARTE II. Contesto normativo europeo e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.
      Il provvedimento è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea mediante il conferimento di deleghe legislative al Governo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
      Non risultano avviate dalla Commissione europea procedure di infrazione in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
      Il provvedimento non contrasta con obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto.
      Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.
      Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
      L'indicazione sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea sarà eventualmente contenuta nelle analisi tecnico-normative relative ai singoli decreti legislativi di attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
      Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
      È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
      Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
      Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente disegno di legge.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
      Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
      Non sussistono altre deleghe aperte in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.
      L'articolo 1 del disegno di legge richiama, per quanto riguarda le procedure per l'esercizio delle deleghe, l'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, che al comma 5 prevede la delega al Governo per l'emanazione di eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B, da esercitare entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti legislativi.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.
      Il presente disegno di legge conferisce al Governo la delega legislativa per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B.
      Con riguardo al termine di esercizio della delega legislativa, esso rinvia all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale prevede che detto termine scada due mesi prima della scadenza del termine di recepimento indicato in ciascuna direttiva; per le direttive il cui termine di recepimento così determinato sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedano un termine di recepimento, la scadenza del termine di delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
      Il disegno di legge conferisce, inoltre una delega legislativa per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. Tale delega dovrà essere esercitata entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Reca altresì una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale. Tale delega dovrà essere esercitata entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge; infine, una delega per l'adozione di un testo unico sulla normativa in tema di diritto di asilo che dovrà essere esercitata entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti

legislativi di attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, contenute nell'allegato B al presente disegno di legge.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.
      Per la predisposizione del presente disegno di legge sono stati utilizzati, nei diversi settori di intervento, dati e riferimenti statistici già disponibili presso amministrazioni ed enti pubblici.


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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.
      2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
      3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
      4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea).

      1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE).

      1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/36/UE e all'applicazione del regolamento (UE) n. 575/

2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento n. 648/2012/UE;

          b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) secondo le rispettive competenze; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; nell'esercizio dei poteri regolamentari le autorità di vigilanza tengono conto dei princìpi di vigilanza adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea;

          c) attribuire alle autorità di vigilanza, secondo le rispettive competenze, tutti i poteri che la direttiva 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 richiedono di assegnare loro;

          d) rivedere, in linea con la direttiva 2013/36/UE, con il regolamento (UE) n. 575/2013 e con le linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea, la materia dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale degli intermediari, in modo da rafforzare l'idoneità a garantire la sana e prudente gestione degli intermediari stessi; individuare inoltre il momento della prima valutazione dei requisiti prescritti dalla nuova disciplina;

          e) attribuire alla Banca d'Italia il potere di rimuovere gli esponenti aziendali degli intermediari quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione;

          f) al fine di assicurare l'efficace recepimento della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché di rafforzare i presìdi relativi ai conflitti di interessi degli intermediari e a tutela delle esigenze di trasparenza e correttezza sostanziale, stabilire a carico dei soci e degli amministratori degli intermediari l'obbligo di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano

un interesse in conflitto e prevedere la nullità delle previsioni contrattuali in contrasto con le disposizioni in materia di remunerazione o di incentivazioni previste dalla disciplina secondaria di attuazione dei testi unici di cui ai decreti legislativi 1° settembre 1993, n. 385, e 24 febbraio 1998, n. 58;

          g) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare le facoltà di opzione che il regolamento (UE) n. 575/2013 attribuisce agli Stati membri;

          h) disciplinare modalità di segnalazione, all'interno degli intermediari e verso l'autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni;

          i) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

              1) rivedere, in modo organico e in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE e con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista dall'articolo 144 e la relativa procedura sanzionatoria, stabilendo:

          1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle società o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

          1.2) l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:

              1.2.1) la sanzione applicabile alle società o enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato;

              1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 10.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

              1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;

              2) estendere la disciplina sanzionatoria emanata ai sensi della presente lettera a tutte le violazioni previste nel vigente articolo 144, tenendo fermo, per le sanzioni in materia di trasparenza, il principio della rilevanza della violazione;

              3) rivedere la disciplina sanzionatoria di cui agli articoli 133, 139 e 140, in coerenza con i princìpi e criteri direttivi di cui al numero 1), punto 1.2);

              4) per le fattispecie previste dagli articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132, confermare i reati ivi previsti e avvalersi della facoltà, attribuita dalla direttiva 2013/36/UE, di non introdurre sanzioni amministrative;

          l) con riferimento alla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

              1) rivedere, in modo organico e in coerenza con i princìpi e criteri direttivi previsti alla lettera i), numero 1), punti 1.1) e 1.2), la disciplina e la procedura sanzionatoria relative alle sanzioni amministrative pecuniarie previste agli articoli 188, 189 e 190;

              2) rivedere, tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 262, i minimi e i massimi edittali

delle sanzioni di cui agli articoli 191, 192-bis, 192-ter, 193 e 194, in modo tale da assicurare il rispetto dei princìpi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda minimi non inferiori a 5.000 euro e massimi non superiori a 5 milioni di euro;

          m) con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attuazione delle lettere i) e l):

              1) valutare l'estensione del principio del favor rei ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione;

              2) definire i criteri cui la Banca d'Italia e la CONSOB devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689;

              3) prevedere le modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'Autorità bancaria europea, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE;

              4) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo il vigente riparto di competenze, il potere di definire disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

              5) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, prevedere, ove compatibili con la direttiva 2013/36/UE, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alle autorità di vigilanza la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità;

          n) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nel rispetto del vigente riparto di competenze, il potere di adottare le misure previste dalla direttiva 2013/36/UE relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dall'incarico;

          o) attribuire alle autorità di vigilanza, nel rispetto del vigente riparto di competenze, il potere di revocare l'autorizzazione all'esercizio delle attività degli intermediari nei casi previsti dalla direttiva 2013/36/UE, operando gli opportuni raccordi con la disciplina di gestione delle crisi;

          p) nel rispetto del vigente assetto di competenze delle autorità nazionali preposte alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e alle altre disposizioni vigenti in materia le modificazioni e integrazioni occorrenti ad adeguare l'entità delle sanzioni ivi previste, coerentemente con quanto stabilito alla lettera i), numero 1), punti 1.1) e 1.2), del presente comma, e a introdurre le misure di cui alla lettera n) nonché ogni altra modificazione e integrazione necessaria a garantire la coerenza, la proporzionalità e l'adeguatezza delle sanzioni previste a carico di tutti i soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

          q) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono alla sua

attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito).

      1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito, il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/14/UE nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, al fine di ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni (rating) di merito del credito emesse da agenzie di rating del credito, come definite all'articolo 3, paragrafo

1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009;

          b) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2013/14/UE e del regolamento (CE) n. 1060/2009, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 462/2013, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il migliore coordinamento con le nuove disposizioni per la corretta e integrale applicazione della disciplina europea sulle agenzie di rating del credito e per la riduzione dell'affidamento esclusivo o meccanico ai rating emessi da tali agenzie, garantendo un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

      2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital, e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital, e del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi

di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'attuazione del regolamento (UE) n. 345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza previsti nei medesimi regolamenti alla Banca d'Italia e alla CONSOB secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;

          b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti nei regolamenti, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-octies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;

          c) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni dei citati regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 in materia di cooperazione e di scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri di essa e degli Stati non appartenenti all'Unione europea;

          d) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi stabiliti dai regolamenti, in coerenza con quelle già stabilite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di disciplina degli intermediari ed entro i limiti massimi ivi previsti;

          e) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina dei citati regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 nonché ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati

dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria;

          f) dettare norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio.

      2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro, dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei

seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

          a) prevedere che:

              1) per «autorità competente incaricata dell'applicazione della legge» di cui all'articolo 2, lettera a), della decisione quadro si intendano le forze di polizia di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

              2) per «indagine penale», «operazione di intelligence criminale» e «informazione e/o intelligence» si intendano le procedure, le informazioni e i dati secondo quanto rispettivamente stabilito dall'articolo 2, lettere b), c) e d), della decisione quadro;

              3) per «reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo» si intendano quelli previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nonché quelli connessi al furto di identità relativo ai dati personali;

          b) prevedere modalità procedurali affinché le informazioni possano essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale, specificando i termini delle comunicazioni medesime, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione quadro;

          c) prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato quando vi sia un motivo di fatto per ritenere che le informazioni e l’intelligence pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro, e che la richiesta debba precisare i motivi di fatto e le finalità cui sono destinate l'informazione e l’intelligence nonché il nesso tra le finalità e la persona oggetto delle informazioni e dell’intelligence;

          d) determinare i canali e la lingua di comunicazione secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro;

          e) prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

          f) prevedere, fatti salvi i casi indicati all'articolo 10 della decisione quadro, modalità procedurali per lo scambio spontaneo di informazioni e di intelligence;

          g) prevedere che, fatti salvi i casi indicati all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro, un'autorità competente possa rifiutare di fornire le informazioni e l’intelligence solo nel caso in cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della medesima decisione quadro;

          h) prevedere che, quando le informazioni o l’intelligence richieste da un altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale, la trasmissione delle stesse da parte dell'autorità nazionale richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro;

          i) prevedere che nei casi in cui l'autorità nazionale competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni e di intelligence con le autorità competenti di altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, tale scambio avvenga conformemente a quanto previsto dalla lettera h).

      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale e di protezione temporanea).

      1.    Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, di cui all'allegato B, secondo le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea, adottati ai sensi dell'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea.
      2.    Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.
      3.    Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3).

      2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l'articolo 1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015);

      2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (termine di recepimento: 18 luglio 2015).

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

      2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (termine di recepimento: 30 giugno 2013);

      2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (termine di recepimento: 9 luglio 2015);

      2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito (termine di recepimento: 21 dicembre 2014);

      2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13, e da 15 a 22; 4, paragrafo 1; 5; 7, paragrafo 4; 8, paragrafi da 2 a 9; 9; 10, paragrafo 2; 11, paragrafi 1 e 3; da 12 a 16; da 18 a 29; da 31 a 35; 37; 38, paragrafi 1 e 2; da 39 a 42; 45; 46 e per gli allegati I, II e III, termine di recepimento: 30 giugno 2015; per il punto 4 dell'allegato I, termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);

      2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio 2015);

      2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28 dicembre 2014);

      2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31, paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50 e allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l'articolo 31, paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio 2018; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);

      2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 12, da 14 a 28, 30 e per l'allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);

      2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 20 luglio 2015);

      2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013);

      2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014);

      2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (senza termine di recepimento);

      2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (senza termine di recepimento).

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