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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1639 |
1. La lettera a-bis) del primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è abrogata.
1. Alla lettera a-bis) del secondo comma dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: «a fini di lucro» sono inserite le seguenti: «diretto, con esclusione di qualsiasi attività indiretta».
1. All'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è l'autorità amministrativa competente in relazione alle violazioni del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza raccoglie le segnalazioni di violazioni in materia di prevenzione e di repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del secondo comma assicurando il coordinamento con le amministrazioni
1. Dopo il secondo comma all'articolo 171-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
«L'autorità giudiziaria può disporre il sequestro preventivo delle somme realizzate in conseguenza della commissione dei reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter e 171-quater. Al fine di individuare i proventi dell'illecito l'autorità giudiziaria può delegare il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno a richiedere le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti internet coinvolti attraverso la richiesta di informazioni agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e
1. L'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – 1. Nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ognuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere e di altri materiali protetti qualora l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico, di ricerca scientifica, di critica o di discussione, e sempre che, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore.
2. In ogni caso sono liberi, per finalità di critica o di rassegna, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ognuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, relativi a un'opera o ad altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico. Il riassunto, la citazione o la riproduzione devono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
3. Nelle antologie a uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa le modalità per la determinazione dell'equo compenso, se dovuto.
1. Al capo II del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 11-bis. – 1. L'ordinamento riconosce e promuove i diritti dei consumatori alla corretta e libera fruizione delle opere protette dal diritto d'autore anche in ambito digitale.
2. La protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi al suo esercizio non può essere esercitata in violazione dei diritti fondamentali degli utenti delle reti di comunicazione elettronica e in particolare, del rispetto della libertà di manifestazione del pensiero e dei diritti di cronaca, commento, critica o discussione nonché del diritto alla riservatezza degli utenti interessati.
3. Ai consumatori utenti legittimi di opere protette dal diritto d'autore si applicano, in via individuale o collettiva, le tutele previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette e di clausole abusive».
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
«In particolare, il comitato, anche avvalendosi della collaborazione a titolo gratuito di centri di ricerca, elabora proposte volte alla semplificazione della filiera di distribuzione di opere dell'ingegno sulle reti di comunicazione elettronica al fine di favorire l'accesso alle stesse, anche attraverso strumenti quali le finestre di distribuzione e appositi accordi di licenza per la diffusione delle opere, ferma restando la libera negoziazione tra le parti».
1. Al primo comma dell'articolo 191 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«h-bis) di tre rappresentanti delle associazioni di consumatori particolarmente competenti in materia di diritto d'autore, designati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;
h-ter) di un rappresentante per ciascuna categoria di prestatori di servizi della società dell'informazione».