Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1343 |
1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza oppure nega, con decreto motivato, l'accesso alle notizie richieste»;
b) al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La madre di cui al primo periodo ha il diritto di rinunziare in qualsiasi momento alla tutela del proprio anonimato. La rinunzia si esercita mediante apposita dichiarazione depositata presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza della madre medesima. Nel caso in cui, prima della rinunzia, sia stata già rigettata l'istanza dell'adottato, per la motivazione di cui al primo periodo del presente comma, il tribunale per i minorenni, sentito l'adottato, procede d'ufficio ai sensi del comma 6».