Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1501 |
1. All'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«7-bis. In caso di completezza del ruolo organico, i datori di lavoro pubblici sono tenuti a inquadrare i lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza.
7-ter. I datori di lavoro pubblici hanno altresì l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale le quote d'obbligo non coperte relative ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 e di aggiornare in modo continuo le relative informazioni».