Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1965 |
Passando all'illustrazione della proposta di legge, questa si apre (all'articolo 1, comma 2) richiamando l'obiettivo minimo di creare 1,5 milioni di posti di lavoro in tre anni, mettendo a disposizione del programma circa 29 miliardi di euro complessivi in tre anni. Viene altresì richiamata la necessità di promuovere un'occupazione produttiva e dignitosa, come prevista dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dall'Unione europea. Quest'ultima, nella Comunicazione del 2006 della Commissione, dal titolo «Il contributo dell'UE alla realizzazione dell'agenda sul lavoro dignitoso nel mondo», ha fatto il punto sull'obiettivo di dare in tutto il mondo, a donne e a uomini, reali opportunità per usufruire di un lavoro decente e produttivo, tema che è centrale per l'OIL dal 1998, quando fu approvata dai governi e dalle parti sociali la «Dichiarazione dei princìpi e dei diritti
fondamentali del lavoro».
L'articolo 2 dispone che il Green New Deal sia realizzato da tutte le amministrazioni dello Stato e dagli enti locali per operare interventi nei settori della protezione del territorio per prevenire e contrastare il dissesto idrogeologico del Paese; per bonificare e riqualificare dal punto di vista ambientale tutte le aree del territorio nazionale; per recuperare, ristrutturare, adeguare, mettere in sicurezza e valorizzare edifici scolastici, ospedali, asili nido pubblici e il patrimonio immobiliare pubblico da destinare a prima casa e a iniziative di cohousing e coworking; per incrementare l'efficienza energetica e ridurre i consumi per gli uffici pubblici; per recuperare e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, museale e archeologico italiano; per recuperare terreni pubblici incolti o abbandonati e salvare dall'inquinamento fiumi, aree paludose, spiagge e coste.
Per realizzare i predetti interventi, il programma adottato, in via sperimentale nel triennio 2014-2016, si prefigge l'obiettivo di occupare 1,5 milioni di lavoratori tra le persone inoccupate, disoccupate od occupate in cerca di altra occupazione, qualora il loro reddito sia inferiore a 8.000 euro, dando tuttavia la priorità a coloro che a parità delle altre condizioni rientrano nella definizione di lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numeri 18 e 19, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, e che possiedono un patrimonio personale finanziario, mobiliare e immobiliare inferiore; oppure tra persone che usufruiscono di ammortizzatori sociali (articolo 6, comma 5). Il regolamento europeo citato include tra i lavoratori svantaggiati disoccupati di lungo periodo (ossia persone che non abbiano lavorato per sei mesi degli ultimi otto se si tratta di persone con meno di venticinque anni;
oppure per dodici mesi negli ultimi sedici quale che sia l'età), donne che vivono in aree nelle quali la disoccupazione superi, da almeno due anni il 100 per cento della media comunitaria e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 per cento del tasso di disoccupazione maschile, qualsiasi persona di più di cinquant'anni priva di un posto di lavoro, qualsiasi persona adulta disoccupata che viva sola con uno o più figli a carico, o qualsiasi giovane che abbia meno di venticinque anni o abbia conseguito un titolo di studio da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente, qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente priva di un posto di lavoro ed altri.
Gli articoli 3 e 4 della proposta disciplinano l'istituzione e le funzioni affidate all'Agenzia per il Green New Deal. Tale Agenzia, vigilata da più ministeri, è diretta da un Presidente coadiuvato da un consiglio direttivo di sette membri, sei dei quali di nomina governativa e uno nominato dalla Conferenza unificata. Per i componenti dell'Agenzia non si prevede alcuna forma di compenso aggiuntivo, dovendo essi essere trasferiti dai ministeri che vigilano sull'Agenzia. Per il funzionamento dell'Agenzia è prevista una spesa annua di 3 milioni di euro.
All'Agenzia sono conferite funzioni di organizzazione, programmazione, attuazione, indirizzo controllo e coordinamento
(in milioni di euro)
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Spese | ||||
Art. 11, c. 1 | Piano per il lavoro | 4.980 | 5.900 | 5.850 |
Art. 3, c. 4 | Spese di funzionamento dell'Agenzia nazionale | 3 | 3 | 3 |
Totale | 4.983 | 5.903 | 5.853 | |
Art. 13, c. 1 | Esclusione dal Patto di stabilità interno | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
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Spese |
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Art. 14, c. 2 | Difesa del suolo | 1.620 | 1.690 | 1.590 |
Art. 14, c. 3 | Asili nido | 400 | 400 | 400 |
Art. 14, c. 4 | Messa in sicurezza di edifici scolastici | 400 | 400 | 400 |
Art. 14, c. 5 | Efficienza energetica degli edifici pubblici | 300 | 300 | 300 |
Totale | 2.720 | 2.790 | 2.690 | |
Totale dei finanziamenti | 9.003 |
9.993 |
9.843 |
La seguente tabella mostra in sintesi la copertura finanziaria (articolo 15):
(in milioni di euro)
Coperture | ||||
Comma 2 | Deducibilità del 20 per cento dell'IMU sui beni strumentali | 475 | 274 | 274 |
Comma 2 | Detrazioni IRPEF per lavoro dipendente | 1.560 | 1.734 | 1.732 |
Comma 2 | Cuneo fiscale – Riduzione INAIL | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
Comma 2 | ACE – Agevolazioni per nuovo capitale investito | 658 | 716 | |
Commi 2 e 3 | Esclusione di spese dal patto di stabilità interno | 1.000 | ||
Comma 4 | Riduzione di regimi di favore fiscale | 510 | 1.500 | 1.700 |
Comma 5 | Riduzione del costo di auto di servizio e taxi | 600 | 600 | 750 |
Comma 6 | Addizionale IRES per le società del settore petrolifero (Robin tax) | 244 | 122 | 122 |
Commi 7-8 | Deducibilità degli interessi passivi per banche | 580 | 332 | 332 |
Comma 10 | Incremento al 23 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale | 420 | 750 | 690 |
Commi 11-12-13 | Riforma della tassa sulle transazioni finanziarie (TTF) | 800 | 800 | 800 |
Comma 14 | Spese per acquisto di velivoli F35 | 1.004 | 1.025 | 875 |
Comma 15 | Spese per fregate di classe FREMM | 785 | 778 | 526 |
Comma 16 | Spese per la linea TAV Torino-Lione | 49 | 242 | 140 |
Totale | 9.027 | 10.101 | 9.857 | |
Saldo | 24 | 108 | 14 |
1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione e del riparto di competenze, lo Stato, le regioni e gli enti locali realizzano, per il triennio 2014-2016, il programma nazionale sperimentale di interventi pubblici, «Green New Deal italiano», di seguito denominato «programma», al fine di fronteggiare l'emergenza occupazionale e la recessione del Paese, con particolare attenzione per l'ambiente e per la salute.
2. Il programma si prefigge l'obiettivo di creare un milione e mezzo di posti di lavoro, sostenendo un'occupazione produttiva e un lavoro dignitoso, in conformità a quanto promosso dall'Organizzazione internazionale del lavoro e dall'Unione europea.
3. Il programma è finalizzato, ai sensi dell'articolo 2, alla realizzazione di un piano di interventi pubblici urgenti nei settori della protezione del territorio, del diritto alla casa, della valorizzazione del patrimonio scolastico, storico, artistico, architettonico e archeologico nonché del diritto a un ambiente sano per la salute dell'uomo e per la tutela degli ecosistemi.
1. Il programma è costituito da progetti proposti dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, anche in forma coordinata o consorziata tra loro, di seguito denominati «soggetti proponenti».
2. I progetti recano interventi:
a) per la protezione del territorio mediante azioni di prevenzione o di contrasto
del dissesto idrogeologico nel territorio nazionale, iniziando dalla mappatura degli insediamenti urbanistici nelle aree a più elevato rischio idrogeologico e dando priorità ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni di più elevato rischio idrogeologico, di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali e approvati dalle autorità di bacino;b) per la bonifica e la riqualificazione ambientali di aree urbane, rurali, produttive, industriali e militari;
c) per il recupero, la ristrutturazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, con priorità per quelli esposti al rischio sismico e dell'amianto;
d) per la ristrutturazione degli ospedali pubblici al fine di rendere gli spazi e le strutture interne funzionali alle attuali tecnologie mediche e alle mutate pratiche terapeutiche;
e) per il rafforzamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di tali servizi, di attenuare il forte squilibrio tra il nord e il sud del Paese e di favorire una complessiva crescita del sistema nazionale verso standard europei, realizzando nuovi asili nido pubblici e interventi di messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti o di ristrutturazione di edifici pubblici da adibire ad asilo nido;
f) per l'incremento, il recupero e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico destinato o da destinare a prima abitazione e a iniziative di coabitazione e di condivisione del lavoro al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;
g) per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica degli edifici pubblici e per la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nel
rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso edifici a energia quasi zero;h) per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, museale e archeologico, anche attraverso campagne di scavi;
i) per il recupero di terreni pubblici incolti o abbandonati, nel rispetto degli ecosistemi esistenti, e per il ripristino della flora e della fauna tipiche, per la valorizzazione e l'incremento del patrimonio boschivo, nonché per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e per la valorizzazione dei fiumi, delle aree paludose, delle spiagge e delle coste attraverso il ripristino dell'ecosistema.
1. È istituita, per gli anni 2014-2016, sotto la vigilanza congiunta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Agenzia nazionale per il Green New Deal italiano, di seguito denominata «Agenzia».
2. L'Agenzia è diretta da un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, coadiuvato da un consiglio direttivo di sei membri ciascuno dei quali è nominato da uno dei Ministri di cui al comma 1, nonché da un membro nominato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Il personale necessario all'Agenzia è trasferito dai Ministeri di cui al citato comma 1 senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presidente e i membri del consiglio direttivo non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per la loro attività.
1. L'Agenzia svolge funzioni di organizzazione, programmazione, attuazione, indirizzo, controllo e coordinamento della realizzazione dei progetti del programma.
2. Con proprio provvedimento l'Agenzia, entro tre mesi dalla sua costituzione, stabilisce:
a) la ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse del fondo di cui all'articolo 11 per il finanziamento del programma, prevedendo anche forme di consultazione con i soggetti proponenti;
b) il trasferimento alle direzioni regionali o territoriali del lavoro delle risorse per le retribuzioni del personale impiegato nella realizzazione dei progetti;
c) le modalità di presentazione e le caratteristiche a cui si devono attenere i progetti, nonché i criteri per stabilire le priorità tra i progetti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5;
d) un contratto standard unico che i centri per l'impiego e le direzioni regionali o territoriali del lavoro sottoscrivono con i soggetti proponenti;
e) la previsione di attività formative per il personale di cui all'articolo 6 impiegato nella realizzazione dei progetti e il trasferimento delle risorse necessarie ai centri per l'impiego;
f) la definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente, sulla base dei dati e degli aggiornamenti obbligatoriamente trasmessi dai soggetti proponenti, il lavoro compiuto nella realizzazione dei singoli progetti e degli obiettivi del programma;
g) le modalità per la partecipazione dei soggetti interessati all'elaborazione e al controllo dell'attuazione dei progetti;
h) le ulteriori disposizioni per l'utilizzazione di strumenti, attrezzature, mezzi meccanici e apparecchiature di proprietà delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento militare, delle regioni e degli enti locali ai fini della realizzazione dei progetti, nel rispetto di quanto disposto dal decreto di cui all'articolo 7, comma 1;
i) le modalità di intervento delle strutture periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti per territorio;
l) l'ammontare e i limiti degli importi riconoscibili ai proponenti i progetti per l'acquisto di beni strumentali, attrezzature, mezzi meccanici e apparecchiature.
1. Per la redazione dei progetti i soggetti proponenti possono avvalersi del personale tecnico avente la qualifica e la professionalità richieste, impiegato presso di essi o individuato tra i soggetti di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, assunti ai sensi del citato articolo 6, comma 3, o avvalendosi di strutture ed enti specializzati della pubblica amministrazione.
2. Il soggetto proponente elabora il progetto preliminare, recante le modalità per realizzarlo, compresi gli elaborati tecnici, grafici e descrittivi, nonché i calcoli e i computi metrici, i costi, la durata, il numero di lavoratori che si intende impiegare, le qualifiche e le competenze professionali richieste, i beni strumentali, le attrezzature, i mezzi meccanici e le apparecchiature necessari.
3. Il progetto preliminare è presentato alle strutture periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti per territorio per la sua valutazione tecnica. Il progetto viene esaminato e approvato
1. Il soggetto proponente provvede a presentare il progetto definitivo ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 per procedere all'individuazione e all'assunzione del personale per la sua realizzazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.
2. I centri per l'impiego e le direzioni regionali e territoriali del lavoro prestano leale collaborazione ai soggetti proponenti sottoscrivendo con essi un contratto unico redatto in conformità a un modello predisposto dall'Agenzia, nel quale è espressamente indicato il termine entro il quale deve avvenire l'assunzione sulla base delle esigenze del soggetto proponente e dei tempi di realizzazione del progetto.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) gli elenchi dei beni strumentali, delle attrezzature, dei mezzi meccanici e delle apparecchiature inutilizzati o sottoutilizzati, in dotazione alle Forze armate e di polizia e ad ogni altra amministrazione dello Stato, che sono messi a disposizione dei soggetti proponenti;
b) le modalità per la cessione in comodato d'uso dei beni di cui alla lettera a), con l'indicazione esplicita della gratuità della cessione;
c) le indicazioni relative alla manutenzione e alle riparazioni dei beni di cui alla lettera a), che sono poste a carico dei soggetti utilizzatori.
2. Con propri provvedimenti, le regioni e gli enti locali, in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1, individuano i beni strumentali, le attrezzature, i mezzi meccanici e le apparecchiature di loro proprietà da mettere a disposizione per la realizzazione di progetti propri o di altri soggetti.
1. I centri per l'impiego provvedono alla formazione del personale da impegnare nei progetti, sulla base delle indicazioni dei soggetti proponenti.
2. La durata della formazione è commisurata alla tipologia di impiego e deve essere svolta nel periodo iniziale di prestazione del servizio. Essa consiste in una formazione specifica e in una formazione generale sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
3. Non sono obbligati a partecipare alla formazione i soggetti già in possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza necessari per l'attività da svolgere o che hanno già frequentato corsi sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
1. Nella scelta dei progetti da finanziare è data priorità ai progetti alla cui elaborazione hanno potuto partecipare in
maniera adeguata i soggetti interessati e per i quali sono previste procedure di controllo dei soggetti stessi sulle assunzioni e sull'attuazione dei progetti, ulteriori rispetto alle modalità stabilite dall'Agenzia ai sensi del comma 2.a) prevede che i risultati di ogni monitoraggio siano resi accessibili alla collettività attraverso la pubblicazione nei siti internet dei soggetti proponenti e in un'apposita banca dati generale istituita nel sito internet dell'Agenzia;
b) indica gli strumenti utilizzabili da chiunque per segnalare irregolarità, problemi tecnici od operativi nella realizzazione dei progetti, che devono essere esaminati da un collegio arbitrale formato da tre componenti, di cui due estratti a sorte tra tutte le persone maggiorenni residenti nel territorio di competenza del soggetto proponente e il terzo, con funzioni di presidente, nominato dall'Agenzia tra magistrati, professori universitari e professionisti di chiara fama residenti nel medesimo territorio. L'ufficio di arbitro è svolto a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese strettamente necessarie allo svolgimento della funzione.
1. In alternativa alla realizzazione dei progetti ai sensi dell'articolo 5, i soggetti proponenti possono appaltare la realizzazione dei progetti a imprese private che si impegnano ad assumere, con contratto a tempo determinato per la durata dell'appalto o a tempo indeterminato, almeno il 50 per cento del personale necessario tra i soggetti di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, numeri 18) e 19), del regolamento (CE) n. 800/2008.
1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo
per il finanziamento del programma con risorse pari a 4.983 milioni di euro per l'anno 2014, a 5.903 milioni di euro per l'anno 2015 e a 5.853 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 3 milioni di euro annui sono destinati alle spese di funzionamento dell'Agenzia. 1. Le regioni, le province autonome e gli enti locali partecipano al finanziamento dei progetti presentati nella misura indicata dalla tabella di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la società Cassa depositi e prestiti Spa istituisce un fondo per lo sviluppo sostenibile e l'occupazione alimentato sia da risorse proprie sia con l'emissione di obbligazioni. Il fondo è finalizzato al finanziamento, tramite prestiti a tassi agevolati, dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1. Sono tenuti a sottoscrivere tali obbligazioni le fondazioni bancarie, per una quota almeno pari al 5 per cento del loro attivo finanziario, nonché l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni da lavoro (INAIL) e i fondi pensione negoziali, per una quota almeno pari al 5 per cento delle loro riserve tecniche. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di attuazione del presente comma. Il decreto è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dal suo ricevimento.
1. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegate ai progetti presentati dai soggetti proponenti, per un importo complessivo annuo pari a 1.300 milioni di euro. Ai fini della ripartizione del predetto importo tra gli enti territoriali, gli enti locali e le regioni comunicano all'Agenzia l'importo degli spazi finanziari di cui necessitano per l'esecuzione dei pagamenti relativi alle spese di cui al primo periodo.
1. Al fine di realizzare il programma, creando nuova occupazione, il presente articolo prevede disposizioni per incrementare le risorse disponibili per la messa in sicurezza del territorio, per gli asili nido pubblici, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici e per incrementare l'efficienza, la prestazione energetica e la riduzione del consumo di energia negli edifici pubblici. Nell'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo i soggetti pubblici bandiscono gare di appalto in conformità a quanto disposto all'articolo 10.
2. All'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di 1.650 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.740 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1.690 milioni di euro per l'anno 2016».
3. Per il finanziamento e il rafforzamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e per la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 9.003 milioni di euro per l'anno 2014, a 9.993 milioni di euro per l'anno 2015 e a 9.753 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede con quota parte delle minori spese e delle maggiori entrate determinate dalle disposizioni di cui al presente articolo.
2. I commi 127, 128, 137, 138, 535, 536 e 715 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.
3. Il comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:
«9-bis. Per l'anno 2014, nel saldo finanziario in termini di competenza mista,
4. I regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali, di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione
del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
5. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare un risparmio di almeno 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di almeno 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il presente comma non si applica alle autovetture
a) all'articolo 6;
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
9. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
10. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 23 per cento».
11. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 491:
1) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'emanazione di una normativa dell'Unione europea, in via transitoria»;
2) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione», e le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate
in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;b) al comma 492:
1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma,» sono soppresse;
2) le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
c) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi da 491 al presente comma deve essere adeguato alla normativa europea entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima normativa, prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari».
12. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa di cui all'allegato A al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a 1.000 euro».
ALLEGATO 1
(Articolo 12, comma 1)
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