Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1623


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BURTONE
Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra
Presentata il 25 settembre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Il secondo conflitto mondiale costò al mondo 54 milioni di morti: per la prima volta il numero delle vittime civili superò quello dei militari. Sulla base dei dati forniti dalle associazioni umanitarie nonché dalla Caritas è sempre più evidente che le guerre vedono sempre di più vittime civili.
      Dal 1945 ad oggi sono 25 milioni le vittime civili durante i conflitti, anche quelli più dimenticati, e 2 milioni i bambini. L'Italia ogni anno il 4 novembre celebra la festa delle Forze armate per ricordare doverosamente il tributo che i nostri militari hanno versato per difendere la patria e la Repubblica, ma non vengono mai ricordate le vittime civili che persero la vita in guerra.
      Per questo la presente proposta di legge intende istituire la Giornata nazionale delle vittime civili di guerra e viene scelta la data del 1 febbraio perché fu proprio il 1 febbraio il giorno dell'entrata in vigore del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 che equiparò ai fini dei trattamenti risarcitori le vittime civili a quelle militari, riconoscendo loro pari dignità in quanto vittime di guerra.
      Mi auguro che questa proposta di legge, che non comporta alcun onere per la finanza pubblica, possa essere approvata rapidamente riconoscendo a essa un valore prettamente sociale e culturale in attuazione del dettato costituzionale dell'articolo 11.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce il giorno 1 febbraio di ciascun anno quale Giornata nazionale delle vittime civili di guerra al fine di conservare la memoria di tutti i caduti civili durante la seconda guerra mondiale, nonché di promuovere, ai sensi dell'articolo 11 della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra.

Art. 2.

      1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1 in ciascuna provincia gli organi competenti provvedono a promuovere e a organizzare cerimonie, eventi, incontri e testimonianze su quanto vissuto dalla popolazione civile nel corso della seconda guerra mondiale.

Art. 3.

      1. La Giornata di cui all'articolo 1 della presente legge non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n, 260.

Art. 4.

      1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e sentita l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, con propria circolare stabilisce le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado nella promozione delle iniziative di cui all'articolo 2.

Art. 5.

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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