Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1623 |
1. La Repubblica riconosce il giorno 1 febbraio di ciascun anno quale Giornata nazionale delle vittime civili di guerra al fine di conservare la memoria di tutti i caduti civili durante la seconda guerra mondiale, nonché di promuovere, ai sensi dell'articolo 11 della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra.
1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1 in ciascuna provincia gli organi competenti provvedono a promuovere e a organizzare cerimonie, eventi, incontri e testimonianze su quanto vissuto dalla popolazione civile nel corso della seconda guerra mondiale.
1. La Giornata di cui all'articolo 1 della presente legge non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n, 260.
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e sentita l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, con propria circolare stabilisce le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado nella promozione delle iniziative di cui all'articolo 2.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.